Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/2011, n. 6644
CASS
Sentenza 2 dicembre 2011

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Massime1

Il reato di cui all'art. 4 legge 22 luglio 1961, n. 628 si configura non soltanto nel caso di richiesta di semplici notizie, ma anche nell'ipotesi di omessa esibizione di documentazione, necessaria all'ispettorato del lavoro per la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di lavoro, previdenza sociale e contratti collettivi di categoria. (Fattispecie in tema di omessa trasmissione di documentazione relativa all'adempimento degli obblighi contributivi).

Commentario1

  • 1Mancata esibizione dei documenti agli ispettori del lavoro
    Massima Di Paolo · https://www.lavoroediritti.com/ · 22 ottobre 2013

    La Cassazione, con sentenza nr. 42334 dello scorso 15 ottobre 2013, ha affermato la responsabilità penale del datore di lavoro per la mancata esibizione dei documenti agli ispettori del lavoro a seguito d'ispezione. Il datore di lavoro risponderebbe del reato previsto dall'art. 4 della L. nr. 628/61. Il caso è giunto in Cassazione a seguito del ricorso dell'imputato, avverso la sentenza di condanna della Corte d'Appello di Napoli che, confermava la condanna in primo grado, quanto alla ritenuta responsabilità penale – sostituendo la pena dell'arresto con quella dell'ammenda e revocando la sospensione condizionale della pena, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/2011, n. 6644
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6644
Data del deposito : 2 dicembre 2011

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