Sentenza 12 ottobre 1999
Massime • 1
Il ricorso previsto dall'art. 12 della legge n. 217 del 1990 avverso il decreto di liquidazione dei compensi ai soggetti in esso indicati deve intendersi esteso anche al provvedimento che rigetta "in toto" la richiesta dell'interessato. (Conf. Sez. I, c.c. 12 ottobre 1999 n. 5540, Maretto, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/10/1999, n. 5539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5539 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MACRÌ NN Presidente del 12/10/1999
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO Consigliere SENTENZA
2. Dott. CHIEFFI SEVERO " N. 5539
3. Dott. MOCALI PIERO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. FABBRI GIANVITTORE " N. 47701/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) PI NN n. il N. N.1999
2) MELE LUIGI NEL PROC. C/
avverso ordinanza del 05.10.1998 C. ASS. APP. di ROMA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO lette le conclusioni del P.G.: Inammissibilità del ricorso. Considerato in fatto e in diritto
Avverso l'ordinanza depositata il 5.10.1998 della prima sezione della Corte di Assise di Appello di Roma - con la quale è stata rigettata la richiesta di liquidazione dei compensi ex art. 12 L.217/1990 avanzata dall'avv. Luigi Mele, difensore dell'imputato
NI OV - il suddetto difensore ha proposto ricorso alla Corte di Appello di Roma, chiedendo la liquidazione dei compensi nella misura richiesta.
Con ordinanza 9/12/1998 la seconda sezione della Corte di Assise di Appello di Roma - rilevato che nel caso di specie non si tratta di un decreto di liquidazione dei compensi, bensì di un provvedimento di rigetto della richiesta di liquidazione dei compensi per il quale non è previsto uno specifico mezzo di impugnazione, di guisa che avverso lo stesso, attesa la sua natura decisoria, può essere proposto solo ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione - ha qualificato detta l'impugnazione come ricorso per
Cassazione, disponendo la trasmissione degli atti a questo Ufficio per quanto di competenza.
Va premesso che ai sensi dell'art. 12 co. 4 L. 217/1990 il difensore può proporre ricorso avverso il decreto di liquidazione dei compensi davanti al Tribunale o alla Corte di Appello alla quale appartiene il giudice che Ila emesso il decreto. Non vi è dubbio che il decreto di liquidazione di cui all'art. 12 citato deve intendersi in senso più ampio, comprendendo sia il provvedimento che accoglie integralmente o parzialmente la richiesta di liquidazione avanzata dal difensore, sia quello che rigetta "in toto" la richiesta, essendo identica la "ratio" che ha indotto il legislatore a prevedere tale tipo di ricorso. D'altra parte tale interpretazione si fonda su criteri di natura logica, in quanto altrimenti non si spiegherebbe la ragione per la quale in caso di accoglimento parziale della richiesta di liquidazione è prevista la proposizione del ricorso in sede di merito, mentre nel caso indubbiamente più rilevante di rigetto totale della stessa richiesta non è previsto il doppio grado in sede di merito.
Pertanto, poiché nel caso di specie il provvedimento impugnato dal difensore riguarda il rigetto della richiesta di liquidazione dei compensi competente a decidere sul relativo ricorso è la Corte di Appello di Roma, alla quale gli atti vanno trasmessi per il corso ulteriore.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, qualificata l'impugnazione proposta dall'avv. Luigi Mele come ricorso ai sensi dell'art. 12 co. 4 L. 217/1990, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Roma per il relativo esame.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 1999