Sentenza 26 marzo 2010
Massime • 1
In tema di condizioni ostative all'applicazione della custodia cautelare in carcere, costituisce un onere del soggetto che invoca l'assoluta impossibilità della madre a dare assistenza alla prole l'allegazione delle ragioni idonee a comprovare l'effettiva sussistenza di questa situazione. (Fattispecie nella quale il ricorrente si era limitato a documentare nel giudizio di riesame di essere coniugato, di avere un figlio di età inferiore a tre anni, e che la moglie aveva in corso una gravidanza a rischio, senza evidenziare l'esistenza di ulteriori situazioni di disagio o impossibilità della madre di far fronte agli obblighi di assistenza che le competevano).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/03/2010, n. 14582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14582 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 26/03/2010
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo G. - rel. Consigliere - N. 530
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 40349/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL KO CH, N. IL 01/01/1982;
2) CH AM, N. IL 01/01/1974;
avverso l'ordinanza n. 1268/2009 TRIB. LIBERTÀ di VENEZIA, del 06/08/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO;
sentite le conclusioni del PG Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
La Corte:
OSSERVA
1) Il Tribunale di Venezia, sezione per il riesame, con ordinanza 6 agosto 2009, ha respinto la richiesta di riesame proposta da EL KO CH, HI AM ed EL MA OU contro l'ordinanza 7 luglio 2009 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona che aveva applicato nei loro confronti la misura cautelare della custodia in carcere per numerosi fatti concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti.
Il Tribunale ha ritenuto l'esistenza della gravità indiziaria in base alle dichiarazioni rese da numerosi tossicodipendenti che avevano dichiarato di aver acquistato sostanze stupefacenti dagli indagati.
Ha ritenuto inoltre, il Tribunale, l'esistenza delle esigenze cautelari nonché l'adeguatezza e la proporzionalità della misura applicata.
2) Contro l'ordinanza indicata hanno proposto distinti ricorsi i soli EL OR CH e HI AM.
Il primo ricorrente deduce il vizio di motivazione sotto un duplice profilo. Si precisa anzitutto nel ricorso che, nel periodo in contestazione, il ricorrente era stato prima in stato di custodia cautelare in carcere e poi agli arresti domiciliari fino al 14 gennaio 2009; poiché nessuno degli acquirenti aveva affermato di aver effettuato acquisti dopo questa data illogico sarebbe aver ritenuto la gravità indiziaria per i fatti riferiti all'epoca della detenzione.
Quanto all'esistenza delle esigenze cautelari il ricorrente ne contesta l'esistenza perché i fatti contestati risalirebbero al 2007 e comunque la misura applicata non sarebbe proporzionata e adeguata proprio in considerazione del fatto che gli addebiti sono risalenti nel tempo.
3) HI AM contesta invece il provvedimento impugnato per vizio di motivazione e per violazione dell'art. 275 c.p.p., comma 4. Il ricorrente precisa di aver prodotto nel giudizio di riesame documentazione da cui risulta che è coniugato, che ha un figlio di età inferiore a tre anni e che la moglie ha in corso una gravidanza a rischio.
Malgrado l'espressa richiesta il Tribunale non ha dato alcuna risposta sul punto indicato.
4) I ricorsi sono infondati e devono conseguentemente essere rigettati.
In merito alle censure proposte da EL OR CH si osserva anzitutto, quanto al problema che riguarda l'epoca dei commessi reati, che il Tribunale ha fatto riferimento, per confermare la ritenuta gravità indiziaria, ad un'attività che si è svolta nell'arco di tre anni e che dunque non è incompatibile con una detenzione carceraria durata per una parte soltanto di questo periodo.
Ha poi aggiunto il Tribunale, a conferma della sua valutazione, che il ricorrente era stato anche riconosciuto in fotografia da alcuni degli acquirenti.
Parimenti adeguata seppur succinta, proprio in relazione alla continuatività dell'illecita attività, è poi la valutazione del giudice di merito in relazione all'esistenza delle esigenze cautelari (riferite in particolare al pericolo di reiterazione del reato) e alla proporzionatezza e adeguatezza della misura cautelare applicata. 5) Parimenti infondato è il ricorso proposto dall'indagato HI AM anche se è fondato il rilievo che il Tribunale non ha fornito alcuna risposta alla richiesta del ricorrente di applicazione dell'art. 275 c.p.p., comma 4. Il ricorrente si è infatti limitato ad evidenziare di avere un figlio di età inferiore ai tre anni e a precisare che la moglie avrebbe in corso una gravidanza a rischio ma non ha allegato ragioni idonee a comprovare che le pur oggettive difficoltà evidenziate siano idonee a fondare una valutazione che possa consentire di affermare - come richiede la ricordata norma - che la madre sia "assolutamente impossibilitata" a dare assistenza alla prole. Infatti il ricorrente non ha evidenziato l'esistenza di ulteriori situazioni di disagio o impossibilità di far fronte agli obblighi di assistenza (attività lavorativa, assenza di strutture pubbliche o familiari che possano sostituire o affiancare la madre ovvero una particolare situazione di gravità delle condizioni di salute della madre) che potessero astrattamente fondare la valutazione sull'esistenza della assoluta impossibilità di cui trattasi. 6) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010