Sentenza 25 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/10/2002, n. 15099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15099 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Compravendita di im- SEZIONE TERZA5099/ mobile. Sipulazione. R.G.N. 15106/99 Composta dagli Ill.mi Sig ri Magistra 17157/99 Dott. NO NICASTRO - Presidente 35288 Cron. Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere - Rep. 3932 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Rel. Consigliere Ud. 19/04/02 Dott. Alberto TALEVI - Dott. Maria Margherita CHIARINI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE capia le studio IO AR, IO NA, IO Richiesta per diritti € 1.55 dal Sig. IO, IO ON, tutti nella qualità di eredi di IO EP, elettivamente domiciliati ازil 25 OIT 2002 IL CANCELLIERE in ROMA VIA CARONCINI 6, presso lo studio dell'avvocato GENNARO CONTARDI, difesi dall'avvocato CANCELLERIA EP TREZZA, giusta delega in atti;
ricorrenti - -
contro
CC EP e MO AN anche quale erede di 2002 MO ANGELO;
948 - intimati e sul 2° ricorso n° 17157/99 proposto da: CC EP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. MANTEGAZZA 24, presso 10 studio GARDIN, difeso dall'avvocato DOMENICO PARRELLA, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
IO AR, IO NA, IO IO, IO ON, eredi di IO EP, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CARONCINI 6, presso 10 studio dell'avvocato GENNARO CONTARDI, difesi dall'avvocato EP TREZZA, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 1585/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione II Civile, emessa 1'08/05/98 e depositata il 02/07/98 (R.G. 1578/93); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/02 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato IU TREZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per 2 la notifica del ricorso incidentale nei confronti del MO e l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi. 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO BO IU conveniva, dinanzi al Tribunale di Napoli, i germani CU NO e CU EL per sentire emettere in suo favore un provvedimento, avente effetti traslativi del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno, sito nel comune di San IU Vesuviano, nella Via Marciotti e di are 3.04, in esecuzione di un contratto preliminare di compravendita, stipulato tra gli stessi il 19 novembre 1977. I convenuti resistevano, deducendo l'impossibilità materiale e giuridica di stipulare l'atto definitivo di compravendita, in quanto nel preliminare, pur essendo stata usata la espressione impropria di "diritto di prelazione", era stata data la preferenza nell'acquisto all'altro confinante RO IU (cugino dei germani CU), il quale aveva manifestato la volontà di acquistare il terreno. Chiamato nel giudizio a cura dei convenuti, lo RO, costituendosi, oltre al rigetto della domanda proposta dall'attore, chiedeva tra l'altro di “…..accogliere la domanda di acquisto del detto bene immobile a favore del chiamato in causa...". Il Tribunale, con sentenza del 9 luglio 1986, accoglieva la domanda del BO, disponendo in suo favore il trasferimento del terreno previo il versamento ai convenuti del corrispettivo, (cioè del residuo di L.6.500.000), e rigettava la domanda proposta dall'interveniente RO. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 17 febbraio 1989, confermava la sentenza del primo giudice. In particolare, rigettava l'appello principale, proposto da RO MA, RO AD, RO ON ed RO NA, quali eredi del DE RO IU;
rigettava l'appello incidentale, proposto dal BO nei confronti degli stessi RO, dichiarava inammissibili, inoltre, l'appello incidentale proposto dal BO nei confronti dei CU e quello incidentale proposto dai CU. Contro questa decisione proponevano ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, RO MA, AD, ON e NA. Degli intimati, soltanto il BO si costituiva nel giudizio di cassazione resistendo con controricorso. Con sentenza 26.3.92 - 13.1.93, questa Corte Suprema così provvedeva: LA CORTE accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo del ricorso proposto da RO MA, RO AD, RO ON ed RO NA, dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli". Gli RO convenivano in giudizio le controparti innanzi alla Corte di Appello di Napoli. Resisteva in giudizio il BO. Non si costituivano i CU. Con sentenza 8.5 - 2.7.98 la Corte di Appello di Napoli dichiarava "... gli appellati CU NO ed EL contumaci nel giudizio di rinvio...", rigettava l'appello principale e la “...domanda formulata dagli appellanti di ripetizione delle spese di secondo grado versate in esecuzione della sentenza cassata...", dichiarava inammissibile l'appello incidentale del BO, compensava interamente tra le parti in causa le spese giudiziali dell'intera tr fase del grado di appello nonché del grado di legittimità del presente giudizio...". Contro questa decisione hanno proposto ricorso per cassazione RO MA, AD, ON e NA. Ha resistito con controricorso proponendo inoltre ricorso incidentale BO IU. A detto ricorso incidentale hanno resistito con controricorso RO MA, AD, ON e NA. BO IU ha depositato memoria. All'udienza del 28.9.01 questa Corte, rilevato che mancava la prova della morte (della quale avevano trattato le parti) di CU EL litisconsorte necessario, ordinava l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, concedendo termine di 60 gg. dalla comunicazione dell'ordinanza. -I ricorrenti principali hanno prodotto: A) estratto per riassunto dal registro degli atti di morte dal quale emerge che CU EL è morto il 2.1.1990; - B) situazione di famiglia integrale di CU OL (defunto il 27.9.1936) dal quale risulta che la famiglia di costui era composta, oltre che dalla moglie PA OS (defunta il 22.6.1944), dai figli CU EL e CU CI G. nato a [...] 1'8.4.1918 (occorre a tal proposito rilevare che palesemente trattasi del CU CI NO nato a [...] 1'8.4.1918 di cui al certificato di residenza;
il quale è evidentemente il soggetto che negli atti di causa viene indicato come CU NO); -C) certificato di residenza di CU CI NO. Con scritto difensivo 25.10.2001 detti ricorrenti principali hanno rilevato tra l'altro che a CU NO in qualità di erede di CU EL sono stati ritualmente notificato sia il ricorso principale sia "...il controricorso incidentale...". MOTIVI DELLA DECISIONE Non risulta che il BO (che aveva notificato il suo ricorso incidentale solo agli RO) abbia provveduto (in esecuzione della suddetta ordinanza, la quale risulta ritualmente notificata anche a detto ricorrente incidentale) ad integrare il contradditorio nei confronti di CU EL e più precisamente (data la predetta morte) a colui che (sulla base della documentazione predetta) deve ritenersi il suo unico erede: CU [CI] NO (in tale qualità). Tanto basta per dichiarare inammissibile il ricorso incidentale ex art. 331 secondo comma c.p.c. Non sussiste l'inammissibilità (ma, al contrario, va dichiarata la ritualità) del ricorso principale il quale è stato proposto (e notificato) nei confronti di CU NO anche quale erede di CU EL DE (anche il controricorso avverso il ricorso incidentale appare rituale). Vanno ora affrontate (d'ufficio) le problematiche processuali causate dall'accertamento della suddetta morte. Il primo ricorso per cassazione e la relativa notifica debbono ritenersi rituali in quanto gli intimati CU si erano costituito nel secondo grado del processo e quindi la notifica (in data 21.2.1990) al procuratore domiciliatario è avvenuta nel rispetto della normativa processuale sul punto (dalle relate si evince che le notifiche sono avvenute ritualmente e senza contestazioni). Ben diversa si presenta la situazione con riferimento all'atto introduttivo del giudizio di rinvio, dato che nel giudizio di cassazione, degli intimati, solo il BO aveva svolto attività difensiva;
con la conseguenza che la notifica dell'atto predetto (da effettuarsi personalmente alla parte) avrebbe dovuto aver luogo nei confronti di CU NO (personalmente) anche quale erede di 7 CU EL DE (non sembra inutile rilevare che la normativa in tema di interruzione ex art. 299 e segg. c.p.c. deve ritenersi estranea alla problematica in questione essendo la morte antecedente alla notifica del predetto atto introduttivo del giudizio di rinvio). In difetto di ciò deve concludersi che si è omessa la notifica nei confronti di un litisconsorte necessario (l'erede di CU EL). Quindi, pronunciando sul ricorso principale, si deve dichiarare la nullità della sentenza impugnata e rinviare la causa per un nuovo giudizio di rinvio alla Corte di Appello di Napoli (cfr. Cass. n. 5559 del 08/06/1994). Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
pronunciando sul ricorso principale dichiara la nullità della sentenza impugnata e rinvia la causa per un nuovo giudizio di rinvio alla Corte di Appello di Napoli;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 19.4.2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE from Chard 109T 129, 11 REC 456т 20,66 149,7 Depositata in Cancelleria 25.10.02 Oggi, IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 29 NOV 2002 4 Registrate de 51720 29.7777 (eun CELLO S 177