Sentenza 5 giugno 2001
Massime • 1
La disciplina del computo dei termini dettata dall'art. 155 cod. proc. civ., e, in particolare, la previsione dell'ultimo comma di tale norma, concernente la proroga di diritto del giorno di scadenza, se festivo, al primo giorno seguente non festivo, si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito, compreso il termine breve, fissato dal secondo comma dell'art. 434 di detto codice, per la proposizione dell'appello nelle controversie soggette al nuovo rito del lavoro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/06/2001, n. 7607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7607 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MA AT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. FRANCESCHINI 89 SC. A P. V int. 8, presso lo studio dell'avvocato COPPOTELLI, rappresentato e difeso dagli avvocati DI MEGLIO PIETRO, MAZZELLA ANIELLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LO RI, elettivamente domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MOLINARO BRUNO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1563/98 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 21/04/98 R.G.N. 41595/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza 8/21 aprile 1998 il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello di AT IM avverso la sentenza del Pretore di Napoli 21 gennaio 1994, notificata il 4.3.1994, perché proposto con ricorso depositato oltre il termine perentorio di trenta giorni di cui all'art. 434 2^ comma c.p.c.; precisava il Tribunale che il trentesimo giorno dalla notifica cadeva il 3.4.1994, festivo domenicale, sicché il deposito del ricorso impugnatorio avrebbe dovuto effettuarsi entro il 4.4.1994, mentre era stato effettuato il 5.4.1994.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la AT, con unico motivo.
L'intimato, ritualmente costituito con controricorso, ha resistito. Motivi della decisione
Si deve delibare preliminarmente l'eccezione di nullità della notifica del ricorso per cassazione, proposto dal controricorrente Florenzo Ennrico, sotto il profilo della illeggibilità della relata di notifica e delle generalità del notificante.
L'eccezione non è fondata.
Dalla lettura degli atti citati, dei quali questa Corte può prendere cognizione diretta, essendo dedotto un vizio in procedendo, la relata di notifica e le generalità del notificante risultano leggibili. È opportuno comunque ricordare il principio di diritto, desumibile dagli artt. 160 e 156, 3^ comma, c.p.c., ripetutamente affermato da questa Corte, per cui la costituzione dell'intimato sana i vizi della notifica nulla ex tunc, e che la notificazione inesistente, non sanabile, ricorre solo nell'ipotesi in cui l'atto esorbiti completamente dallo schema legale degli atti di notificazione, difettando gli elementi caratteristici del modello delineato dalla legge (Cass. sez. Lav., sent. n. 8804 del 09/09/1997). Con unico motivo di ricorso la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 434, 2^ comma c.p.c., in relazione all'art. 155 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata facendo rilevare che il giorno indicato dal Tribunale come festivo domenicale era la Pasqua del 1994, e che il giorno 4.4.1994, entro il quale, secondo la sentenza impugnata, la AT avrebbe dovuto effettuare il deposito del ricorso impugnatorio, era il lunedi di Pasqua, anch'esso festivo. Il motivo è fondato.
Mentre la sentenza impugnata si è limitata ad affermare apoditticamente che il trentesimo giorno dalla notifica cadeva il 3.4.1994, festivo domenicale, sicché il deposito del ricorso impugnatorio avrebbe dovuto effettuarsi entro il 4.4.1994, il controricorrente aderisce alla tesi del Tribunale, e si oppone all'accoglimento del ricorso, motivando in diritto che l'art. 155 c.p.c. prevede testualmente la proroga del termine solo nel caso di un solo giorno di scadenza festivo, e non nell'ipotesi di più giorni festivi consecutivi.
La tesi è priva di giuridico fondamento.
Si deve premettere che la disciplina del computo dei termini dettata dall'art. 155 cod. proc. civ., e, in particolare, la previsione dell'ultimo comma di tale norma, concernente la proroga di diritto del giorno di scadenza, se festivo, al primo giorno seguente non festivo, applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito, compreso il termine breve, fissato dal secondo comma dell'art. 434 cod. proc. civ., per la proposizione dell'appello nelle controversie soggette al nuovo rito del lavoro (Cass. Sez. Lav., sent. n. 3870 del 11/06/1986). Ciò posto, l'applicazione dei canoni interpretativi dettati dall'art. 12 delle preleggi, che fanno riferimento al criterio letterale ed a quello funzionale ("intenzione del legislatore") conduce alla conclusione che ove due o più giorni festivi si succedano, senza soluzione di continuità, il termine scadente nel primo di essi viene prorogato al primo giorno non festivo successivo all'ultimo della sequenza festiva. Per stare all'esempio dell'odierna fattispecie, se il termine scade la domenica di pasqua, esso viene prorogato non al lunedi successivo, che è festivo, e non consente di svolgere alcuna attività giudiziaria, ma al martedì, primo giorno non festivo.
A tale risultato conduce già la stessa espressione letterale impiegata dall'art. 155, 4^ comma c.p.c. "Se il giorno di scadenza è festivo"; l'uso del singolare non sta a significare che la norma contempli esclusivamente l'ipotesi di un unico giorno festivo, al contrario essa disciplina il fenomeno del termine scadente nel giorno festivo, e quindi necessariamente usa il singolare, perché si applica a ciascun giorno festivo, in caso di sequenza di giorni festivi.
L'interpretazione funzionale poi non può non accomunare la disciplina dell'unico giorno festivo e quella di giorni festivi consecutivi, stante la eadem ratio.
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata, e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Napoli, la quale deciderà la causa attenendosi al principio di diritto sopra enunciato;
essa provvederà altresì alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Napoli.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 22 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2001