Sentenza 11 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/05/2001, n. 6597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6597 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Opposizione agli atti Dott. Angelo IULANO Presid e6 5 9 7 /0 SEZIONE TERZA CIVILE esecutivi - decorrenza del termine decadenziale 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R. G. N. 18326/98 Dott. Luigi Francesco Consigliere - Cron. 14776 Consigliere Dott. Francesco TRIFONE 2402 Rep. Dott. Ennio Rel. Consigliere MALZONE Ud. 26/01/01 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere CORTE SUPREMA DIC. UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. per diritti Le3000 sul ricorso proposto da: i 14 MAG-201 IL CANCELLIERE BROGNA COSTRUZIONI a.r.l., in persona del suo legale rapp.te pro-tempore sig. EP BR, elettivamente LIRE 3000 CANCELL domiciliato in ROMA VIA OVIDIO 20, presso lo studio dell'avvocato DELFINI FRANCESCA, difeso dall'avvocato MARTONE RAFFAELE, giusta delega in atti;
CG512652 - ricorrente
contro
IN SS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ERATOSTENE 29, presso 1'Avvocato MARINI GABRIELLA, difeso dall'avvocato CHIEFFO GIOVANNI, giusta delega in 2001 atti;
164 controricorrente nonchè
contro
LI FU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F CORRIDONI 23, presso lo studio dell'avvocato GRASSI LUDOVICO, difeso dall'Avvocato VITAGLIANO SABINO con studio in 83100 AVELLINO VIA TAGLIAMENTO N°74, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
RA AN, INPS;
intimati - avverso la sentenza n. 791/98 del Tribunale di AVELLINO, emessa il 16/7/1998, depositata il 17/07/98; RG.267/1997, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/01 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato 1'1.2.1997 la BR Costru- srl proponeva opposizione all'esecuzione, dedu- zioni cendo che i valori dei beni pignorati erano di gran lunga superiori al prezzo realizzato nella vendita all'incanto del 23.1.97, chiedendo, pertanto, che ve- 2 nisse dichiarata illegittima la vendita con ogni prov- vedimento conseguenziale. Instauratosi il contraddittorio, il g.e. con prov- vedimento 7.3.97 sospendeva la vendita;
quindi, il Tri- bunale di Avellino, in composizione monocratica, con sentenza 16.7.98, depositata il 17.7.98, ritenuto che, trattavasi di opposizione agli atti esecutivi, la di- chiarava inammissibile per inosservanza del termine dei cinque giorni dal compimento dell'atto impugnato e con- dannava la opponente al pagamento delle spese di giudi- zio in favore dei creditori opposti costituitisi e cioè ZZ RO e AR FU. Per l'annullamento della decisione ricorre la Bro- gna Costruzioni srl esponendo un solo motivo di ricor- So. Resistono con controricorso il ZZ e il Ma- gliaro con salvezza delle spese del grado. MOTIVI DELLA DECISIONE Infondata è l'eccezione di inammissibilità del ri- corso avanzata dai controricorrenti ZZ Alessan- dro e AR FU nei rispettivi controricorsi, ba- sata sulla presunta trasformazione della società "BR Costruzioni" da società а responsabilità limi- tata in società in accomandita semplice e, quindi, sull'asserito trasferimento dei poteri di rappresentan- 3 za da BR EP, legale rappresentante della srl, તું ZO FR, socio accomandatario, giacchè in tema di società, la trasformazione non comporta l'estinzione di un soggetto e la creazione di altro soggetto, ma la semplice modificazione della struttura dell'organizzazione societaria, che lascia immutata l'identità soggettiva dell'ente ed i rapporti giuridici ad esso facenti capo e mantiene inalterata, per le ob- bligazioni anteriori alla trasformazione, la responsa- bilità della società derivante dal precedente assetto giuridico, salvo che i creditori sociali non abbiano aderito alla trasformazione. Orbene, nel caso in esame l'eventuale dissenso dei creditori sociali alla trasformazione non risulta de- dotto e nemmeno può ritenersi accertato che la srl si sia trasformata in sas, non potendosi escludere la CO- stituzione di una seconda società accanto alla prima. Infondato è pure l'unico motivo di ricorso con cui si contesta la ritenuta tardività dell'opposizione agli atti esecutivi, perché proposta oltre il termine deca- denziale dei cinque giorni dall'ordinanza di aggiudica- zione provvisoria del 23.1.1977, essendo stata detta opposizione avanzata solo nove giorni dopo, e si 50- stiene che il termine decadenziale doveva decorrere dalla scadenza dei dieci giorni previsti dall'art. 584 4 c.p.c. l'aumentoper del sesto, attribuendosi a tale diultimo termine efficacia sospensiva dell'ordinanza aggiudicazione provvisoria. Ed invero, il processo esecutivo è strutturato come una serie di subprocedimenti successivi, ognuno dei quali conserva la sua autonomia rispetto agli altri, per cui ogni procedimento successivo resta distinto dal precedente e ognuno di essi resta sanato, ove non impu- hoooo gnato nel termine processualmente previsto. 290000 Ne conseque il rigetto del ricorso e la compensa- WUST 124 17 zione delle spese del grado fra le parti costituite, 4567 مقاربة ricorrendone giusti motivi. 3067 1220 AGLE
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione fra le parti costituite. Così deciso in Roma addì 26.1.2001. IL PRESIDENT CONSIGLIERE EST. A him Aldona IL CANCELLIERE C1 NI MB Depositata in Cancelleria CORTE SUPREMA CASSAZIONE Oggi, lì 11 MAG, 2001- Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 20.7.2011 delle Entrate di Roma 2 il IL CANCELLIERE serie 4 al n. 37/27 versate € 161.77 NI MB n s o apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) * 5