Sentenza 17 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/03/2003, n. 3882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3882 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2003 |
Testo completo
* TAB. ALL. B - N. 5EN DEL D.P.R. 26/4/1986 REGISTRAZIONEc.c. 72154 STERIA TRIBUTARIA 0 388 2 /03 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE EMA DI CASSAZIONE getto i SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composto dagli Il) mi Sigg.ri Magistrati: Do Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Presidente R.G.N. 20821/00 Dott. Massimo ODDO Consigliere Cron. 8920 Dott. sugenio AMARJ Consigliere Rep. CECCHERINL Rel Consigliere Ud. 02/07/02 Dott. Aldo GJULIANI Consigliere Dott. Paclo ha pronunciato la seguente CORTE SUPR A L ASSAZE 1 CAMPION C SENTENZA 7254 sul ricorsc proposto da: MINISTERO CELLS SINANZE UIF IT DD SERNIA, in persona del Ministro pro Lempore, electivamente donic iato in ROMA VIA DKI PORTOGHESI 12, Pres50 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difonde ope legis;
ricorrente
contro
IA LE;
- intimato la sentenza П1. 417/99 del a Commissione avversa regionale di CAMPOBASSO, depositata il 2002 tributaria 3036 25/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/02 dal Consigliere Dot . Aldo CECCHERINI;
udito i1per ricorrente, 1'Avvocato dello Stato MELILLO che si rimette agli scritti;
udito il F.M. in persona del Sostitute Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria regionale del Molise, senzer.za depositata in data 25 ottobre 1999, Cor confermò la decisione di primo grado, che aveva an- 1nullato а cartella esattoriale notificala a Leo- nardo CC per Irpef ed Ilor 1985. Con la predetta cartella, l'Amministrazione aveva iscritto a ruclo le imposte dovute, sulla premessa che erano state a suo avviso illegittimamente detratte dalla base imponibile le somme relative alle imposte so- spese in relazione agli eventi sismici del maggio 1984. Contro la sentenza di appello ha proposto ri- corso per cassazione il Ministero delle finanze, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Sta- con un motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della 1. 13 maggio 1999 n. 133, dell'art. 3 comma 2 bis del d.l. 30 dicem- comma primo 1. 27 bre 1985 n. 791, dell'art. 13, dicembre 1997 r. 449, dell'art. 10 1. 28 febbraio 1986 n. 46, dell'art. 2 d. P. R. Π. 597 del 1973 e del d.l. 29 maggio 1989 ŋ. 202 convertito dalla legge n. 263 del 1989; e si deduce che la prima sopravvenuta alla sen-delle disposizioni citate, tenza impugnata, impone di interpretare l'art. 3 d.
1. n. 791/1985 e l'art. 13 1. Π. 449/1997 nel senso che le stesse somme non costituiscono un one- re deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui redditi. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la norma agevolativa è da intendere nel sen- so che le somme relative alla sospensione delle im- posto directe sopra ricordate, nonché dei contribu- assistenziali е previdenziali non concorrono ti alla formazione dell'imponibile ai fini dell'irpef e dell'ilor", e che essa si configura come una de- roga alla disciplina generale contenuta nell'art. 3 del d. P. R. 29 settembre 1973 n. 597, sulla determi- nazione della base imponibile costituita dal reddi- to complessivo (comma primo) e sulle relative ecce- zicni mentre l'agevolazione di cui si controverte non deve essere confusa con la disciplina della de- ducibilità delle imposte pagate al termine del pe- riodo di sospensione, avendo la norma di interpre- tazione autentica dell'art. 28 della 1. 13 maggio 1999 n. 133 chiarito che l'art. 3 comma 2 bis d.l. n. 791 deve intendersi nel senso che le somme dovu- te a titolo di imposta, il cui pagamento sia stato AIl cons, el. est. dr. Aldo Cocciferjni༼རeíni sospeso per calamità pubbliche, non costituiscono un onere deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui red- diti, má che si applica l'art. 11 della legge 18 Iebbraio 1999 I, 28 sopra ricordata;
pertanto, la sospensione o il differimento del pagamento delle imposte dirette non costituiscono autonomo titolo per la deduzione delle imposto medesime dal reddito del periodo d'imposta nel quale sono state pagate, sicché l'esclusione dal concorso alla formazione della base imponibile in un periodo d'imposta non deduzione dell'imposta,autorizza altresl la già sospesa, nel successivo periodo in cui sia pagata, se ciò non sia previsto da speciali diverse dispo- sizioni di legge. Poiché non sono addotti argomenti nuovi, che impongano una rinnovata considerazione della que- stione, il ricorso deve essere rigettato. Non aven- do l'intimato resistito al ricorso non v'è luogo a pronuncia sulle spese.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, i giorno 2 Luglio 2002. Il Presidente. Il Cons. est. Aldo Cerdener (Francesco Cristarella Orestano) (Aldo Ceccherini) От Олег т CANCELLIERE C Amaldo Casara A DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 17 MAR 2003. IN CANCELLIERE C folds Apu AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 MATERIA N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 S/191.Il cons rel. est. dr. Aldo Crocherini