Cass. civ., sez. III, sentenza 04/02/2002, n. 1430
CASS
Sentenza 4 febbraio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel contratto di assicurazione, sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 cod.civ. quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito. Attengono diversamente all'oggetto del contratto quelle clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito (principio affermato in tema di contratto di assicurazione infortuni, in un caso in cui i giudici di merito avevano ritenuto delimitativa dell'oggetto del contratto e non della responsabilità la clausola che faceva riferimento ad un diverso massimale per la liquidazione dell'infortunio in quei casi in cui il grado d'invalidità fosse inferiore al 5 per cento).

Commentario1

  • 1Assicurazione: l'indennizzo è suscettibile di rivalutazione monetariaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 febbraio 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 04/02/2002, n. 1430
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1430
Data del deposito : 4 febbraio 2002

Testo completo