Sentenza 14 giugno 1999
Massime • 1
Qualora il giudice di primo grado abbia emesso una sentenza contenente un errore materiale in ordine all'identificazione di una delle parti e dopo oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza e la proposizione dell'appello lo stesso giudice abbia provveduto alla correzione del suddetto errore, ai fini del giudizio di appello la sentenza - in assenza di specifica impugnazione relativamente alla parte corretta - si considera formalmente emessa "ex tunc" nei confronti della parte effettiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/1999, n. 5888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5888 |
| Data del deposito : | 14 giugno 1999 |
Testo completo
composta dai signori Magistrati:
Dr. Francesca Sommella Presidente
Dr. Guglielmo Sciarelli Consigliere
Dr. Bruno D'Angelo Consigliere
Dr. Ettore Mercurio Consigliere
Dr. Donato Figurelli Consigliere rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
DE MA SA, elettivamente domiciliata in Roma alla piazza del Fante n. 10 presso lo studio dell'avv. Orfeo Celata, che la rappresenta e difende anche disgiuntamente dall'avv. Gianfranco Montaretto Marullo, in virtù di mandato a margine del ricorso, ricorrente,
CONTRO
EL EL e C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro-tempore,
intimata ,
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma in data 5 novembre 1996 - 8 gennaio 1997, n. 33/97, n. 9148 R.G.A.C. anno 1994;
udita nella pubblica udienza del 3 marzo 1999 la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli;
udito l'avv. Orfeo Celata per la ricorrente;
udito il PM., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Dario Cafiero, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo.
Con ricorso. al OR di Roma, del 13 settembre 1991 la signora SA DE ST, premesso di aver lavorato alle dipendenze della EL EL e C. s.n.c. dal 29 novembre 1985 al 20 aprile 1990, svolgendo mansioni di commessa con orario 9/13 e 15,30/19,30, per cinque giorni e mezzo alla settimana, chiedeva la condanna della società datrice di lavoro al pagamento della complessiva somma di lire 40.317.070, oltre accessori di legge, a titolo di differenze retributive, 13^ e 14^ mensilità, ferie, straordinario e trattamento di fine rapporto.
Costituitosi il contraddittorio ed espletata la prova testimoniale richiesta da entrambe le parti, il OR, con sentenza emessa in data 11 gennaio 1993, accoglieva integralmente la domanda della DE ST e condannava, altresì, la convenuta soccombente al pagamento delle spese di lite.
Il OR, inoltre, ritenuta la sussistenza degli estremi del reato di falsa testimonianza in ordine alle deposizioni dei testi Di SA e GU (addotti dalla società convenuta), disponeva con separata ordinanza la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica. Avverso detta sentenza proponeva appello la soc. EL EL, che eccepiva l'errata valutazione da parte del OR di Roma delle risultanze istruttorie;
rilevava, all'uopo, come il procedimento penale instaurato a carico dei testi GU e Di SA, in seguito alla trasmissione degli atti operata dal OR, si fosse concluso in data 13 gennaio 1994 con l'assoluzione con formula piena degli imputati;
contestava l'attendibilità dei testi addotti dalla ricorrente (Fedele e Sopranzi); rilevava, altresì, l'inammissibilità dell'escussione della teste Sapranzi, in quanto non ricompresa nella lista dei testimoni indicata in ricorso. Si costituiva la DE ST, eccependo, in primo luogo, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ed, in secondo luogo, il difetto della procura conferita dall'appellante, e chiedendo il rigetto dell'appello.
Con sentenza in data 5 novembre, 1996 - 8 gennaio 1997, il Tribunale, non definitivamente pronunziando, respingeva le eccezioni pregiudiziali sollevate dall'appellata DE ST e, disponeva, con separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio.
Osservava il Tribunale che l'appello era ammissibile;
che era vero che la sentenza impugnata era stata emessa nei confronti di EL EL, non nei confronti della società appellante (EL EL e C. s.n.c.), ma era altrettanto vero che tale sentenza era stata corretta in data 18 aprile 1994; che era infondato l'assunto della DE ST che, essendo stata la sentenza in questione corretta solo in data 18 aprile 1994 (oltre l'anno dalla pubblicazione della sentenza), la mancata impugnazione di essa da parte di EL EL aveva comportato il passaggio in giudicato di tale statuizione.
Richiamate le sentenze nn. 3604 del 1992 e 913 e 2564 del 1995 di questa Corte Suprema, il Tribunale osservava che era stato correttamente utilizzato il procedimento di cui agli artt. 287 ss. c.p.c., risultando dal contesto della sentenza e dal contenuto del ricorso introduttivo l'effettiva controparte della DE ST, e che la sentenza gravata, una volta rimosso l'errore materiale in essa contenuto, risultava formalmente emessa "ex tunc" nei confronti della società (e che del resto la sentenza predetta, una volta appellata, era sempre emendabile dal giudice dell'impugnazione, in relazione ai "lapsus," in essa contenuti).
Aggiungeva il Tribunale che anche la seconda eccezione pregiudiziale proposta dall'appellata doveva essere disattesa.
Richiamata Cass. S.U. 5 febbraio 1994 n. 1167, il Tribunale osservava che nella specie la persona fisica che aveva conferito la procura, anche se non nominativamente indicata nell'intestazione del ricorso e nel testo della procura, era facilmente individuabile dalla firma apposta alla procura stessa, nonché ricavabile dal contesto degli atti;
che la medesima procura era stata conferita negli stessi termini nella memoria di costituzione di primo grado, ed il signor LO CI, legale rappresentante, era altresì personalmente comparso innanzi al OR, senza che la DE ST avesse sollevato, in quella sede, alcuna eccezione.
Avverso detta sentenza, con atto notificato il 20 febbraio 1997, la signora SA DE ST ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
La società intimata non si è costituita in giudizio.
Motivi della decisione.
Con l'unico motivo, denunziando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (in particolare degli artt. 287 e 434 c.p.c.), nonché insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dall'appellata e rilevabile d'ufficio, circa il passaggio in giudicato della sentenza pretorile, la ricorrente. richiamati i fatti oggetto della vertenza, deduce che il ragionamento del Tribunale è "aberrante" nel caso di specie, nel quale la parte non ha chiesto, come motivo di gravame, la correzione della sentenza, perché:
1) dalla sentenza gravata, al momento dell'appello, non era stato rimosso alcunché;
2) l'unico effetto "ex tunc" riscontrabile è in riferimento alla sentenza del OR passata in giudicato, non certamente nei confronti di una correzione non richiesta nell'atto di appello;
3) l'emendabilità della sentenza - inficiata da "lapsus" corregibile - da parte del giudice della impugnazione è sempre subordinata alla richiesta delle parti, non potendo il giudice provvedere, d'ufficio;
4) è superfluo od estraneo alla fattispecie in esame il richiamo del Tribunale alle indicate sentenze della Carte Suprema;
5) è "ictu oculi" abnorme il contrasto tra la sentenza di primo grado, pronunziata nei confronti di EL EL, e la sentenza parziale, pronunziata dal Tribunale, laddove ",senza alcuna richiesta della società nell'atto di appello proposto, statuisce tra EL EL s.n.c. e DE ST SA";
6) che la pendenza del giudizio d'appello preclude la correzione della sentenza da parte del giudice di primo grado, in virtù dell'effetto devolutivo del gravame, alla stregua del quale il potere, di correzione passa al giudice di secondo grado;
7) il processo d'appello rimane cristallizzato al momento della proposizione dell'appello per le richieste nello stesso contenute;
8) se la sentenza risulta corretta in data 18 aprile 1994, non si comprende come gli effetti "ex tunc" rilevati dal Tribunale possano precedere l'appello proposto dalla società, che non contiene una richiesta di correzione;
9) basta ricordare i principi enunciati dalla Corte di Cassazione in tema di art. 287 c.p.c., di cui alle sentenze n. 433 del 1977, n. 6850 del 1993, n. 5405 del 1982, n. 277 del 1971. Il ricorso è infondato.
Va solo osservato che, in conformità a quanto previsto dall'art.384, 2^ comma c.p.c., la sentenza impugnata va solo corretta nella motivazione, essendo il dispositivo conforme al diritto. Vero è, infatti, che, essendo stata proposta impugnazione avverso la sentenza pretorile, il OR non poteva più procedere alla correzione materiale della sentenza impugnata, ma il medesimo ha comunque provveduto, sia pur doro la proposizione dell'appello alla correzione dell'errore materiale della sentenza, ed avverso la sentenza corretta non risulta proposta alcuna impugnazione nelle parti concernenti le parti corrette ai sensi dell'art. 288, ult. comma, c.p.c. 8
Il giudice di appello poteva tener, dunque conto, di tale correzione,, non essendo stata proposta alcuna impugnazione avverso la sentenza corretta - nella parte concernente le parti corrette, e, comunque, se non poteva correggere la sentenza impugnata peraltro già corretta dal OR -, in mancanza di specifica richiesta sul punto, poteva in ogni caso rilevare quale fosse l'effettiva parte del processo in primo grado - nei cui confronti era stata emessa in sostanza la pronunzia - e statuire nei confronti della medesima, essendo stato l'appello proposto proprio dall'effettiva parte del processo in primo grado, ed avendo il Tribunale rilevato che la pronunzia nei confronti della EL in proprio, e non della società EL, era frutto di mero errore materiale della sentenza di primo grado.
Consegue il rigetto del ricorso.
Non deve provvedersi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non essendo l'intimata costituita in giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 1999