Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2025, n. 36888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36888 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
36888-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
Composta da:
TA De CI Paola Di Nicola VA
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- Presidente -
Sent. n. sez. 1294
- Relatrice -
SENTENZA
C.C. - 25/09/2025 R.G.N. 22022/2025
sul ricorso proposto da: NA BA, nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 05/06/2025 del Tribunale di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola VA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Francesca Ceroni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale di Cagliari ha rigettato l'appello di BA NA volto ad ottenere la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, per i reati di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, quale capo, promotore e organizzatore, e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (80 reati fine).
2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso BA NA, con atto sottoscritto dal difensore, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alle esigenze cautelari, per il lungo periodo di carcerazione preventiva (oltre due anni) per fatti risalenti, nonostante incensurato, che ha determinato la recisione del vincolo associativo, anche a fronte di una condanna con il rito abbreviato che esclude l'inquinamento probatorio e la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., in quanto padre di un bambino dell'età inferiore a sei anni, con necessità di logopedia, la cui madre lavora a tempo indeterminato e in assenza di esigenze di eccezionale rilievo idone (1) ad escludere la misura degli arresti domiciliari con presidio elettronico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché generico e reiterativo delle censure in fatto alle quali il Tribunale ha dato puntuale e corretta risposta.
2. Costituisce principio consolidato che, in caso di ricorso in materia di misure cautelari, la Corte di cassazione è tenuta a verificare soltanto se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni del suo convincimento su punti rilevanti per il giudizio e se sia completo e logico, nei passaggi necessari, il provvedimento
impugnato.
3. Il Tribunale di Cagliari, in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, ha fornito congrua e logica motivazione allorchè ha dato atto non solo che analoga istanza fosse stata già rigettata a seguito di appello cautelare (ordinanza del 24 settembre 2024), ma anche che, alla luce dell'art. 299 cod. proc. pen., l'unico elemento "nuovo", ai fini di una rivalutazione in positivo del trattamento cautelare per il contenimento del pericolo di recidiva, era costituito dall'intervenuta condanna dell'imputato alla pena di 16 anni di reclusione, con sentenza emessa con il rito abbreviato il 16 dicembre 2024, quale promotore e organizzatore di un'associazione dedita al narcotraffico e di 80 reati-fine. Questo dato rende neutro il valorizzato decorso del tempo in regime cautelare (pari a poco più di due anni), attesa l'esistenza di termini di fase previsti per legge;
né rileva, ai fini della recisione del vincolo associativo, la condizione detentiva di NA, condannato anche quale capo, promotore e organizzatore di
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un'associazione dedita al narcotraffico per la quale vale la presunzione relativa sia in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari che alla scelta della misura, non rilevando il tema dell'inquinamento probatorio. In ordine alla censurata assenza di proporzionalità ed adeguatezza della misura cautelare massimamente afflittiva, anche in relazione alla condizione del ricorrente come padre di prole minore di sei anni, il Tribunale ha dato atto come non fosse stato dimostrata l'assoluta impossibilità della madre di provvedere al minorenne in quanto lavoratrice, così aderendo alla costante giurisprudenza della Corte di legittimità secondo la quale In tema di divieto di custodia cautelare in carcere per l'imputato padre di prole non superiore ai sei anni, la condizione di madre-lavoratrice rileva, quale impedimento assoluto ad assistere i figli, a condizione che venga adeguatamente dimostrata l'oggettiva impossibilità per la madre di conciliare le esigenze lavorative con l'assistenza alla prole, nonchè di avvalersi dell'ausilio di parenti od altre figure di riferimento, ovvero di strutture pubbliche (Sez. 6, n.18851 del 06/03/2018, Gloffrè, Rv.273382-01).
4. Alla stregua di tali argomenti il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen
Così deciso il 25 settembre 2025
La Consigliera estensora Paola Di Nicola, VA Perla / CE Trave DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 12 NOV 2025 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Donssa
pina Cirimele
Il Presidente
TA De CI