Sentenza 18 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2001, n. 9724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9724 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 1 9 724 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G. N. 5998/99 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere 7664/99 Cron. 22327 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Consigliere Dott. Camillo FILADORO Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Ud. 19/03/01 ha pronunciato la seguente S E NT ENZA IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: ---- 18 LUG. 2001. FONDO GESTIONE ISTITUTI CONTRATTUALI LAVORATORI p PORTUALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA €1,55 1.3000 ANCELLERIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato SIENA ANTONIO, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato BERTOLONE BIAGIO, giusta delega in atti;
OF022453
- ricorrente -
€1,55 1.3000 CANCELLER
contro
AL coop. A r.l. COMPAGNIA PORTUALE GIUSEPPE STAITI GIOVANNI;
DF022454 2001 intimati e sul 2° ricorso n° 07664/99 proposto da: 1262 -1- COMPAGNIA PORTUALE GIUSEPPE AL s.c.a r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA S. ANDREA DELLA VALLE 3, presso lo studio dell'avvocato MELLARO MASSIMO, rappresentato e difeso dagli avvocati SAITTA GIUSEPPE, CARDILE GIUSEPPE, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
CONTRATTUALI LAVORATORI FONDO GESTIONE ISTITUTI PORTUALI, STAITI GIOVANNI;
- intimati avverso la sentenza n. 244/98 del Tribunale di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, depositata il 10/12/98 R.G.N. 112/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/01 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato BERTOLONE;
udito l'Avvocato SAITTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE UMBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed accoglimento incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 9 novembre 1990 al Pretore di Milazzo, la SOC. coop. а r.1. "CO TU EP RI si oppose al decreto ingiuntivo emesso su istanza del lavoratore indicato in epigrafe, ex dipendente della società, per la corresponsione di ratei della pensione integrativa di invalidità relativi ai mesi da gennaio a giugno 1990, sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva. Previa concessione di autorizzazione da parte 112 del giudice, l'opponente chiamò ✓ garanzia il ON Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali. Contro la pronuncia del Pretore di Barcellona - sezione distaccata di Milazzo di Pozzo di Gotto la cooperativa proposedell'opposizione, rigetto appello, che è stato accolto dal locale Tribunale con la sentenza qui impugnata. Il giudice di secondo grado ha rilevato che oggetto della domanda azionata dal lavoratore era una prestazione rientrante tra le indennità contrattuali che, ai sensi del comma 11 dell'art. 1 del d.l. n.535 del 21 ottobre 1996 (convertito con legge 23 dicembre 1996 n.647), erano state poste a 3 carico della gestione commissariale del ON chiamato in garanzia, che è stato quindi condannato a rimborsare alla cooperativa le somme da questa pagate in dipendenza della pronuncia di primo grado. il ON ha chiesto la Di tale sentenza sostenuto da un motivo. La cassazione con ricorso società cooperativa resiste con controricorso con il quale propone anche ricorso incidentale. Il lavoratore non si è costituito. La CO ed il ON hanno presentato memoria aggiunta, MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi a norma dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte contro la stessa sentenza. Il ON ricorrente, denunciando violazione ed erronea applicazione dei decreti legge 22.1.1990 n.535 n.6, 18.12.1995 30.12.1997 n. 457 e con leggi n.58 del convertiti) (rispettivamente 1990, n.647 del 1996 e n.30 del 1998), espone che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di merito, dal sistema normativo sopra delineato inequivocabilmente risulta che sono poste a carico 4 dei gruppi e delle compagnie portuali le erogazioni delle provvidenze integrative conseguenti al riconoscimento di stati di inidoneità al lavoro accertati prima del 31 gennaio 1990, e ciò almeno fino alla data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1994 n.84 con il cui articolo 24, comma 4, si dispose, in favore dei lavoratori interessati, l'applicazione del trattamento di cui all'art. 2 della legge n.222 del 1984. Deve preliminarmente disattendersi la richiesta formulata dalla società resistente nel controricorso di declaratoria di estinzione del giudizio "per quanto di ragione" per intervenuta cessazione della materia del contendere. E invero, la cessazione della materia del contendere - cui consegue il sopravvenuto venir dell'interesse ad agire e della necessità di meno sull'oggetto della pronunzia del giudice una controversia - presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
vi sia la 5 dichiarazione di non voler proseguire la causa, proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura "ad hoc" (Cass. n.5390 del 2000). Orbene, anche а voler prescindere dal considerare che nella specie non risulta soddisfatta e chel'ultima delle tre condizioni l'ente ricorrente non ha manifestato il proprio accordo sulla proposta di estinzione del giudizio, occorre rilevare che deve escludersi che il fatto sopravvenuto consistito nell'intervento del Ministero dei Trasporti che ha provveduto а stanziare, in favore della controricorrente, somme in forza dell'art.
9. comma 4 del d.l. n. 457 del legge n.30 del 1998), 1997 (convertito con prevedente "interventi destinati а definire situazioni derivanti da contenzioso, anche stragiudiziale, scaturenti dalla previgente normativa del settore, non ancora conclusesi alla data di entrata in vigore del presente decreto" possa aver determinato una situazione di disinteresse dell'ente stesso alla coltivazione dell'impugnazione, essendosi trattato di intervento non integrale, in quanto, per stesso riconoscimento della parte deducente, il ON rimarrebbe pur 6 sempre esposto, nei confronti della società, per la differenza del 17% (oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite) tra quanto a questa erogato al lavoratore e quanto stanziato dal Ministero. La censura svolta dal ricorrente principale è fondata. Il Tribunale, nel condannare il ON a rimborsare alla CO le somme già pagate al lavoratore per ratei della pensione integrativa per il periodo gennaio-giugno 1990, Si è basato esclusivamente su una non corretta lettura del comma 11 dell'art. 1 del d.l. n.535 del 1996 (convertito con legge n.647 dello stesso anno). Il giudice del gravame ha invece totalmente trascurato di prendere in esame, al fine di individuare il soggetto tenuto a sostenere il costo della prestazione previdenziale, la normativa succedutasi nel tempo. Ad avviso del giudice del merito, la citata disposizione identificherebbe incontestabilmente tale soggetto nella gestione commissariale del ON, e ciò perché, secondo la letterale formulazione della norma (nel testo riportato nella motivazione della sentenza impugnata), "l'onere connesSO alla corresponsione delle indennità 7 contrattuali....... a favore, rispettivamente dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali nonché dei lavoratori dell'ex gruppo dei portabagagli di Olbia a di Porto Torres già in quiescenza e non ancora liquidati a tale titolo, fa carico alla gestione di cui al comma 10". I l Tribunale ha quindi rilevato che vertendosi nella specie in ipotesi di "indennità contrattuale" ed essendo stata "la richiesta giudiziale (dell'ex lavoratore) determinata dalla mancata liquidazione delle (relative) spettanze", per liquidazione non potendo intendersi il versamento di somme effettuate dalla società non volontariamente, ma in forza del titolo esecutivo rappresentato dalla pronuncia di primo grado doveva essere il ON ricorrente а sopportare l'onere del pagamento. Una simile conclusione sarebbe stata probabilmente accettabile se fosse stata esatta la premessa e se altre disposizioni normative non avessero diversamente previsto. Ma, da un lato, la premessa era errata per la inesatta riproduzione della disposizione, e, dall'altro, la lettura del comma immediatamente precedente ugualmente trascritto, ma il cui contenuto si è trascurato di 8 esaminare - avrebbe consentito di pervenire alla corretta decisione. Deve infatti osservarsi, con riferimento al primo aspetto, che è omessa, nel testo del comma 11 riportato nella sentenza, la virgola che è, in quello originale, tra le parole "portuali" e "nonché", conseguendone che il presupposto della già intervenuta quiescenza, in uno con quello della mancata liquidazione, andava riferito esclusivamente ai "lavoratori dell'ex gruppo di portabagagli di Olbia e di Porto Torres". Il Tribunale ha invece omesso di prendere nella dovuta considerazione il precedente comma 10, secondo cui "gli oneri derivanti....... dall'attuazione del comma 4 dell'art. 24 della legge 28 gennaio 1994 n.84 sono posti а carico della gestione commissariale del ON gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e sono rimborsati agli istituti previdenziali di competenza sulla base di apposita rendicontazione annuale". L'art. 24 comma 4 della legge citata stabili che "ai lavoratori già cancellati dai registri per inidoneità al lavoro portuale ai sensi dell'art. 156 primo comma n.2 del regolamento per navigazione sil'esecuzione del codice della 9 applica il trattamento di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1984 n.222". Per effetto di tale norma le pensioni integrative, dalla data di entrata in vigore della suddetta legge n.84/1994, furono poste a totale carico dell'INPS. Nella previgente legislazione, invece, in perdita della capacità di ipotesi di accertata lavoro specifica (art. 1 legge n.222 del 1984), e non anche di una assoluta e permanente 11 svolgere qualsiasi attività impossibilità di l'ente previdenziale era lavorativa" (art. 21, tenuto a corrispondere solo l'assegno ordinario di invalidità. Era però previsto un trattamento integrativo a carico del ON gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, istituito con legge n.26 del 1981 (al posto del precedente ON assistenza sociale lavoratori portuali) e soppresso con il d.l. 23 gennaio 1990 n.6 (convertito con legge 24 marzo 1990 n.58); l'art. 2 di quest'ultima legge dispose che "a decorrere dal 1° febbraio 1990, le compagnie ed i gruppi portuali provvedono al versamento agli enti previdenziali dei contributi previsti dalla normativa vigente e al pagamento delle prestazioni contrattuali". Questa previsione rimase ferma fino all'entrata in 10 vigore della legge n.84 del 1994, avendo questa disposto, all'art. 24 comma 4, il totale accollo all'INPS delle pensioni integrative. Con questa disposizione, quindi, venne posto a carico dell'INPS l'onere di corrispondere ai lavoratori in ogni caso la pensione ordinaria di inabilità per il solo fatto di una accertata ciò a prescindere inidoneità al lavoro portuale e dalla ricorrenza del requisito della assoluta incapacità al lavoro, conservandosi perciò un trattamento di favore per i lavoratori già dichiarati inabili al lavoro portuale. La Corte costituzionale, con la sentenza n.16 del 1996, concluse per la non fondatezza dei dubbi di incostituzionalità della norma in questione, pur rilevandone l'anomalia. Come si è osservato nella motivazione di questa pronuncia, la norma non creò ex novo un trattamento previdenziale privilegiato in favore della specifica categoria dei lavoratori portuali, ma conservò a questi un trattamento già goduto in virtù della legislazione precedente, la quale, nei vari momenti temporali e per la parte non di competenza dell'INPS, lo pose prima a carico del ON (fino alla data del 31 gennaio 1990) e successivamente а carico delle compagnie e dei 11 gruppi portuali. Con la legge n.84 del 1994, si provvide infine convertire, trattandosi in sostanza di una а misura analoga alla fiscalizzazione degli oneri sociali gravanti sulle imprese, un onere improprio delle imprese portuali in un onere di assistenza sociale, altrettanto improprio, a carico della gestione dell'assicurazione generale per 1'invalidità e la vecchiaia, senza copertura della spesa corrispondente” (così testualmente nella motivazione della sentenza citata). Questa anomalia venne eliminata, prima ancora vigore della legge n.84 (19 dell'entrata in febbraio 1994), dall'art. 1, comma 5, del d.l. 12 febbraio 1994, riprodotto in una serie di decreti successivi (e per ultimo in quello 21 ottobre 1996 n. 535, finalmente convertito in legge) a norma del quale, a decorrere dalla data del primo dei gli oneri derivanti provvedimenti di urgenza, dall'attuazione del comma dell'art. 24 della legge n. 84/1994 sono stati nuovamente posti a carico della gestione del ON in liquidazione, finanziata da un contributo a carico del bilancio dello Stato. La ricostruzione della sequenza legislativa che 12 ha regolato le prestazioni previdenziali in discorso consente di affermare con certezza che l'onere del pagamento delle pensioni integrative a favore dei lavoratori portuali per la inidoneità a lavoro accertata prima del gennaio 1990, grava sulle compagni ed i gruppi portuali. Definitiva conferma del fatto che fossero le compagnie e i gruppi portuali tenuti a sopportare il peso economico delle pensioni integrative а favore dei lavoratori portuali per la già accertata inidoneità al lavoro e con riferimento ai ratei da 1 ° febbraio 1990, fornita corrispondere dal (convertito dall'art. 9 del d.l. 30.12.1997 n. 457 con legge n.30 del 1998). Detta norma, al comma 1, prevede che solo con riferimento alle cancellazioni per inidoneità disposte a partire dal 1° febbraio 1990, la gestione commissariale del fondo era autorizzata a rimborsare alle compagnie e gruppi portuali le indennità contrattuali corrisposte ai lavoratori. Con il comma che è quello che nella specie interessa - furono, per ilin modo particolare resto, previste forme di aiuto economico agli enti stessi consistenti in "interventi destinati a riequilibrare situazioni contabili previste nei 13 bilanci delle compagnie dei gruppi portuali......nonché a definire situazioni derivanti da contenzioso, anche stragiudiziale, scaturenti dalla ancoraprevigente normativa del settore, non conclusesi alla data di entrata in vigore del presente decreto", mentre, con il comma 5, venne disposta la soppressione, sempre da questa data, la delle "1casse locali di previdenza........per corresponsione di pensioni integrative a favore dei lavoratori portuali collocati in quiescenza". Si impone, quindi, l'accoglimento del ricorso principale. Deve invece rigettarsi 1'impugnazione con il cui unico motivoincidentale condizionata, si eccepisce la incompatibilità del decreto legge n.6 del 1990, convertito con legge n.58/1990, con l'art. 86 del Trattato di Roma istitutivo della Comunità Economica Europea. A questo proposito la società ricorrente deduce che, sancendo la normativa comunitaria il divieto di applicazione di addizionali tariffarie eccedenti il costo industriale (C.Giust. CEE sent. n. 179 del 1991), la previsione, di cui al comma 2 del testo sopra citato, di una rideterminazione delle tariffe compensative delle prestazioni dei lavoratori 14 portuali al fine di consentire alle compagnie e ai gruppi portuali di far fronte agli oneri economici loro imposti, di natura previdenziale ed estranea a costo industriale, con riferimento alla prestazioni necessità di pagamento delle contrattuali già a carico del ON aveva l'effetto di rendere non concorrenziali le tariffe praticate nei porti italiani, tanto che la relativa richiesta che venne avanzata non fu accolta, in un incremento tariffario del quanto comportante 1800%. Orbene, è da rilevare che nella presente causa è in questione l'applicazione о meno della non disposizione della quale si denuncia il contrasto con la normativa comunitaria, conseguendone la irrilevanza della questione dedotta con il motivo di ricorso. Quanto poi ai prospettati profili di sospetta illegittimità costituzionale del testo questione, per essersi con esso normativo in trasferiti a soggetti privati oneri di esclusiva pertinenza del sistema previdenziale assicurativo pubblico, deve rilevarsi che la questione venne esaminata dal giudice delle leggiimplicitamente con la sentenza n. 16 del 1996 sopra citata, alla quale va qui fatto integrale rinvio. Si aggiunga 15 che le misure introdotte con il d.l. n. 457/1997, delle quali sopra si è fatto cenno, hanno incontestabilmente avuto l'effetto di sanare, almeno per la gran parte, quella "anomalia" della cui esistenza la stessa Corte diede atto. Per tutto quanto esposto, della decisione impugnata si impone la cassazione. La non necessità di ulteriori indagini in punto di fatto consente la decisione nel merito, in applicazione dei principi di diritto enunciati, di rispetto dell'appello proposto dalla società cooperativa a r.
1. CO portuale EP RI nei confronti della sentenza 186/93 del Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto sezione distaccata di Milazzo. Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti costituite le spese del giudizio d'appello e di quello di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale e, decidendo nel merito, rigetta l'appello proposto dalla soc. coop a r .
1. CO TU EP . RI nei confronti della sentenza n. 186/93 del Pretore di Barcellona di Pozzo di Gotto, sezione distaccata di Milazzo;
compensa le spese di 16 questo giudizio fra il ON e stessa;
la società compensa le spese del giudizio di appello tra la stessa società ed il lavoratore nonché fra la società ed il ON. Roma 19 marzo 2001 il1 Presidente: Лимитно женитfe l Il Cons. estensore: Los t Saglidin /108 Burli IL CANCELLIERE Depositata in Cancelleria Oggi, 18-17-2001 A M E IL CANCELLIERE R P U S T R O C I D , O L L O B 3 0 3 1 A 5 S . S T A R T , A T A D S 0 T 5 N 1 E S E A L L E D 17