Sentenza 8 agosto 2001
Massime • 1
In base al regime vigente anteriormente al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, applicabile in relazione ad una controversia promossa anteriormente al 30 giugno 1998, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda di rimborso delle spese sanitarie, effettuate all'estero dall'assistito senza previa autorizzazione della Regione, per un ricovero reso necessario da ragioni d'urgenza, vale a dire con pericolo di vita ovvero di aggravamento della malattia o non adeguata guarigione, avendo tale domanda ad oggetto il diritto soggettivo primario e fondamentale alla salute: il quale, pur suscettibile di limitazioni con leggi, regolamenti o atti amministrativi di carattere generale per il necessario contemperamento con altri interessi anch'essi costituzionalmente protetti (quali le risorse finanziarie disponibili del Servizio sanitario nazionale), è destinato a non subire alcun affievolimento ad opera della pubblica amministrazione, la quale dispone al riguardo solo di un potere di apprezzamento riconducibile alla discrezionalità tecnica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/08/2001, n. 10964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10964 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Primo Presidente f.f. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente di sezione -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ORIGINALE DI CR ZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARONCINI 6, presso lo studio dell'Avvocato GENNARO CONTARDI, rappresentato e difeso dagli avvocati RAFFAELE PELLEGRINO, ATTILIO DAVIDE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ASL NAPOLI 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VIGNA MURATA 1, presso lo studio dell'Avvocato BRUNO MAMMONE, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce all'atto di costituzione;
- resistente con procura -
contro
REGIONE CAMPANIA, MINISTERO DELLA SANITÀ, AZIENDA OSPEDALIERA MONALDI;
- intimati -
avverso la decisione n. 2077/00 del Consiglio di Stato di Roma, depositata il 10/04/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/01 dal Relatore Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato Bruno MAMMONE;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE, che ha concluso per il rigetto del ricorso e dichiarazione di giurisdizione del giudice ordinario.
Ritenuto:
- che con atto notificato il 19 giugno 1995 e depositato il 4 luglio successivo EN Di CI chiedeva al Tribunale amministrativo regionale della Campania l'annullamento di una serie di atti amministrativi, emanati dall'Azienda sanitaria locale n. 1 di Napoli, dal Centro regionale Ospedale Monaldi e dal Ministro della sanità ed aventi per effetto il diniego del rimborso di spese sostenute per un intervento chirurgico alle arterie aorta e coronarie, eseguito negli Stati Uniti d'America in situazione d'emergenza;
- che, costituitasi l'Azienda sanitaria, il Tribunale accoglieva il ricorso ma, su appello della soccombente, il Consiglio di Stato con decisione del 13 aprile 2000 declinava la giurisdizione ed affermava quella del giudice ordinario;
- che contro questa decisione ricorre per cassazione il Di CI, mentre si costituisce l'Azienda sanitaria, la quale ha altresì presentato memoria.
Considerato:
- che con l'unico motivo il ricorrente sostiene avere errato il Consiglio di Stato nel ritenere la causa appartenente all'autorità giudiziaria ordinaria, sia perché trattavasi di interesse legittimo sia in base al principio della cosiddetta giurisdizione sopravvenuta, ovvero perché dal 1° luglio 1998 le controversie riguardanti il servizio sanitario nazionale debbono essere conosciute dal giudice amministrativo in sede esclusiva ai sensi degli artt. 33 e 45, comma 18, d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80;
- che il motivo non è fondato poiché ai sensi dell'art. 5 cod. proc. civ. la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda (nella specie: giugno 1995), ne' sulla fattispecie qui in esame incide l'art. 45, comma 18, cit., il quale, dopo avere stabilito che le controversie di cui al precedente art. 33 sono devolute al giudice amministrativo a partire dal 1° luglio 1998, aggiungeva: "resta ferma la giurisdizione prevista dalle norme attualmente in vigore per i giudizi pendenti alla data del 30 giugno 1998";
- che per di più l'art. 33 cit. è stato dichiarato illegittimo per eccesso di delega (art. 76 Cost.) dalla Corte costituzionale con sentenza 17 luglio 2000 n. 292 e questa, per il suo cosiddetto effetto retroattivo ossia per la sua efficacia dichiarativa e non costitutiva, ha prodotto l'impossibilità di applicarlo ai processi pendenti e la necessità di applicare le norme previgenti;
- che nessuna efficacia retroattiva esplica il sopravvenuto art. 7 l. 21 luglio 2000 n. 205, che ha ripristinato il testo dell'art. 33
cit.;
- che pertanto esattamente il Consiglio di Stato ha giudicato in base al regime vigente prima del d.lgs. n. 80 del 1998;
- che sotto quel regime la giurisprudenza di queste Sezioni unite era ferma nel ritenere che la domanda di rimborso delle spese sanitarie, effettuate all'estero dall'assistito senza previa autorizzazione della Regione, per un ricovero reso necessario da ragioni d'urgenza, vale a dire con pericolo di vita ovvero di aggravamento della malattia o non adeguata guarigione, rientrasse nella giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto il diritto soggettivo primario e fondamentale alla salute, pur suscettibile di limitazioni con leggi, regolamenti o atti amministrativi di carattere generale, per il necessario contemperamento con altri interessi anch'essi costituzionalmente protetti quali le risorse finanziarie disponibili dal Servizio sanitario nazionale;
in particolare, il diritto non subiva alcun affievolimento per effetto del potere dell'ente regionale di valutare la gravità e l'urgenza delle ragioni del ricovero, destinate a formare oggetto di verifica da parte del giudice ordinario (Cass Sez. un. 12 giugno 1997 n. 5297, 26 settembre 1997 n. 9477, 28 ottobre 1998 n. 10737, 19 febbraio 1999 n. 85, 10 marzo 1999 n. 117, 16 novembre 1999 n. 782, 29 novembre 1999 n. 837);
- che nel caso di specie il supremo Giudice amministrativo bene si è attenuto a questa giurisprudenza, avendo rilevato trattarsi di cure chirurgiche urgenti ed avendo di conseguenza ravvisato un diritto soggettivo perfetto, tutelabile con l'azione davanti al giudice ordinario;
- che in conclusione il ricorso va rigettato e, dichiarata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, le spese possono essere compensate per giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e compensa le spese.
Così deciso in Roma il 19 aprile 2001.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 8 AGOSTO 2001.