Sentenza 2 dicembre 2011
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 4 legge 22 luglio 1961, n. 628 si configura non soltanto nel caso di richiesta di semplici notizie, ma anche nell'ipotesi di omessa esibizione di documentazione, necessaria all'ispettorato del lavoro per la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di lavoro, previdenza sociale e contratti collettivi di categoria. (Fattispecie in tema di omessa trasmissione di documentazione relativa all'adempimento degli obblighi contributivi).
Commentario • 1
- 1. Mancata esibizione dei documenti agli ispettori del lavoroMassima Di Paolo · https://www.lavoroediritti.com/ · 22 ottobre 2013
La Cassazione, con sentenza nr. 42334 dello scorso 15 ottobre 2013, ha affermato la responsabilità penale del datore di lavoro per la mancata esibizione dei documenti agli ispettori del lavoro a seguito d'ispezione. Il datore di lavoro risponderebbe del reato previsto dall'art. 4 della L. nr. 628/61. Il caso è giunto in Cassazione a seguito del ricorso dell'imputato, avverso la sentenza di condanna della Corte d'Appello di Napoli che, confermava la condanna in primo grado, quanto alla ritenuta responsabilità penale – sostituendo la pena dell'arresto con quella dell'ammenda e revocando la sospensione condizionale della pena, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/2011, n. 6644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6644 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 02/12/2011
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 2623
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 20568/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di AN AE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 15 ottobre 2000 e 10 del tribunale di Caltanissetta;
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. Cesqui Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per l'imputato, l'avvocato Luzi in sostituzione dell'avvocato Lo Presto che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto del 5.12.2008, il G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta disponeva il rinvio a giudizio nei confronti di Di AN AE per rispondere del reato n. e. p dalla L. n. 628 del 1961, art. 4, perché legalmente richiesto dall'Ispettorato
Provinciale del Lavoro di Caltanissetta non forniva la documentazione relativa ai lavoratori alle sue dipendenze e segnatamente non esibiva la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della differenza contributiva di Euro 96 sulle competenze contrattuali relative al mese di agosto dell'anno 2007.
Con sentenza del 15.10.2009, il Tribunale di imputato colpevole e lo condannava alla pena di Euro 250,00 di ammenda oltre che al pagamento delle spese processuali con il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Riteneva il tribunale che dall'istruttoria dibattimentale era emersa, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli. In particolare il teste escusso Carlino, in servizio presso l'Ispettorato del Lavoro riferiva che a seguito di una denuncia di un lavoratore (IA) che reclamava un importo non versato verso la cassa edile da parte della ditta GSM General Contractor srl, cui responsabile era l'odierno imputato, l'Ispettorato del lavoro inviava un verbale di diffida, datato 15 febbraio 2008, ricevuto in data dello stesso mese con cui si invitava la società a voler corrispondere la differenza retnbutiva spettante al lavoratore OC PP ed a corrispondere documentazione all'Ispettorato stesso circa l'avvenuta corresponsione. Successivamente era inviata identica diffida in data 29.4.2008 relativa invece al dipendente IS ON. Il termine per adempiere era fissato in dieci giorni dalla notifica. L'ispettore Carlino riferiva che tali diffide restavano del tutto inevase e pertanto l'Ispettorato provvedeva a contestargli il verbale di contravvenzione.
In tale condotta il tribunale ha ravvisato la fattispecie della contravvenzione contestata p. e p. dalla L. n. 628 del 1961, art. 4 che sanziona con la pena dell'ammenda coloro che, legalmente richiesti dall'ispettorato del lavoro di fornire notizie a norma dello stesso art., non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete.
2. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso per cassazione e del ricorrente deduce che egli erroneamente è stato ritenuto responsabile del reato di cui alla L.22 luglio 1961, n. 628, art. 4, comma 4, per non aver ottemperato alle richieste di produrre documentazione richiestagli dall'Ispettorato del lavoro. Infatti, tale condotta non è sussumibile nella fattispecie contestata che richiede la completa inottemperanza dell'obbligo di fornire le notizie legalmente richieste dall'Ispettorato.
Inoltre, la citata Legge, art. 4, comma 1, specifica i compiti attribuiti all'Ispettorato del Lavoro, ed a tale comma fa riferimento il comma 6 della stessa norma allorquando punisce chi non ottempera alle richieste fornite dall'ispettorato.
La richiesta di esibizione di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della differenza contributiva sulle competenze contrattuali, pur essendo consentita all'Ispettorato del lavoro, esula dai compiti specificamente elencati dalla citata Legge, art. 4, comma 1; dunque, nessun obbligo penalmente rilevante sussisteva in capo al Di AN.
2. Il ricorso è infondato.
La L. n. 628 del 1961, art. 4 prevede tra i compiti dell'ispettorato del lavoro anche quello di vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di lavoro e previdenza sociale, nonché dei contratti collettivi di lavoro.
Ciò ha fatto nella specie ispettorato domandando la documentazione di cui in narrativa e che atteneva agli obblighi contributivi del datore di lavoro, il quale ha omesso alcuna risposta;
dal che correttamente il tribunale ha ritenuto integrata la fattispecie prevista dal cit. art. 4, u.c.; disposizione questa che in quanto speciale e successiva prevale su quella di cui al D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, art. 11, che invece attiene all'inosservanza delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori del lavoro.
3. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2012