Sentenza 19 maggio 1998
Massime • 1
In tema di diritto di critica, ciò che determina l'abuso del diritto è la gratuità delle espressioni non pertinenti ai temi apparentemente in discussione; è l'uso dell'"argumentum ad hominem", inteso a screditare l'avversario politico mediante l'evocazione di una sua pretesa indegnità o inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni. (Fattispecie di rigetto del ricorso con cui gli imputati invocavano l'esercizio del diritto di critica politica, esercitato nelle forme della satira, relativamente all'uso di espressioni quali "realburinismo" e "aver un diesel fumoso al posto del cervello" , nonché all'invito a finanziare i suoi progetti con i metodi illeciti propri del suo partito, nei confronti dell'amministratore al traffico di Roma).
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Sussiste il delitto di diffamazione quando sia oltrepassato il limite della continenza, trasformando il legittimo dissenso contro le iniziative e le idee politiche altrui, in una mera occasione per aggredirne la reputazione, con affermazioni che non si risolvono in critica, anche estrema, delle idee e dei comportamenti altrui, nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni e commenti tipicamente "di parte", cioè non obiettivi, ma in espressioni apertamente denigratorie della dignità e della reputazione altrui ovvero che si traducono in un attacco personale o nella pura contumelia. Certamente è lecito criticare, ma nel rispetto dei diritti inviolabili, quale è, ad esempio, quello …
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Cass. pen, Sez. V, 1 luglio 2025, sentenza n. 24274 LA MASSIMA “L'esame della sussistenza degli indicatori dell'esercizio del diritto di critica, idonei a fondare l'operatività della scriminante, è stato anche più volte “relativizzato” ed affiancato, dall'esegesi giurisprudenziale corrente in tema di diffamazione, a quello del “contesto” nel quale le parole offensive siano state pronunciate o riportate, che viene comunque di regola ancorato al fenomeno “dialettico” della esposizione di pensieri ed opinioni, al tipo di concetto da esprimere, ferme restando – però – la necessità di un ragionevole collegamento a “fatti specifici” che non esulino da quella “base” di verità – inconciliabile, …
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La massima In tema di diffamazione, ricorre l'esimente dell'esercizio dei diritti di critica e di satira politica nel caso in cui le espressioni utilizzate esplicitino le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della satira, non si risolvano in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui o nel dileggio o disprezzo personale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto scriminata la condotta di un sindaco che, nel corso del consiglio comunale dedicato alla discussione dello strumento di pianificazione paesaggistica regionale, aveva criticato l'operato della responsabile dell'Ufficio Tecnico di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/1998, n. 7990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7990 |
| Data del deposito : | 19 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi sigg.: Udienza pubblica dott. Giuseppe Vincenzo Pandolfo Presidente del 19/5/1998
dott. Guido Ietti Consigliere SENTENZA
" Giovanni Badia " N. 1015
" Francesco Calbi " REGISTRO GENERALE
" Aniello Nappi " N. 42984/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ON TU, n. a Montorio al Vomano 18 settembre 1945 ER IA, n. a Roma il 6 dicembre 1943
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma depositata il 15 aprile 1997 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aniello NAPPI Udite le conclusioni del P.M. Dr. Iadecola che ha chiesto il rigetto del ricorso
Motivi della decisione
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma confermò la dichiarazione di colpevolezza di TU ON e di IA ER, rispettivamente direttore e redattore del quotidiano "L'Opinione", in ordine al delitto di diffamazione in danno dell'assessore e vicesindaco di Roma ER OC, per aver pubblicato l'1 marzo 1994 un articolo intitolato "Tovarish OC, inquinato sei tu", nel quale si criticavano con espressioni di dileggio e di offesa personale le iniziative assunte dall'amministratore per la regolamentazione del traffico cittadino. Ritennero i giudici del merito che i toni dell'articolo esorbitavano dai limiti di una lecita critica politica, sia pure espressa nella più libera forma satirica, perché all'amministratore erano stati rivolti aratuiti insulti (come quelli di "realburinismo" e di avere un "diesel fumoso" al posto del cervello), accompagnati da insinuanti inviti a finanziare i suoi progetti con i metodi illeciti propri del suo partito.
Ricorrono per cassazione TU ON e IA ER, che propongono due motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art. 595 c.p. in relazione agli art. 51 c.p. e 21 Cost., lamentando che la corte d'appello abbia erroneamente escluso l'esercizio del diritto di critica politica, senza considerare adeguatamente la maggiore espansione di tale diritto rispetto a quello di cronaca, in particolare quando venga esercitato nelle forme della satira, che ne rappresenta il limite estremo, e nei confronti di persone pubblicamente esposte.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono illogicità della motivazione e lamentano che erroneamente la corte d'appello abbia letto le critiche giornalistiche come dirette alla persona più che al ruolo di ER OC, sottovalutando così la valenza satirica e politica sia del paradossale invito a reperire mediante finanziamento illecito i fondi necessari alla gestione del trasporto pubblico, caustica ma pur sempre riferibile a vicende reali, sia della fantasiosa individuazione nel "realburinismo" di un'eredità storica del partito del vice sindaco, sia della grottesca, ma misurata, allusività dell'accostamento tra un motore fumoso e il cervello dell'assessore al traffico urbano.
Il ricorso è infondato.
1 ricorrenti pongono un problema di grande rilievo, perché la definizione dei limiti del diritto di critica, in particolare quando si esprime nelle forme della satira politica, investe le fondamenta stesse dell'ordinamento giuridico democratico.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l'altro, nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non puo pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti" (Cass., sez. V, 16 aprile 1993, Barile, m. 194300).Per questa ragione, quando il discorso giornalistico ha una funzione prevalentemente valutativa, non pone un problema di veridicità di proposizioni assertive e i limiti scriminanti del diritto garantito dall'art. 21 Cost. sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione (Cass., sez. V. 24 novembre 1993, Paesini, m. 196459). Sicché "il limite all'esercizio di tale diritto deve intendersi superato, quando l'agente trascenda ad attacchi personali, diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato, giacché, in tal caso, l'esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell'ambito di una critica misurata ed obiettiva, trascende nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta" (Cass., sez. V, 20 gennaio 1984, Saviane, m. 163712). In realtà ciò che rileva non è la maggiore o minore aggressività dell'espressione o l'asprezza dei toni, che, come ricordano i ricorrenti, può essere anche accesa nella critica politica (Cass., sez. V, 2 ottobre 1992, Valentini, m. 192585). Ciò che determina l'abuso del diritto è la gratuità delle aggressioni non pertinenti ai terni apparentemente in discussione;
è l'uso dell'argumentum ad hominem, inteso a screditare l'avversario politico mediante l'evocazione di una sua pretesa indegnità o inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni. Chi adopera questo tipo di argomenti, infatti, non può invocare il diritto di critica in nome della democrazia, perché tende a degradare il dibattito politico da un confronto di idee e di progetti a uno scontro tra pregiudizi alimentati dalle contumelie, sottraendo ai cittadini ogni possibilità di effettiva partecipazione politica. Nè l'offesa personale può risultare legittimata da una forma espressiva che pretenda di suscitare ilarità. La satira può avere certo intenti polemici, ma deve essere comunque intesa a sferzare i vizi le abitudini e le concezioni delle persone, in quanto manifestazioni di ricorrenti debolezze umane, ovvero a disvelare l'incongruenza o il ridicolo dei valori costituiti nella cultura ufficiale. Sicché non può essere considerato satirico un gratuito insulto sol perché espresso in una parafrasi o in una similitudine più o meno fantasiose. Se è vero che la deformazione grottesta della reatà è propria della satira, è anche vero che il discorso satirico è necessariamente ambiguo, collocato a metà strada tra descrizione e manipolazione dei fatti, non può ridursi a banale mendacio.
Nel caso in esame i giudici del merito hanno ritenuto che le espressioni adoperate nell'articolo controverso avessero il significato del dileggio personale e dell'insinuante attribuzione di condotte illecite al l'amministratore. E questa interpretazione non è censurabile nel giudizio di legittimità, perché l'allusione al "realburinismo" o alla presenza di un "diesel fumoso" al posto del cervello può plausibilmente essere considerata offensiva della reputazione del querelante, nonostante le giustificazioni "storiche" o "istituzionali" prospettate dai ricorrenti;
mentre l'evocazione di prassi devianti nel finanziamento dei partiti politici poteva certamente essere letta come insinuazione di un diretto coinvolgimento personale di ER OC in condotte illecite.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento, nonché al rimborso delle spese in favore della parte civile OC ER, liquidate in complessive L.
2.060.000 di cui L.
2.000.000 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, il 19 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1998