Sentenza 2 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/08/2002, n. 11550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11550 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
ANNOTAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ce 66531 UFFICIO COPIE Richiesta copia studio REPUBBLICA ITALIANA IL SOLE 24 ORE dal Sig. 135 per diritu IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -0.9 AGO 2002 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE i - 1T55 0 / 0 TRIBUTI IRPEF SEZIONE TRIBUTARIA redditi prodotti in forma associata ta dagli Ill.mi Sigg. Magi trat R.G.N. 20704/99 Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente Dott. Enrico PAPA Consigliere 28158 Cron. Consigliere Dott. Stefano MONACI Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Ud. 04/04/02 Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA 66531 sul ricorso proposto da: N. MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo - Richiesta copia studio rappresenta e difende ope legis;
dal Sig. IPSOA per diritu 1.55 - ricorrente # 0.9 AGO. 2002 IL CANCELLIERE
contro
GH RA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NAZIONALE 204, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO BOZZA, che 10 difende unitamente CANCELLERIA all'avvocato FRANCESCO IANDOLO, giusta procura in 002 calce;
$10 - controricorrente 1 avverso la sentenza 164/99n. della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 21/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il resistente, l'Avvocato IANDOLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso e l'accoglimento del controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE GU che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
1. FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. Il Ministero delle Finanze, in persona del Mi- nistro pro tempore, ricorre
contro
ZO RA, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe. Il ZO si è costituito con controricorso.
1.2. In fatto, il ZO ha impugnato vittoriosa- mente (in entrambi i gradi del giudizio di merito) un avviso di accertamento con il quale il competente uffi- cio finanziario ha recuperato a tassazione il reddito realizzato per la partecipazione ad una società in nome collettivo, nell'anno 1990. Il provvedimento impositivo impugnato è conseguenza dell'accertamento effettuato a carico della società partecipata, resosi definitivo per mancata impugnazione. 2 1.3. A sostegno del ricorso, il Ministero deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 TUIR.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso è fondato.
2.2. Preliminarmente, giova rilevare che i giudici di appello hanno affrontato specificamente il problema della tempestività dell'appello, sulla base di una ap- • posita eccezione, ed hanno affermato che l'appello è stato proposto entro il termine di 60 giorni (nel ri- spetto di quanto disposto dall'art. 51 d.lgs. 546/1992). La questione non è stata riproposta e, quin- di, su di essa si è formato il giudicato. Resta, quin- di, preclusa qualsiasi valutazione "ex officio", benché si tratti di questione che attiene ai presupposti pro- cessuali (v. Cass. n. 14243/1999; conf. 4630/1997).
2.3. Nel merito, la sentenza impugnata si regge su una "ratio decidendi" errata in punto di diritto. Se- condo i giudici di appello le doglianze del contribuen- te sarebbero fondate perché l'Ufficio non ha "portato alcun elemento atto a dimostrare che il sig. ZO fosse stato messo a conoscenza della pretesa tributaria e quindi in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa". Come è noto, l'art. 5, comma 1, DPR n. 917/1986, dispone che "I redditi delle società ant in no- me collettivo residenti nel territorio dello Stato *** 3 sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di parte- cipazione agli utili". Il presupposto d'imposta è co- stituito dal reddito prodotto dalla società e la rela- tiva obbligazione tributaria ricade su ciascun socio. Questi sono tenuti al pagamento dell'imposta non perché hanno percepito la quota di spettanza, ma per il loro "status" di soci, in quanto beneficiano dell'incremento di ricchezza della "loro" società. Il momento materiale della "percezione" non incide sul momento della nascita • della obbligazione tributaria che, invece, nasce in ca- po al socio nel momento stesso in cui emerge la "nuova ricchezza", patrimonio comune degli associati. Da quanto detto emerge che l'accertamento defini- tivo del reddito della società preclude ogni ulteriore questione di merito sull'"an debeatur" riferito ai sin- goli soci (salvo che non sia validamente contestata la qualità di socio). Sul piano processuale, secondo la sentenza impugnata, l'Ufficio non avrebbe dimostrato di avere messo il contribuente in condizione di conoscere la pretesa tributaria. L'affermazione appare illogica perché il giudizio in atto nasce proprio dalla impugna- zione del provvedimento con il quale l'Erario ha infor- mato il contribuente della propria pretesa. Tale prete- sa, poi, come già detto, ha la sua "causa pretendi”, il suo titolo giuridico, nel disposto dell'art. 5 TUIR. In definitiva, contrariamente a quanto affermano i giudici di appello, il ZO non può non essere stato messo a conoscenza della pretesa tributaria, contenuta • nell'avviso di accertamento impugnato. L'Ufficio non ha l'onere di provare di avere notificato al contribuente l'atto impugnato dal contribuente stesso (salvo che non si tratti di impugnazione tardiva e sia contestata pro- prio la ritualità della notifica). Nella specie, il ZO non contesta la regolarità della notifica dell'atto impositivo, né che questo contenesse la indi- cazione della pretesa tributaria fondata sul disposto dell'art. 5 TUIR. Quindi, null'altro doveva provare l'Erario. Eventualmente, doveva essere il contribuente a provare di non avere avuto la possibilità di prendere cognizione dell'avviso di accertamento notificato alla società della quale era partecipe e, conseguentemente, di non avere avuto la possibilità di difendersi nel me- rito dei singoli recuperi, così come assume nelle sue difese. Il ZO, infatti, poteva far valere nei gradi di merito di questo giudizio "i propri diritti a pre- scindere dalle sorti dell'accertamento indirizzato alla società" (Cass. 806/2002; conf. 14587/2001), al quale, in quanto socio, aveva accesso, senza che l'Ufficio do- vesse dimostrare di avere notificato anche ai soci le 5 motivazioni dell'accertamento operato a carico della società. Era il ZO, semmai, a dover provare di non avere avuto la possibilità di accedere agli atti socie- tari (intendendosi per tali anche gli atti impositivi notificati direttamente alla società) e quindi di non aver potuto spiegare una adeguata difesa in sede con- tenziosa. Come è noto, sul punto ha avuto modo di pro- Costituzionale, secondo lanunciarsi anche la Corte quale una corretta interpretazione della disposizione in esame, alla luce degli artt. 23 e 53 Cost., comporta che il socio "allorquando gli sia notificato l'accer- tamento del suo reddito personale, [ha] la possi- bilità di tutelare i suoi diritti, contestando anche nel merito l'accertamento del suo reddito di definitivitàpartecipazione nonostante 1'intervenuta dell'accertamento del reddito societario ai fini ILOR” (ord. N. 5/98).
2.4. Conseguentemente, il ricorso deve essere accol- I principi di diritto affermati, applicati alla to. fattispecie, implicano il rigetto nel merito del ricorso introduttivo del contribuente. Stimasi equo compensare le spese, tenuto conto dell'esito dei precedenti gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza im- pugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 4 aprile 2002. Il Consigliere estensore (dr Antonio Merone) Il Presidente (dr. Francesco Cristarella Orestano) wwase Co lleOuste IL CANCELLIERE C1 IN CANCELLERIA - 2 AGO. 2002 Osvaldo Ascanio Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio Le Care Supreme di Cassazione condi Cassazione con ordinause M 5554/05 sul jiudizio di revocasione dichiare estinto il giudisis for avvenutor definizione delle lite ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002 m. 289 e sucas sine mudlificazioni Rome 23-03-2005 IL CANCELLIERE C1 Antonella Fontana for ove 7