Sentenza 7 giugno 2006
Massime • 1
Integra il delitto di bancarotta per distrazione l'amministratore che si ripaghi di suoi crediti nei confronti della società, considerato che non si può scindere la qualità di amministratore da quella di creditore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/06/2006, n. 2647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2647 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 07/06/2006
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1154
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 033732/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN NO, N. IL 05/06/1957;
avverso SENTENZA del 26/11/2004 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
Sentito il P.G., in persona del Sost. Dott. V. Monetti, il quale ha chiesto l'annullamento parziale con rinvio, in accoglimento del terzo motivo;
Sentito per il ricorrente, l'Avv. CHIOZZI, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza, in conferma, per quanto qui interessa, di quella di primo grado pronunciata dal Tribunale di Modena il 17 ottobre 2000, IN BA venne ritenuto responsabile, in concorso con altri, di bancarotta fraudolenta per distrazione di L. 70.000.000, sotto forma di assegni emessi dalla OMC Estense s.r.l., dichiarata fallita il 4 ottobre 1992 ed incassati dal AP, socio della stessa OMC, in assenza di effettive ragioni di credito;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del AP denunciando:
1) immotivato ed ingiustificato rifiuto di rinnovazione parziale del dibattimento per l'assunzione di una prova potenzialmente decisiva, relativamente alla dedotta esistenza di un prestito da parte del AP alla società, quale sarebbe stata costituita dalla testimonianza della ex amministratrice RT DI, a suo tempo avvalsasi della facoltà di non rispondere in quanto sottoposta in separata sede a processo penale per reato connesso;
facoltà che non avrebbe più potuto esercitare in base a quanto disposto dal sopravvenuto art. 197 bis c.p.p., che prevede la possibilità di sottoporre ad esame testimoniale anche l'imputato in procedimento connesso nei confronti del quale, come nella specie, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile;
2) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato, per avere - si sostiene - la Corte d'Appello del tutto apoditticamente escluso l'ipotesi del rimborso del prestito ed attribuito al AP la veste di amministratore di fatto, senza prendere neppure in considerazione la sentenza 22 dicembre 2003 del Tribunale di Modena, prodotta in atti con i motivi aggiunti, dalla quale risultava che vero "dominus" dell'impresa era NI MA, anch'egli giudicato separatamente;
3) vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli, di analoga natura, per i quali era intervenuta altra sentenza di condanna passata in giudicato, nonostante che questa fosse relativa al fallimento della società Tecnomeccanica, indicata dalla stessa Corte d'Appello come strettamente collegata alla OMC Estense, che era ad essa succeduta, ereditandone anche le posizioni debitorie.
CONSIDERATO N DIRITTO
- che il ricorso non appare meritevole di accoglimento in quanto: a) secondo quanto più volte affermato da questa Corte (Cass. V, 6 dicembre 2004 - 25 gennaio 2005 n. 2273, Martella, RV 231289; Cass. 5^, 30 gennaio - 24 aprile 1987 n. 5077, RV 175775; Cass. 5^, 5 maggio - 1 ottobre 1983 n. 7772, Bonacci, RV 160372), non potendosi scindere la qualità di amministratore da quella di creditore, risponde di bancarotta fraudolenta per distrazione l'amministratore che si ripaghi di suoi crediti nei confronti della società;
principio, questo, condiviso dal collegio ed alla luce del quale nessun rilievo avrebbe quindi potuto avere la eventuale conferma, da parte della RT DI, dell'avvenuta erogazione di un prestito alla società da parte del AP, una volta che a costui fosse risultata attribuibile, come in effetti ritenuto, in linea di fatto, dalla Corte Territoriale, la qualità di amministratore, sia pure di fatto, dell'impresa fallita;
b) parimenti assente, o comunque indimostrato appare il rilievo che avrebbe potuto avere, ai fini dell'esclusione di detta qualità in capo al ricorrente, l'acquisizione della sentenza del Tribunale di Modena menzionata nel secondo motivo di ricorso, atteso che il NI MA (in concorso con il quale, oltre che con altri, il AP è stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta), era già indicato nel presente procedimento, secondo quanto risulta dalla letterale formulazione del capo d'imputazione riportato nell'impugnata sentenza, come "amministratore di fatto" dell'impresa fallita;
il che non significa che altri soggetti, tra i quali appunto il AP, non potessero coadiuvarlo in detta sua funzione, assumendone, quindi, anche le relative responsabilità;
c) del tutto corretta e, quindi, incensurabile in questa sede appare la ritenuta esclusione dell'unicità del disegno criminoso tra i fatti di bancarotta oggetto del presente procedimento e quelli per i quali il ricorrente aveva già riportato condanna, in relazione al fallimento della Tecnomeccanica s.r.l., nulla rilevando in contrario la pur riconosciuta esistenza di un rapporto di continuità tra detta società e la OCM Estense s.r.l., dal momento che un tale rapporto non implica affatto, di per sè, la unitaria previsione, fin dall'inizio, dei singoli fatti di bancarotta derivati dalle due distinte e successive dichiarazioni di fallimento;
e ciò tanto più in quanto non risulta neppure dedotto in che cosa fossero consistiti quelli riferiti al fallimento della Tecnomeccanica s.r.l. ed in quale epoca si fossero collocati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2007