Sentenza 9 giugno 2009
Massime • 1
Integra il reato di evasione la condotta di volontario allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare e di presentazione presso la stazione dei Carabinieri ancorché per chiedere di essere ricondotto in carcere. (Nel caso di specie l'imputato aveva giustificato il proprio comportamento in ragione delle minacce subite ad opera del fratello convivente e delle condizioni fatiscenti dell'immobile in cui era ristretto in esecuzione della misura cautelare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/2009, n. 26163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26163 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 09/06/2009
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 1162
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 6456/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA VA;
contro la sentenza 14 dicembre 2005 della Corte d'Appello di Genova;
Udita la relazione del Consigliere Antonio Stefano Agrò;
Udito il P.G. Giovanni Salvi che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. VA NA, ritenuto responsabile di evasione dagli arresti domiciliari, ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe.
2. Lamenta con un primo motivo la violazione degli artt. 43 e 385 c.p., in quanto mal sarebbe stato valutato il fatto, pacifico in atti, che egli s'era allontanato dall'abitazione per recarsi presso la locale stazione dei Carabinieri, ove aveva chiesto di essere riportato in carcere e per le gravi minacce ricevute dal fratello convivente e per le condizioni fatiscenti dell'immobile in cui era costretto a vivere.
Questa essendo la condotta, si sarebbe dovuto concludere che mancava il carattere di effettiva lesività degli interessi tutelati, laddove e ulteriormente si sarebbe dovuto anche riconoscere che il ricorrente non aveva alcuna consapevolezza di sottrarsi alla misura della custodia della quale, anzi, accettava una applicazione secondo la modalità più rigorosa della custodia in carcere.
In altri termini nella specie difettavano tanto l'elemento oggettivo che quello soggettivo del reato.
3. D'altronde, se così non fosse, la Corte d'Appello non si sarebbe avveduta che si trovava dinanzi ad un caso di errore scusabile sulla legge penale, dato che l'NA era stato già assolto da una precedente identica imputazione di evasione con sentenza del 10 aprile 2003 del Tribunale di Lanusei.
4. Nella specie infine, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, ricorrevano gli estremi dello stato di necessità, perché la scelta di recarsi dai Carabinieri era l'unica idonea ad evitare una situazione di pericolo imminente. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che l'aver abbandonato il luogo degli arresti per recarsi presso forze di polizia al fine di farsi condurre in carcere di per sè non escluda ne' l'elemento oggettivo ne' quello soggettivo del reato di evasione.
Il primo, infatti, s'è realizzato con l'allontanamento dal luogo degli arresti, mentre il secondo corrisponde alla coscienza e volontà di allontanarsi, irrilevante restando il movente di questa azione.
2. Nè mai il movente potrebbe ridondare sul carattere offensivo dell'atto, perché, qualunque concezione si voglia accogliere di tale requisito, la formula normativa da cui viene ricavato ("inidoneità dell'azione o inesistenza dell'oggetto" di cui all'art. 49 c.p.) mostra come si debbano esaminare solo i dati esteriori del fatto - reato per stabilirne la sussistenza. E sotto questo profilo il bene tutelato dalla norma penale era già leso con l'uscita dal luogo degli arresti, mentre l'aver poi raggiunto il posto di polizia corrispondeva a un post delictum, valutabile solo sotto l'aspetto delle circostanze.
3. Non può poi che ribadirsi, in ordine all'invocato stato di necessità, che le affermazioni del ricorrente sono rimaste prive di riscontri e che quindi è inutile addentrarsi nella discussione sull'inevitabilità o meno del pericolo per come prospettato.
4. Va piuttosto osservato come nell'appello l'NA avesse dedotto l'errore invincibile sulla legge penale, derivante dal fatto di essere già stato assolto dal Tribunale di Lanusei (sentenza del 10 aprile 2003) per un fatto (che assumeva) identico a quello di specie.
La Corte d'Appello però non ha in alcun modo considerato tale allegazione, alla quale tuttavia, in tesi, non poteva non riconoscere idoneità risolutiva nella valutazione dell'elemento psicologico. L'ipotesi in esame è infatti così particolare da incidere sulla coscienza dell'antisocialità dell'azione e quindi sul dolo, specie quando la buona fede dell'agente sia fuorviata da un autorevole errore di interpretazione, proveniente della stessa autorità giudiziaria.
Ciò, beninteso, in tanto in quanto il precedente episodio presentasse realmente caratteri di stretta analogia con quello presente e ancora in tanto in quanto la sentenza indicata abbia assolto l'NA, affermando il principio che non costituisce reato di evasione l'abbandono del luogo degli arresti domiciliari per recarsi immediatamente al più vicino posto di polizia e chiedere di essere ricondotto in carcere.
A tale accertamento è quindi chiamato il giudice del rinvio.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2009