Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/2006, n. 15841
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Sentenza 6 aprile 2006

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La pronuncia n. 98 del 1998 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 188, comma secondo, cod. pen. , nella parte in cui prevedeva la trasferibilità agli eredi del condannato dell'obbligo di rimborso delle spese processuali, escludendone il carattere civilistico ed affermandone la natura penalistica di sanzione accessoria, non ha alcuna incidenza sul regime di solidarietà previsto dall'art. 535, comma secondo, cod. proc. pen., nel senso che le spese sostenute dallo Stato in via di anticipazione per l'attuazione della funzione giurisdizionale nell'ambito di un processo con pluralità di imputati dello stesso reato devono farsi gravare individualmente su ciascuno per l'intero, salva la possibilità dell'esperimento dell'azione di rivalsa nei confronti degli altri.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/2006, n. 15841
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15841
    Data del deposito : 6 aprile 2006

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