Sentenza 4 febbraio 2002
Massime • 1
Nel contratto di assicurazione, sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 cod.civ. quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito. Attengono diversamente all'oggetto del contratto quelle clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito (principio affermato in tema di contratto di assicurazione infortuni, in un caso in cui i giudici di merito avevano ritenuto delimitativa dell'oggetto del contratto e non della responsabilità la clausola che faceva riferimento ad un diverso massimale per la liquidazione dell'infortunio in quei casi in cui il grado d'invalidità fosse inferiore al 5 per cento).
Commentario • 1
- 1. Assicurazione: l'indennizzo è suscettibile di rivalutazione monetariaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 febbraio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/02/2002, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA NOME DEL POR OLOITAL0 0 2 LA CORT UPREMA C SAZI Oggetto Assicurazione. SEZIONE TERZA CIVILE Polizze inforture Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo Presidente GIULIANO R.G.N. 17067/99 Cron.3951 Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere Rep. 396 Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere Ud.24/10/01 Dott. Bruno Consigliere DURANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Gianfranco Rel. Consigliere MANZO - Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente A-SOLE_240P dal Sig.
3.10 per diritti 4 FEB. 2007 SENTENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: TRAVERSO TANCREDI, elettivamente domiciliato in ROMA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ................ UFFICIO COPIE MELLINI 10, presso 10 studio LUNGOTEVERE DEI Richiesta copia studio dell'avvocato GIOVANNI OZZO, che lo difende unitamente FL dal Sig.
3-10 per diritti all'avvocato CARLO EMLIO TRAVERSO, giusta delega in 4 FEB. 2002 il IL CANCELLIERE atti;
- ricorrente -
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE RA RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA', in persona dei Richiesta copia_studio dal Sig. GE suoi legali rappresentanti dott. Andrea Cerretti e per diritti 3.10 [4 FEB 2 dott. Giorgio Riva, elettivamente domiciliato in ROMA 2001 IL CANCELLIERE VLE PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO 1820 -1- CORTE SUPREMA D E OFFICIO COPIE Richiesta copia studio SPADAFORA, che lo difende unitamente all'avvocato REPdat Sig. ... Ef 310per diritti SANDRO ZUCCHERO, giusta delega in atti;
11 4.2·02 - controricorrente IL CANCELLIERE avverso la sentenza n. 1873/98 della Corte d'Appello CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE .
8.4.98 UFFICIO COPIE di MILANO, emessa il 23/11/1995, depositata il Richiesta copia studio 26/06/98; RG. 2162/1996; dal Sig. per diritti udita la relazione della causa svolta nella pubblica -- 11000 RE udienza del 24/10/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco CANCELLERIA MANZO;
udito l'Avvocato GRAZIELLA VITTORIA SIMONATI (per delega Avv.C.Traverso); udito l'Avvocato GIORGIO SPADAFORA;
- udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore DG717808 Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per DG717809 rigetto del ricorso. LİRE 2000 CANCELLERIA 1,55 .300 CANCELLERIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. DHH per diritti € 3.10 BE425111 BE757754 DG2054741104.02.02 BE757753IL CANCELLIERE DG205475 CANCELLERIA 8859 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 13 gennaio 1992, DI Traverso conveniva davanti al Tribunale di Milano la RA, Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a., chiedendo che, in base alla polizza di assicurazione cumulativa contro gli infortuni con essa stipulata s.r.l. di cui era socio e dalla FI e C. legale rappresentante, venisse condannata a corrispondergli l'indennizzo dovuto per due infortuni subiti, il primo in data 20 ottobre 1990, allorché caduto da era cavallo durante un esercizio di equitazione, e il secondo in data 18 gennaio 1991 mentre sciava, riportando in entrambi i casi la lussazione della spalla destra e, nel caso, anche secondo una muscolare al tricipite surale. distrazione Costituitasi in giudizio, la convenuta eccepiva in via pregiudiziale l'incompetenza del Tribunale in virtù dell'art. 18 delle condizioni generali di polizza, che, per i casi quali quello di specie, prevedeva la decisione da parte di un collegio di arbitri. Sosteneva, inoltre, la RA. che, avendo l'attore già subito la lussazione alla spalla 3 Я destra per un altro infortunio occorsogli nel 1984 e per il quale era nonstato indennizzato, aveva diritto ad un ulteriore indennizzo per gli infortuni suddetti e ciò in dell'art. 12forza delle condizioni generali di polizza secondo cui la società corrisponde l'indennità per le ed esclusive dell'infortunio conseguenze dirette che siano indipendenti da condizioni fisiche e patologiche preesistenti o sopravvenute;
pertanto, l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili>>. Il Tribunale, con sentenza del 4 aprile 1996 accoglieva la domanda, condannando la società convenuta al pagamento dell'indennizzo richiesto, liquidato in lire 111.100.000, oltre interessi. Proposto appello da parte della RA, di Sicurtà S.p.a., la Corte Riunione Adriatica d'appello di Milano, con sentenza del 26 giugno riduceva1998, in riforma dell'impugnata sentenza l'indennizzo a lire 21.100.000, oltre interessi. دو La Corte riteneva applicabile un diverso capitale assicurato in considerazione del grado dellad'invalidità riscontrato. In conseguenza riforma, la Corte condannava, poi, il DI a rimborsare alla RA la differenza tra quanto percepito per effetto della provvisoria esecuzione di primo grado e quanto della sentenza conseguenza della effettivamente dovuto in sentenza d'appello. Avverso questa sentenza DI Traverso propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria. La RA, Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a. resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce il vizio della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 347, 83, 163, comma 3, n. 6 c.p.c., e 2704 C.C., nonché, ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 5 c.p.c., per insufficiente motivazione, circa un punto e/o contraddittoria controversia, afferente decisivo della Ꮑ r 5 Ꮣ all'eccezione di nullità della procura speciale al difensore per il giudizio di secondo grado>>. Più censura la sentenza impugnata specificamente si per aver ritenuto valida la procura rilasciata а lad'appello benché: delega a margine dell'atto margine dell'atto d'appello della S.p.A. RA fosse sottoscritta con due segni illeggibili;
nell'intestazione dell'atto d'appello, che faceva - legali rappresentanti pro riferimento a e nel mandato stesso, non erano tempore nominativamente le persone che indicate avevano conferito detta delega;
nell'intestazione dell'atto d'appello si precisava espressamente l'impugnazione era proposta dal difensore, che in forza della delega posta a margine dell'atto società ricorrente ha ulteriormente stesso. La dedotto che la procura rilasciata per il giudizio di primo grado, pur prevedendo anche l'eventuale giudizio d'appello, non aera idonea far ritenere valida la procura rilasciata in appello e, nell'atto d'appello comunque, non era richiamata dichiarato che, dunque, doveva essere inammissibile. 6 Il motivo è privo di fondamento. Innovando al precedente orientamento, la più recente giurisprudenza di questa Corte condivisa dal collegio è nel senso che non costituisce causa d'inammissibilità dell'atto d'appello l'indicazione in questo, da parte del procura se il difensore, di una invalida, difensore sia altresì munito di altra procura valida (anche per la proposizione dell'appello) rilasciatagli in primo grado, poiché il richiamo della sola procura invalida non indica di per sé la volontà implicita di non avvalersi dell'altra (Cass. 7 aprile 2000, n. 4384; 26 luglio 1996, n. 6759; 25 marzo 1995, n. 3583) Nel caso di specie la procura rilasciata • in primo grado conteneva il riferimento anche al giudizio d'appello. Circa il requisito di validità della procura rilasciata in primo grado, si Osserva che la procura rilasciata in calce all'atto di citazione notificato contiene l'indicazione а penna dei nominativi dei legali rappresentanti che la hanno rilasciata (peraltro gli stessi nominativi che compaiono nella comparsa 7 r di costituzione quali legali rappresentanti della persona giuridica). E non può considerarsi motivo d'invalidità la circostanza che i nominativi dei conferenti la procura non siano premessi alla firma ma a questa seguano. Non si rileva poi alcun vizio della motivazione sul punto in questione, essendo chiara la ratio decidendi posta a base della sentenza errori logici impugnata e ravvisandosi non metodologici.
2. Con il secondo motivo, il ricorrente, deduce la violazione degli artt. 190, 112 e 345 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, stante la mancata individuazione delle norme applicabili alla fattispecie e, comunque, l'erronea interpretazione dell'art. 190 c.p.c., il vizio di motivazione della sentenza impugnata. La RA S.p.a. aveva invocato per la volta nella di comparsa risposta del prima di primo grado l'operatività di un giudizio nelle condizioni diverso massimale previsto di polizza. Il Tribunale aveva particolari>> in ordine al accolto la domanda, statuendo, 8 r diverso massimale invocato, che la relativa clausola non risultava sottoscritta ex artt. 1341 e 1342. In appello, egli aveva eccepito sia che la questione era stata introdotta tardivamente con la comparsa conclusionale in primo grado sia che era inammissibile la domanda formulata in subordine dalla RA S.p.a. nell'atto d'appello. La Corte territoriale aveva ritenuto che la deduzione non era stata tardivamente proposta in primo grado e l'eccezione formulata in che ammissibileera appello. L'errore della sentenza impugnata consisteva in ciò, che la S.p.a. RA, invocando l'applicabilità di un diverso massimale previsto non sottoscritto dalle in un foglio separato, meramente dedotto in lite il parti, non aveva limite dell'obbligazione indennitaria, costituito dal massimale pattuito, bensì aveva inammissibilmente (perché tardivamente) introdotto nel giudizio la questione afferente all'accertamento dell'intervenuta stipula ○ meno di condizioni particolari di polizza derogatorie, rispetto a quelle, accettategenerali, e sottoscritte dal sig. Traverso, e del diverso 9 r materiale ivi previsto. La deduzione in appello era, poi, inammissibile a dell'art.norma 345 c.p.c. Il motivo è infondato. Ciò di cui si discute è se la deduzione della RA S.p.a. secondo cui il massimale di polizza da prendere in considerazione per la liquidazione dell'infortunio era quello di duecento milioni, previsto nelle condizioni particolari di polizza, e non due miliardi,diinvece quello indicato - sia da considerarsi nelle condizioni generali in quantotardivamente proposta in primo grado, contenuta nella comparsa conclusionale e, dunque, inammissibile in appello in quanto nuova. La Corte di merito ha ritenuto che il richiamo al massimale di polizza di lire 200.000.000 non era tardivo. E ciò, perché si trattava di un mero richiamo al contenuto della atti sulla base della quale, e polizza in da esso, il Tribunale era indipendentemente an e quantum determinare chiamato a senza che possa richiesto, dell'indennizzo configurarsi al riguardo alcuna decadenza 10 دو proposizione di domanda nuova nell'avere la RA richiamato l'attenzione, prima del Tribunale e ora della Corte, sull'esistenza di detto massimale>>. Risulta evidente che la Corte d'appello ha considerato la deduzione relativa al “massimale” quale mera difesa, cioè, appunto quale richiamo al E,polizza. in effetti, tale contenuto della se si considera che qualificazione appare corretta questione deduzione in la RA conS.p.a. la costitutivi, dei fatti l'esistenza contestava sulla base del contratto di assicurazione in atti, a sua volta, fatti modificativi, senza addurre, impeditivi o estintivi dell'efficacia del rapporto in base quale la domanda era stata proposta. La qualificazione come mera difesa dell'allegazione del massimale di polizza di lire Corte considerare 200.00.000 esime questa dal quale sarebbe stato il regime applicabile, ove si volesse considerare eccezione in senso proprio la deduzione della RA S.p.a. Ciò considerando il principio di recente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui sono rilevabili d'ufficio i fatti modificativi, impeditivi 11 7 estintivi risultanti dal materiale allegato agli manifestazione atti dalle parti, salvo che la volontà della parte sia strutturalmente della prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva), ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l'iniziativa di parte (Cass,. S.U. 3 febbraio 1998, n. 1099). In conclusione, la deduzione relativa al massimale non era tardiva indi polizza primo grado, cosicché l'appello proposto sul punto dalla considerarsi RA S.p.a. non può comunque inammissibile ex art. 345 c.p.c. contestare la decisione Il ricorrente, nel Osserva che la Ras della territoriale,Corte S.p.a. invocando l'applicabilità di un diverso massimale, unprevisto in foglio separato, non sottoscritto dalle parti, non ha meramente dedotto il limite dell'obbligazione indennitaria, costituito dal massimale pattuito, bensì ha introdotto nel giudizio la questione afferente 12 r l'accertamento dell'intervenuta stipula o meno di condizioni particolari, derogatorie rispetto a quelle generali, accettate e sottoscritte dal sig. Traverso, e del diverso massimale ivi previsto>>. Questa impostazione non può essere condivisa. Non è in discussione la stipulazione>> o meno della clausola in questione, essendo stata la polizza prodotta integralità dallo stesso nella sua ricorrente, come risulta dalla sentenza impugnata. Ciò di cui si discute nel motivo in oggetto è se S.p.a. nella la deduzione svolta dalla RA in primo grado conclusionale comparsa il massimale sia da considerare concernente tempestiva e dunque se sia ammissibile l'appello sul punto in questione. E arispetto questo profilo non rileva la Оvalidità l'efficacia della clausola prevedente il diverso massimale. Si Osserva infine che sul punto in questione non si riscontra alcun vizio di motivazione della riscontra il sentenza. In particolare non si tra le denunciato insanabile contrasto argomentazioni utilizzate. Il richiamo fatto dalla Corte d'appello alla circostanza che solo in sede 13 و di precisazione delle conclusioni l'attore aveva specificato la propria pretesa non costituisce un punto decisivo della sentenza in ordine alla tempestività ○ meno della deduzione relativa al massimale. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1341 e 1342 C.C., nonché l'insufficienza della motivazione sul punto decisivo della controversia relativo alla validità delle condizioni>> particolari di Secondopolizza. quanto dedotto aveva errato la Corte territoriale a ritenere che questione era diretta ad la clausola in individuare l'oggetto del contratto, con conseguente inapplicabilità degli artt. 1341 e 1342 C.C., atteso che si trattava di clausole derogatorie della clausole generali del contratto di e, quindi, volte a restringere l'ambito responsabilità in queste ultime previsto. Anche questo motivo è privo di fondamento. violazione da infatti, Non si riscontra, dei criteri territoriale parte della Corte generali in tema di distinzione tra clausole che 14 77 limitano la responsabilità e clausole che delimitano l'oggetto del contratto. Il ricorrente, sulla scorta di talune decisioni di Corte, ritiene che clausola limitativa questa responsabilità quella che opera una della restrizione dell'ambito della responsabilità a quello fissato da norme 0 clausole rispetto Secondo quanto dedotto, nel caso di generali. specie Si versava appunto in questa ipotesi, poiché la clausola in questione era in contrasto con quanto previsto nelle condizioni generali d'assicurazione. Il criterio indicato dal ricorrente se offre un indice per ritenere l'esistenza di una clausola limitativa della responsabilità non risolve però preventivamente stabilire il problema, dovendosi quando la clausola attiene alla responsabilità e quando all'oggetto. Sono da considerarsi clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 C.C. quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o garantito. che escludono il rischio Attengono quelle all'oggetto del contratto diversamente 15 دو clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano Cass.(v. per es. 27 luglioil rischio garantito 2001, n. 10290; 26 aprile 1979, n. 2405; 11 aprile 1975, n. 1374). La Corte territoriale ha fatto applicazione del principio da ultimo indicato ritenendo che le condizioni in questione in uno con le condizioni generali che con esse venivano parzialmente individuare l'oggetto derogate, erano dirette ad contratto>>. Ha quindi ritenuto che la del clausola in questione riguardante il riferimento ad diversoun massimale laper liquidazione dell'infortunio in quei incasi cui il grado d'invalidità fosse inferiore al 5 % aveva funzione specificatrice rispetto alle condizioni generali. Si tratta di una valutazione di merito non censurabile in questa sede, considerando che la motivazione della sentenza impugnata, per quanto sintetica, lascia chiaramente intendere la ratio decidendi. detto, il ricorso dev'essere Per quanto motivi per la Sussistono giusti rigettato. 16 r compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2001. IL PRESIDENTE 109T 129,11 IL CONSIGLIERE EST. Ilfene 456T 51,65 TOT. 18976 Depositata in Cancelleria oggi, fi 4 11-07 IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli IL CANCELLIERE C Gina Casoli Agenzia delle Entrate Iscritto a ruolo il 21.0312 Ufficio di Roma 2 121078 Art. I. 17