Sentenza 5 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2003, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 1 685 703 LA CORTE SUPP MA DICASSA Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente R.G.N. 17126/0 - Consigliere Cron.3883 Dott. Michele DE LUCA Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Rel. Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Consigliere Ud. 13/11/02 Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BANCA ROMA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILIPPO MARCHETTI 35, presso lo studio dell'avvocato AUGUSTO CATI, che 10 rappresenta e difende, giusta procura speciale atto notar MARIA ZAPPONE di ROMA del 28/9/2000, rep. 67589; - ricorrente
contro
MOLINARO CIRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENNIO QUINTO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO FERRARESI, rappresentato e 2002 difeso dagli avvocati GIANFRANCO DI MATTIA, PASQUALE 4547 -1- FATIGATO, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 280/00 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 04/07/0 R.G.N. 198/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/02 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato CATI AUGUSTO;
udito l'Avvocato DI MATTIA GIANFRANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- RILEVATO IN FATTO 1- che la Banca di Roma ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale le era stato intimato di pagare al sign.Ciro NA, già suo dipendente, la somma di lire 61.898.427 assumendo di aver, in esecuzione di una sentenza pretorile di reintegrazione nel posto di lavoro- annullata con decisione del giudice d'appello confermata in cassazione, corrisposto allo stesso la somma di lire 96.500.000; 2- che il Pretore accoglieva parzialmente l'opposizione condannando il sign. NA a pagare alla Banca lire 3.500.000 a titolo di spese legali liquidate nella sentenza n.11247/96 del Tribunale di FO ( che aveva annullato la sentenza pretorile di reintegra) ed alla restituzione del prestito rateizzato;
3- che la Corte d'Appello di Bari, con sentenza del 4.7.00, ha ritenuto che la Banca non potesse far valere il credito alla restituzione delle somme pagate a seguito della reintegrazione nel posto di lavoro poi annullata in quanto il Tribunale di FO, pronunciando, sulla domanda di condanna alla restituzione di quanto corrisposto al lavoratore a seguito dell'annullamento del licenziamento, l'aveva rigettata ritenendo che non vi era prova della corresponsione di tali somme;
4- che secondo la Corte d'Appello, il Tribunale di FO aveva emesso una sentenza -e non in rito- la quale era passata in giudicato;
sicchè andava di rigetto in merito rigettato l'appello proposto dalla Banca;
5- che la Banca di Roma chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico motivo cui il sign. NA resiste con controricorso;
la ricorrente ha presentato memoria;
RILEVATO IN DIRITTO 1- che la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 2099 cc.,277, 278, e 324 cpc., motivazione contraddittoria;
2- che essa imputa al Tribunale di non aver rilevato che innanzi al Tribunale di FO era stata proposta solo una domanda generica per la restituzione delle somme pagate al lavoratore licenziato l'esistenza di un giudicato in ordine alla insussistenza del credito restitutorio poteva esser ritenuto solo se il Tribunale di FO avesse negato la legittimità del licenziamento- e dunque anche il diritto a ripetere quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado;
il Tribunale di FO non emettendo la condanna alla restituzione delle somme in questione per mancanza di prova della loro corresponsione non ha certo affermato che non esisteva il diritto alla restituzione ma si è limitato, con mera pronuncia di rito, ad esprimere il convincimento circa l'ammissibilità di una domanda di restituzione solo in presenza di prova dell'avvenuta corresponsione delle somme che si chiedono in restituzione;
3- che la censura inammissibile atteso che con essa si contrappone all'interpretazione del giudicato del Tribunale di FO, data dalla Corte d'Appello di Bari, una diversa interpretazione intesa ad assegnare allo stesso valore meramente processuale, senza addurre alcun vizio logico o di motivazione;
4- che il ricorso va, pertanto rigettato;
La Corte rigetta il ricorso e condanna oltre € 2.500,00 per onorari. Roma 13 novembre 2002 Il Consigliere es. Ро силовкунен IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria Pool 3 FEB. 2003 IL CANCELLIERE
P.Q.M.
la ricorrente alle spese i'a€12,00 Il PresidenteCtekmo LizieR ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533