Sentenza 9 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2002, n. 1860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1860 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA La Corte pr01860 /02 In nome del Popolo Italiano composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Lavoro. Presidente R.G.n.10418/1999 dr. GI Prestipino Consigliere Cron. 4607 dr. Mario Putaturo Donati Viscido Consigliere rel. Rep. dr. Donato Figurelli Consigliere Ud.22.11.2001 dr. Federico Roselli Consiglieredr. Saverio Toffoli ha pronunziato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: HI GI, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Chiusolo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Rodolfo Franco in Roma alla via Fulcieri Paulucci De Calboli n. 9, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, ricorrente;
CONTRO
Betonimpianti s.p.a., in persona del legale rappresentan- te pro-tempore, amministratore unico sig. Onofrio Foglia- nese, elettivamente domiciliata in Roma alla via Rocca Porena n. 34 presso lo studio dell'avv. Carlo Bousier Niutta, che la rappresenta e difende unitamente e disgiun- tamente dagli avv. prof. Antonio De Feo ed Elio Vulpis, 4539 - 1 - giusta procura speciale a margine del controricorso, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bari in data 11 - 27 febbraio 1999, n. 551/99, n. 195/98 R.G.A.C.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 22 novembre 2001; udito l'avv. Claudio Lucisano per delega dell'avv. Anto- nio De Feo per la controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Gene- rale dr. Marcello Matera, che ha concluso per l'inammis- sibilità del ricorso. - 2 - Svolgimento del processo. Com ricorso depositato il 4 maggio 1995 il signor GI HI conveniva in giudizio innanzi al Pretore di Bari la BETONIMPIANTI s.p.a. per sentir dichiarare l'illegittimità del licenziamento inti- matogli con lettera del 22 novembre 1994. Esponeva di essere stato alle dipendenze della predetta società con mansioni di custode avente alloggio perma- nente nello stabilimento%; che in data 8 novembre 1994 era stato sospeso cautelarmente dal lavoro in conseguen- za al fatto che era stato tratto in arresto, per essere poi licenziato. Deduceva inoltre di aver sempre espletato lavoro straor- dinario (anche festivo) e rivendicava la somma di lire 57.537.783 a tale titolo. Pertanto chiedeva al Pretore adito la relativa declara- toria di illegittimità, con la conseguente reintegra, nonchè la condanna della convenuta al pagamento della predetta somma Si costituiva la società, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto;
spiegava altresì ricon- venzionale per il risarcimento dei danni derivati dalla condotta illecita dello HI, per l'importo di lire 100.000.000. Espletata attività istruttoria, l'adito Pretore rigettava 3 - la domanda e compensava interamente tra le parti le spese giudiziali. Avverso detta sentenza proponeva appello lo HI, il quale, sminuendo il valore probatorio delle deposi- zioni dei testi e dando risalto alla prova documentale prodotta, insisteva nella richiesta del compenso per lavoro straordinario feriale e festivo%3B aggiungeva che i testi VO, SS e De MO erano stati denun- ciati all'autorità penale per il reato di falsa testi- monianza. Per quanto atteneva al licenziamento, deduceva che per la risoluzione in tronco era necessario verificare l'ele mento psicologico. Resisteva al gravame l'appellata s.p.a. Betonimpianti, la quale, deducendone l'infondatezza, ne chiedeva il ri- getto, con il favore delle spese del doppio grado del giudizio. Con sentenza in data 11 27 febbraio 1999 il Tribunale di Bari rigettava l'appello proposto dallo HI, che condannava alle spese del grado. Osservava il Tribunale, per quanto ancora rileva, che, quanto al lavoro straordinario, questo deve essere rigoro- samente provato e non è stato provato con rigore, ove si consideri che il documento prodotto dallo HI non è datato, nè indirizzato allo stesso;
che l'orario di lavoro ordinario, senza eccedenze, era stato confermato dai testi 4 - SS, AR a Lorusso%;B che il lavoro straordi- nario deve essere esplicitamente o implicitamente autoriz- zato dal datore di lavoro. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 14 maggio 1999, lo HI ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La società intimata ha resistito con controricorso. Motivi della decisione. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denunzia viola- zione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c. in re- lazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia omessa, insuf- ficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisi- vo della controversia, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Il ricorrente deduce che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il documento prodotto costituito da un prospetto rias- suntivo di quanto lo stesso era tenuto ad osservare nell'e- spletamento delle mansioni non fosse datato nè indirizzato allo HI e che risultasse irrilevante il fatto che su di esso fosse indicata la via ove era ubicata l'azienda convenuta;
che il prospetto contiene con estrema precisione e chiarezza tutti gli elementi identificativi della prestazione lavorativa, compresi le mansioni, gli orari nonchè l'ambito territoriale di espletamento delle stesse. --5- Il ricorrente deduce altresì che il Tribunale ha omesso ogni e qualsiasi motivazione circa le modalità in cui il prospetto de quo sia giunto nella piena e totale disponi- bilità dello HI. Osserva la Corte che i motivi di ricorso vanno congiunta- mente esaminati, in quanto tra loro connessi, e sono infon- dati. Invero la deduzione di un vizio di motivazione della sen- tenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il me- Ари ст rito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il pro- filo della correttezza giuridica e della coerenza logico- formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del meri- to, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di indi- viduare le fonti del proprio convincimento, di assumere € valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la con- cludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, libera- mente prevalenza all'uno o all'altro metto di prova acquisi- ti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne con- segue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della mede- sima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, 6 nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insa- nabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (Cass. S.U. 27 dicembre 1997 n. 13045). Ciò detto, si osserva che il Tribunale, con motivazione congrua ed esente da vizi logico-giuridici, ha ritenuto, in ordine al lavoro straordinario, che questo doveva essere Прив rigorosamente provato, laddove non era stato provato con ri- gore, considerando che il documento prodotto dal ricorrente non era datato, nè indirizzato allo stesso. Invero insigni- doveva ritenersi, secondo il Tribunale, la circo- ficante stanza della indicazione su di esso della via in cui è ubica- ta l'azienda convenuta, perchè ben poteva essere stato un progetto, come aveva affermato il direttore della società, da sottoporre ad altri, ad istituti di guardiania o a guardia giurata privata, ovvero per altre aziende. Non essendo il documento indirizzato allo HI, non assu- me rilievo la modalità con la quale lo stesso ne sia venuto in possesso, così come ritenuto dal Tribunale. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liqui- · 7 ·- date come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare alla società resistente le spese del giudizio, liquidate in lire 32.000 (18,53 €) oltre lire 3.000.000= (pari , ad euro 1.549,37) per onorario. Così deciso in Roma il 22 febbraio 2001. Il Presidente (dr. GI Preștipino) Il Consigliere estensore (dr. Domato Figurelli)Forst. Funde Phillie IL CANCELLERE sposilato Seria G ED. 2002 I 3 0 A 1 D 3 S , S . 5 T O A . L T R , L N A ' A O L S B 2 L E I 7 E P - D S D 8 I - A I 1 N S T 1 S O N C E O E S P A G I M D I A G E E A , O L O D T R T E I T A T R S L I I N L G D E E E S D E R O - 8 -