Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2007, n. 43689
CASS
Sentenza 15 novembre 2007

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 dell'ordinamento penitenziario, sollevata in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui la norma suddetta - a differenza di quanto previsto in materia di impugnazione avverso provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza - consente che del tribunale di sorveglianza chiamato a decidere sulla revoca della semilibertà o dell'affidamento in prova al servizio sociale faccia parte il magistrato di sorveglianza che, ai sensi dell'art. 51-ter dell'ordinamento penitenziario, abbia già disposto la provvisoria sospensione delle medesime misure alternative alla detenzione, perché in tal caso il provvedimento del magistrato di sorveglianza è soltanto un provvedimento provvisorio, come tale non impugnabile, posto che la decisione in ordine alla revoca spetta al tribunale di sorveglianza, quale giudice di primo grado e non di appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2007, n. 43689
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43689
    Data del deposito : 15 novembre 2007

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