Sentenza 10 febbraio 2009
Massime • 1
Nel procedimento di sicurezza si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni e pertanto il termine per la proposizione dell'appello avverso provvedimento del magistrato di sorveglianza concernente misura di sicurezza (nella specie, espulsione dello straniero dallo Stato) è quello di quindici giorni, decorrente dalla notificazione all'interessato del relativo avviso di deposito. (Fattispecie concernente proposizione dell'appello a mezzo del servizio postale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/2009, n. 8644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8644 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 10/02/2009
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 550
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 035048/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) JA LE N. IL 17/07/1977;
avverso ORDINANZA del 16/07/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, Dott. Salzano Francesco, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte Suprema, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. RILEVA
1. - Con ordinanza, deliberata il 18 luglio 2008 e depositata in pari data, il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha dichiarato inammissibile l'appello proposto il 4 aprile 2008 dal condannato HE LE evvero l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Venezia 28 febbraio 2008, di applicazione della misura di sicurezza della espulsione, motivando che la proposizione del gravame era tardiva.
2. - Ricorre per cassazione il condannato, personalmente, mediante atto recante la data del 29 settembre 2008, col quale denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità di inammissibilità, in relazione all'art. 583 c.p.p., opponendo che il gravame era tempestivo, essendo stato inoltrato mediante raccomandata spedita 4 aprile 2008 e, pertanto, entro il quindicesimo giorno da quello della notificazione della ordinanza appellata, eseguita il 20 marzo 2008. Il ricorrente dichiara, altresì, di impugnare congiuntamente l'ordinanza appellata, richiamando il motivo del gravame, col quale aveva eccepito la nullità del provvedimento per violazione del termine dilatorio di comparizione di dieci giorni.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 25 novembre 2008, obietta che, anche avendo riguardo alla data di spedizione del gravame, inoltrato tramite il servizio postale l'8 aprile 2008, l'impugnazione è tardiva, in quanto è stata proposta dopo che era spirato il termine, stabilito dall'art. 69 - bis, comma 3, dell'Ordinamento penitenziario, di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento appellato, eseguita il 20 marzo 2008 nei confronti dell'interessato e del difensore. 4. - Il rilievo del procuratore generale della Repubblica presso questa Corte non è condivisibile.
La norma citata non è pertinente, concernendo la diversa materia della liberazione anticipata.
Nel procedimento di sicurezza si osservano, invece, à sensi dell'art. 680 c.p.p., comma 3, le disposizioni generali sulle impugnazioni.
Pertanto il termine per la proposizione dell'appello avverso l'ordinanza 28 febbraio 2008 del Magistrato di sorveglianza è di quindici giorni art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a). Sicché, essendo stato il provvedimento notificato all'appellante il 20 marzo 2008, risulta tempestivo il gravame presentato dal condannato tramite il servizio postale con raccomandata spedita il quindicesimo giorno dalla notificazione (4 aprile 2008), come documentato dal ricorrente.
Conseguono, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio, per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Venezia.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo esame, al Tribunale di sorveglianza di Venezia.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2009