Sentenza 15 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2001, n. 3781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3781 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 0 3 7 8 1 ANDDEL POP 01 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 3802/98 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Cron.7986 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud. 16/01/01 Dott. Aldo DE MATTEIS - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
-ricorrente -
contro
PA LI;
- intimato avverso la sentenza n. 3944/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 22/02/97 R.G.N. 51498/95; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 145 udienza del 16/01/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE -1- MATTEIS;
udito il P.M. Generale Dott. l'accoglimento il secondo con in persona del Sostituto Procuratore Antonio BUONAJUTO che ha concluso per del primo motivo del ricorso, assorbito la declaratoria ex articolo 384 c.p.c. -2- Svolgimento del processo Con sentenza 12 giugno 1996/22 febbraio 1997 n. 3944 il Tribunale di Roma, in parziale riforma della sentenza pretorile, che aveva condannato il Ministero dell'Interno a pagare a LF UL gli interessi legali sui ratei scaduti della indennità di accompagnamento, ha condannato il Ministero a pagare altresì la rivalutazione monetaria, ritenendo che l'art. 16, 6° comma Legge 30 dicembre 1991, n. 412 non trovi applicazione nei confronti dei crediti assistenziali. Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione AxM il Ministero dell'Interno, con due motivi. L'intimato, ritualmente citato, non si è costituito. Motivi della decisione Con il primo motivo il Ministero ricorrente censura la impugnata per violazione e falsa applicazione sentenza dell'art. 16 comma 6 Legge 30 dicembre 1991, n. 412 (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), per avere ritenuto che tale norma trovi applicazione esclusivamente nei confronti dei crediti previdenziali, menzionati nello stesso, e non per i crediti assistenziali, quale quello in causa. Il motivo è fondato. Per costante giurisprudenza di questa Corte, l'art. 16 comma 6 Legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonostante il suo 3 tenore letterale, che menziona solo gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, è applicabile anche alle prestazioni assistenziali (Cass. 17 marzo 1994 n. 2555, Cass. 6 novembre 1995 n. 11534), e ciò in virtù di una interpretazione sistematica della stessa, derivante dalle stesse ragioni della assimilazione dei crediti assistenziali a quelli previdenziali ai fini del regime giuridico dell'adempimento tardivo, enunciate dalla Corte Cost. con la sentenza 196/1993. Ai crediti assistenziali per cui è causa va applicato Aru pertanto l'art. 16 6° comma Legge 30 dicembre 1991, n. 412, nella interpretazione data da questa Corte a Sezioni Unite (sent. 26 giugno 1996 n. 5895). L'accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, con cui il ricorrente deduce, in subordine, violazione dell'art. 1224 c.p.c.. Sussistono i presupposti previsti dall'art. 384 1° CO. c.p.c., come novellato dall'art. 66 Legge 26 novembre 1990, n. 353 (cassazione per violazione e falsa applicazione di legge e non necessità di ulteriori accertamenti) perché questa Corte decida nel merito, stabilendo che sui ratei successivi al 1.1.1992 sia liquidata la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. 4 Nulla per le spese del presente giudizio, ai sensi dell'art. 152 d.a.c.p.c. (la cui abrogazione ad opera del d. 1. 19.9.1992 n. 384, convertito in legge 14.11.1992 n. 438, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima da Corte Cost. sent. 134/1994), mentre appare giusto confermare le statuizioni sulle spese dei giudici del merito, atteso l'esito della lite, largamente favorevole all'assistita.
p.q.m.
impugnata inaccoglie il ricorso, cassa la sentenza relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, dispone che sui ratei del beneficio concesso maturati dall' 1.1.1992 sia liquidata la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Conferma le statuizioni sulle spese dei giudici di merito. Nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro il 16 gennaio 2001. Il Presidente Grylic ball I A 0 D 3 S 1 , 3 S . O 5 A T L T R . L Де матый Il Consigliere Estensore Aldo , O A N A ' B S L E I L 3 P E D 7 S - D IL CANCELLIERE I 8 A - I N T S 1 S Depositato in Cancelleria G 1 N O O E P S E oggi, 15 MAR. 2001 A M I I D E G R A E G P A , U WERIL CANCELLIERECA S E O D O L T T E R R T N O H T T I O A S C R I N I L E G L D S E E Prev\rm-16-412-91-crediti assist4 E R O D RG 3802 198 5