Sentenza 17 novembre 1998
Massime • 1
L'indagato ha interesse ad ottenere la scarcerazione, anche se solo parziale e puramente formale, per uno dei reati indicati nell'ordinanza cautelare, tutte le volte che, per effetto di tale provvedimento, pur non conseguendo la totale cessazione della custodia cautelare, che prosegue per gli altri reati, può derivare altro concreto e attuale beneficio. (Fattispecie relativa a scarcerazione per il solo reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, in relazione alla quale la S.C. ha ravvisato la sussistenza di un interesse dell'indagato nella possibilità di ottenere la concessione di misure alternative alla custodia in carcere, proseguendo la detenzione per reati non compresi tra quelli ostativi a tale concessione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/1998, n. 5679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5679 |
| Data del deposito : | 17 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 17.11.1998
1.Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MACRÌ GIOVANNI " N. 5679
3.Dott. MOCALI PIERO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DE NARDO GIUSEPPE " N. 25994/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
1) AD CO AT n. il 25.03.1947
avverso ordinanza del 27.04.1998 TRIB. LIBERTÀ di MILANO sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. LA GIOIA VITO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Luigi Ciampoli che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore avv. Armando Veneto;
Osserva in fatto
Con ordinanza emessa il 29/1/1998 la Corte di Assise di Milano ha rigettato la istanza di scarcerazione parziale, per decorrenza dei termini di custodia cautelare proposta nell'interesse di NA CO IA con riferimento ad uno dei reati per i quali è stato rinviato a giudizio. La Corte ha affermato che l'imputato non ha interesse ad ottenere la scarcerazione per uno solo (associazione mafiosa) dei reati per i quali è sottoposto a custodia cautelare, dovendo questa proseguire per gli altri reati (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ed altri reati). L'appello proposto dal difensore è stato rigettato con ordinanza emessa il 27/4/1998 dal Tribunale di Milano che ha rilevato la mancanza di interesse ad ottenere la scarcerazione, soltanto formale, per il reato di cui all'art.416-bis c.p. Contro la ordinanza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore deducendo la erronea applicazione della legge penale con riferimento soprattutto all'art.275 co.3 c.p.p. Ha infatti messo in evidenza l'interesse dell'imputato ad ottenere la scarcerazione formale per il reato di cui arlIart.416-bis c.p. al fine di escludere la preclusione, derivante dal titolo del reato, ad un regime carcerario meno rigido ed alla concessione di misure alternative alla custodia in carcere.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato perché l'indagato ha certamente interesse ad ottenere la scarcerazione, anche se solo parziale e puramente formale, per uno dei reati indicati nella ordinanza cautelare, tutte le volte in cui per effetto di tale provvedimento, pur non conseguendo la totale cessazione della custodia cautelare, che prosegue per gli altri reati, può derivare altro concreto ed attuale vantaggio o beneficio.
Nel caso concreto la scarcerazione parziale, per decorrenza dei termini di custodia, è stata chiesta con riferimento al reato di associazione di stampo mafioso previsto dall'art.416-bis c.p. Appare pertanto evidente l'interesse attuale e concreto ad ottenere la scarcerazione formale al fine di escludere la preclusione, prevista dall'art.275 co.3 cpp, alla concessione di misure alternative alla custodia in carcere. Infatti gli altri reati, per i quali il termine della custodia cautelare non è certamente scaduto, non rientrano tra quelli previsti dalla norma suddetta. La giurisprudenza, citata nella ordinanza impugnata, che afferma la inammissibilità, per carenza di interesse, della istanza di scarcerazione solamente formale, è inconferente e irrilevante perché le decisioni si riferiscono ad ipotesi in cui detta scarcerazione sarebbe priva di effetti pratici favorevoli all'indagato.
Nel caso di specie, invece, l'indagato ha un interesse concreto ed attuale ad escludere il reato associativo di cui all'art.416-bis c.p. da quelli per i quali egli è sottoposto a custodia cautelare in carcere.
Il giudice di appello aveva perciò l'onere di esaminare e decidere nel merito la impugnazione contro il rigetto della istanza di scarcerazione limitatamente al suddetto reato di cui all'art.416- bis c.p. La ordinanza di appello deve essere perciò annullata con rinvio allo stesso giudice per la decisione sul punto.
A sensi dell'art.94 co.
1-ter disp.att. c.p.p., come modificato dall'art.23 della legge 8 agosto 1995 n.332, il presente provvedimento, dal quale non consegue la rimessione in libertà del ricorrente detenuto, deve essere comunicato al Direttore dell'Istituto penitenziario dove egli è ristretto.
P. Q. M.
la Corte annulla la ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui all'art.416-bis c.p. e rinvia per nuovo esame sul capo al Tribunale di Milano.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art.94 co.
1-ter disp.att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 1999