Sentenza 6 aprile 2006
Massime • 1
La pronuncia n. 98 del 1998 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 188, comma secondo, cod. pen. , nella parte in cui prevedeva la trasferibilità agli eredi del condannato dell'obbligo di rimborso delle spese processuali, escludendone il carattere civilistico ed affermandone la natura penalistica di sanzione accessoria, non ha alcuna incidenza sul regime di solidarietà previsto dall'art. 535, comma secondo, cod. proc. pen., nel senso che le spese sostenute dallo Stato in via di anticipazione per l'attuazione della funzione giurisdizionale nell'ambito di un processo con pluralità di imputati dello stesso reato devono farsi gravare individualmente su ciascuno per l'intero, salva la possibilità dell'esperimento dell'azione di rivalsa nei confronti degli altri.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/2006, n. 15841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15841 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRANERO Francantonio - Presidente - del 06/04/2006
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. TURONE Giuliano Cesare - Consigliere - N. 1250
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 043034/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BELLI EGIZIA, N. IL 19/10/1950;
avverso ORDINANZA del 20/09/2004 CORTE APPELLO di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRANERO FRANCANTONIO;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dott. Mario Iannelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso. OSSERVA
1. - ZI BE ricorre in cassazione avverso l'ordinanza 20 settembre 2004 della corte d'appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, che ha rigettato la sua istanza diretta ad ottenere la determinazione della quota parte delle spese di giustizia riguardanti il procedimento definito con sentenza 3 novembre 1990 della stessa Corte, per le quali le era stato notificato invito di pagamento.
A sostegno del ricorso la ricorrente deduce che, poiché la Corte Costituzionale, con sentenza n. 98 del 1998, ha escluso il carattere civilistico dell'obbligazione al pagamento delle spese processuali e ne ha anzi affermato la natura penalistica di sanzione accessoria della pena, tale pronuncia avrebbe riverberato i suoi effetti anche sul regime di solidarietà passiva nel rimborso delle stesse, stabilito dall'articolo 535 c.p.p., comma 2, facendone venir meno il fondamento giustificativo. In subordine, solleva questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui sopra, in quanto lesiva del principio di uguaglianza.
Con memoria di replica alle conclusioni del procuratore generale rileva la immediata applicabilità della sentenza della Corte Costituzionale richiamata e osserva, a proposito della intangibilità del giudicato fatta valere dal primo, che una eccezione a tale regola è disposta, in via generale, dalla L. n. 87 del 1953, articolo 30, comma 4, il quale stabilisce: "quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano l'esecuzione e tutti gli effetti penali". Tali effetti dovrebbero cessare anche nel caso di specie, considerando che la pronuncia della corte ha certamente "riflessi" sulla fattispecie oggi in esame, perché investe in via generale la configurazione giuridica della obbligazione, a proposito della quale, considerata la sua connotazione penalistica, vale il principio della personalità stabilito dall'articolo 27 Cost., comma 1. Prospetta, in subordine, la questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'articolo 3 Cost., comma 1 e 2, e articolo 27 Cost., comma 1, del principio di solidarietà stabilito dall'articolo 535 cod. proc. pen..
2. - Il gravame non può essere accolto.
Con le deduzioni formulate la ricorrente contesta, sostanzialmente, la legittimità stessa del titolo per l'esercizio dell'azione di recupero, costituito dalla statuizione della sentenza relativa alla conferma della condanna solidale al pagamento delle spese processuali, richiamando la citata decisione della Consulta che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 188 c.p., comma 2, ha ritenuto che non fosse trasmissibile agli eredi del condannato l'obbligo del rimborso di dette spese, sul presupposto che tale obbligazione, avendo natura di sanzione economica accessoria alla pena, non può non partecipare del carattere della personalità che è proprio di tutte le pene. Dalla su indicata pronuncia deriverebbe, come logico corollario, che ciascun condannato sarebbe tenuto a rifondere solo una quota - uguale per tutti - delle spese del processo cumulativo e non l'intero ammontare, trattandosi di obbligazione divisibile per la quale il vincolo di solidarietà si sarebbe dovuto escludere.
La tesi non può essere accolta.
Va preliminarmente osservato che la decisione della Corte Costituzionale è successiva al passaggio in giudicato della sentenza in forza della quale è stata attivata, nel caso oggetto di esame, la procedura di riscossione, sicché la sentenza costituzionale non può essere invocata per ottenere un regolamento di dette spese diverso da quello stabilito dal giudice di cognizione: non è, infatti, possibile richiedere in sede esecutiva un intervento modificativo escludente l'imposto vincolo di solidarietà passiva con la ripartizione delle spese per quote uguali tra tutti gli imputati che furono condannati. La conclusione appena messa in rilievo rende del tutto irrilevante nell'economia di questo giudizio la riproposizione, in via argomentativa, della incostituzionalità dell'articolo 535 c.p., comma 2, la quale sarebbe, in ogni caso, manifestamente infondata, giacché la mutata connotazione che l'obbligazione di cui si discute è venuta da assumere in seguito alla nuova configurazione giuridica ad essa data dalla Corte Costituzionale, come sanzione patrimoniale accessoria alla pena, non trasferibile agli eredi, non ha alcun riflesso necessitato sul regime di solidarietà. Alla stregua di quest'ultimo, le spese sostenute dallo Stato in via di anticipazione per l'attuazione della funzione giurisdizionale nell'ambito di un processo con pluralità di imputati dello stesso reato (o di reati connessi), essendo comuni a tutti, devono farsi gravare individualmente su ciascuno per l'intero, salva la possibilità dell'esperimento dell'azione di rivalsa nei confronti degli altri. Il ricorso va perciò rigettato, con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2006