Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/08/2001, n. 10964
CASS
Sentenza 8 agosto 2001

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In base al regime vigente anteriormente al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, applicabile in relazione ad una controversia promossa anteriormente al 30 giugno 1998, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda di rimborso delle spese sanitarie, effettuate all'estero dall'assistito senza previa autorizzazione della Regione, per un ricovero reso necessario da ragioni d'urgenza, vale a dire con pericolo di vita ovvero di aggravamento della malattia o non adeguata guarigione, avendo tale domanda ad oggetto il diritto soggettivo primario e fondamentale alla salute: il quale, pur suscettibile di limitazioni con leggi, regolamenti o atti amministrativi di carattere generale per il necessario contemperamento con altri interessi anch'essi costituzionalmente protetti (quali le risorse finanziarie disponibili del Servizio sanitario nazionale), è destinato a non subire alcun affievolimento ad opera della pubblica amministrazione, la quale dispone al riguardo solo di un potere di apprezzamento riconducibile alla discrezionalità tecnica.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/08/2001, n. 10964
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10964
Data del deposito : 8 agosto 2001

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