Sentenza 20 dicembre 2004
Massime • 1
Integra il reato di cui agli articoli 48 e 479 cod. pen. (falso ideologico in atto pubblico per induzione), l'iscrizione nell'elenco degli invalidi civili - la quale ha la funzione di attestare l'esistenza dell'invalidità - indotta da un falso certificato rilasciato dalla Usl, in quanto è in virtù di tale iscrizione che l'atto è produttivo di effetti, quali le assunzioni per chiamata diretta in danno dei veri invalidi in lista di attesa, né la circostanza che l'invalidità sia desunta da certificati rilasciati dalla Usl può mutare la natura del reato da falso in atto pubblico a falso in certificazione amministrativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/12/2004, n. 2703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2703 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2004 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
QUINTA SEZIONE PENALE 27 03/05 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
3 UDIENZA PUBBLICA
DEL 20/12/2004
SENTENZA
N 2025 / Composta dagli Ill.mi Sigg. :
PRESIDENTE Dott. LATTANZI GIORGIO
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1. Dott.DI POPOLO ANGELO
N. 037540/2004 2. Dott. FUMO MAURIZIO
" 3.Dott.BRUNO PAOLO ANTONIO
"T
4.Dott. VESSICHELLI MARIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 05/11/1967 1) FF LA
N. IL 03/01/1954 2) RO AU
N. IL 19/08/1969 3) AC TA
N. IL 07/07/1969 4) NE IA
N. IL 20/05/1959 5) CA PP
N. IL 14/06/1968 6) OS LA
avverso SENTENZA del 16/03/2004
CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento la relazione fatta dal Consigneres presidente udita in PUBBLICA UDIENZA
LATTANZI GIORGIO
Ritenuto in fatto e in diritto
OL OF, CL AT, TA AC, AN AN,
GI AC e OL OS hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 16 marzo 2004 con la quale la Corte di appello di Roma, riformando la decisione di primo grado, ha ridotto la pena inflitta alla OF, al AN e alla OS per il reato di falsità ideologica in atto pubblico e per lo stesso reato ha condannato la AT, la AC e il AC, che in primo grado erano stati assolti. Il processo trae origine da indagini relative ad alcuni certificati di invalidità rilasciati dalla Usl Rm 4. Risulta dalla sentenza impugnata che negli anni tra il 1988 e il 1990 presso la Usl Rm 4 si era diffusa una pratica di vasta illegalità nel rilascio di certificati di invalidità, tanto da determinare molte persone residenti in zone di competenza di altre Usl a rivolgersi alla Usl Rm 4, e che erano stati rilasciati certificati di invalidità materialmente falsi (con l'utilizzazione di timbri falsi e la contraffazione delle sottoscrizioni dei componenti della commissione medica) e certificati ideologicamente falsi. Con i certificati falsi erano state ottenute iscrizioni negli elenchi degli invalidi civili di Roma e assunzioni per chiamata diretta, in danno di altri veri invalidi rimasti in lista di attesa.
Gli attuali ricorrenti erano stati imputati di vari reati, la maggior parte dei quali sono stati dichiarati estinti per prescrizione, e sono infine stati condannati solo per il reato previsto dagli artt. 48 e 479 c.p., del quale erano imputati «per avere indotto in errore il direttore
...
dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Roma, il quale sulla base del falso certificato li aveva iscritti nell'elenco degli invalidi civili di Roma».
Innanzi tutto va rilevato che i reati addebitati alla AT, alla AC e al AC sono prescritti perché le iscrizioni delle quali è stata ritenuta la falsità sono state effettuate rispettivamente il 28 luglio
1989, il 22 giugno 1989 e il 20 luglio 1989 e quindi sono ormai trascorsi più di quindici anni, che, a norma degli artt. 157 e 160 c.p. costituiscono il tempo necessario a prescrivere il reato di falsità ideologica in atto pubblico. Poiché non risultano, anche per quanto si dirà poi, elementi che possano determinare un'assoluzione a norma dell'art. 129 comma 2 c.p.p., la sentenza nei confronti di questi
2 imputati va annullata senza rinvio, perché i relativi reati sono estinti per prescrizione.
Venendo all'esame dei vari ricorsi si deve innanzi tutto esaminare il motivo con il quale la OS ha dedotto vizi di motivazione della sentenza impugnata per quanto concerne
l'affermazione della sua responsabilità. Secondo la ricorrente gli elementi considerati dalla corte di appello non giustificherebbero la conclusione che il certificato di invalidità che la riguardava era falso. Il motivo è manifestamente infondato e attiene al merito. Con una valutazione insindacabile in questa sede i giudici di merito hanno ritenuto che la prova della responsabilità risultasse con certezza dal difetto di competenza territoriale della Usl Rm 4 e dalla mancanza del fascicolo personale e della documentazione attestante gli accertamenti compiuti nei confronti della ricorrente dalla Usl. Inoltre nel certificato della ricorrente erano state contraffatte le sottoscrizioni dei medici e il dolo emergeva chiaramente dalla situazione di fatto, data la falsità materiale del certificato e la mancanza degli accertamenti medici che ne dovevano costituire il presupposto. La OF ha rilevato che l'attribuzione di un grado di invalidità maggiore di quello spettante, di cui era menzione nel capo di imputazione relativo ai falsi certificati, risolvendosi in una valutazione non potrebbe integrare una falsità ideologica e ha sostenuto inoltre la propria buona fede.
Il rilievo sulla valutazione del grado di invalidità è inconferente perché, come risulta dalla sentenza impugnata, «per la OF era emerso
... che il certificato di invalidità era stato rilasciato per mero favore ... sebbene alla data del rilascio la commissione non operasse più; per la confezione del certificato era stato utilizzato un timbro mai in uso presso quella Usl, non era stata eseguita alcuna visita medica». Quindi la falsità riguardava in generale l'attestazione di invalidità e non il solo grado di questa E' da aggiungere che i fatti, per come sono stati accertati fanno chiaramente escludere la buona fede.
Tutti i ricorrenti, denunciando violazione o erronea applicazione della legge, hanno affermato che il fatto loro addebitato non integrava il reato di falsità ideologica per induzione;
più in particolare il AC, la OF, la AT, la AC, il AN e la OS hanno sostenuto che in tale fatto si sarebbe dovuto eventualmente ravvisare il reato di abuso d'ufficio per induzione o quello di falsità in certificati o autorizzazioni amministrative per induzione. Per quanto riguarda la OS è però da rilevare che le dedotte violazioni di legge non avevano formato oggetto
3 dei motivi di appello e che quindi risulta inammissibile la loro deduzione direttamente in cassazione (art. 606 comma 3 c.p.p.)
Ciò precisato è da aggiungere che i motivi sono privi di fondamento.
L'iscrizione negli elenchi degli invalidi civili ha la funzione di attestare l'esistenza del presupposto, costituito dall'invalidità, e la falsità di questa attestazione integra una falsità ideologica in atto pubblico. E' proprio in virtù dell'attestazione che l'atto è produttivo di effetti e che nei casi in esame ha consentito agli imputati di ottenere un posto di lavoro con preferenza rispetto agli altri aspiranti. Il fatto poi che l'attestazione circa l'invalidità, contenuta negli atti dell'Ufficio provinciale del lavoro di Roma, fosse desunta dai certificati rilasciati dalla Usl non ne faceva venir meno il significato e non trasformava l'atto in un certificato o in un'autorizzazione amministrativa, come pretendono i ricorrenti. In questo senso è significativa la sentenza delle Sezioni unite 3 febbraio 1995, Proietti, in Cass. pen., 1995, p. 1816 ss., relativa anch'essa a un caso di falsità ideologica in atto pubblico per induzione, in cui gli atti falsi erano costituiti dal verbale dell'esame di laurea e dal diploma di laurea, formati in base a documenti falsi attestanti il superamento dei necessari esami universitari. Come hanno chiarito le
Sezioni unite, «Il procedimento di formazione di qualsiasi atto amministrativo prevede come primo momento l'accertamento dei presupposti, accertamento che viene compiuto dalla stessa autorità che deve porre in essere l'atto o direttamente o, più frequentemente, sulla base di documenti che possono consistere anche in atti pubblici e certificati rilasciati da altre autorità ... E, quindi, se detti documenti, certificati ecc. sono falsi, materialmente o ideologicamente, deriva che anche la conseguente attestazione circa l'esistenza dei presupposti è falsa».
Stabilito che il fatto in questione integrava il reato di falsità ideologica in atto pubblico deve aggiungersi che il reato di abuso d'ufficio per induzione pure richiamato dai ricorrenti non potrebbe configurarsi in alternativa alla falsità ideologica ma potrebbe eventualmente solo concorrere con essa.
Pertanto i ricorsi della OF, del AN e della OS devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti della AC, della AT e del AC, perché il reato è estinto per prescrizione;
rigetta i ricorsi della OF, del AN e della OS, che condanna in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Roma 20 dicembre 2004
Il consigliere estensore Il presidente estensore samm1014-1/3
DEPOSITAT DELLCHIA
26 6 2005 addi
IL CANCEL ERE01 Carmela Lazuise
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