Sentenza 12 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/12/2002, n. 17724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17724 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
7724/02 IN ME EL PO LO IT LIANO LA CONTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Contratto concluso SEZIONE TERZA CIVILE dal rappresentante. Conflitto di Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: interessi R.G.N. 8548/99 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Dott. Renato PERCONTE LICATESE 41693 Cron. - Consigliere Rep.Consigliere 4736 Dott. Fabio MAZZA Ud.19/06/02Rel. Consigliere Dott. Giovanni AT PETTI Dott. Antonio SEGRETO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IMM OE DI E OR & C SAS IN LIQ, con sede in Colazza (No), in persona del liquidatore RD CO, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA MAZZINI 8, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO DELLA VALLE, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ROBERTO SAVASTA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INI FIM. SPA IN LCA, con sede in Milano, in persona dei 2002 commissari liquidatore Dott. Giovanni Curami Avv. 1 1398 Edoardo Ricci e Avv. Pasquale Del Vecchio, л elettivamente domiciliato in ROMA VIA TOSCANA 10, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO RIZZO, difeso dall'avvocato ROBERTO PINCIONE, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 1778/98 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione IV Civile, emessa il 28/01/98 e depositata il 19/06/98 (R.G. 3319/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AT PETTI;
udito l'Avvocato Roberto SAVASTA;
udito l'Avvocato Roberto PINCIONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione (28 gennaio 1991) la società INFIM spa, in liquidazione coatta amm.va, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, la immobilia- re OE sas di Bruno CO in liquidazione, propo- nendo quattro domande gradate:
1. una domanda di accertamento della simulazio- ne dell'atto di compravendita, stipulato in data 20 giugno 1988 tra la INFIM e la OE, relativamente ad una unità immobiliare 6B posta nel complesso residen- 2 ziale lotto Kl in località Costa Paradiso (Sardegna);
2. una domanda di dichiarazione di inefficacia dell'atto nei confronti della INFIM ai sensi dell'art. 64 della legge fallimentare;
3. una domanda di annullamento dell'atto per conflitto di interessi, sul rilievo che il socio acco- mandatario della società accomandatario della società acquirente era anche il legale rappresentante della INFIM;
4 una domanda di accertamento della datio in solutum dell'atto in oggetto e conseguente revocatoria ai sensi dell'art.67 della legge fallimentare. La Epoem si costituiva in giudizio e contestava il fondamento delle pretese. Istruita la lite con prove orali e documentali, il Tribunale di Milano, con sentenza del 17 luglio 1995 accoglieva le domande di annullamento per conflitto di interessi (art.1394 e 1395 cc). La decisione era impugnata:
1. con appello principale dalla Immobiliare Epoem, che ne chiedeva la riforma ed il rigetto della domande INFIM;
2. con appello incidentale dalla INFIM che ha chiesto anche dichiararsi la consequenziale pronuncia di annullamento. 3 1 Con sentenza del 19 giugno 1998 la Corte di appello di Milano ha rigettato l'appello principale, ha accolto quello incidentale ed ha condannato la OE a pagare alla INFIM la somma corrispondente al prezzo di vendi- ta, rivalutata, oltre interessi;
ha infine condannato la OE al pagamento delle spese del grado. Contro la decisione ricorre la OE deducendo tre motivi di ricorso;
resiste la controparte con controri- corso e memoria. Motivi della decisione. Il ricorso è infondato in ordine ai dedotti motivi, per le seguenti considerazioni. Nel primo motivo si deduce l'error iuris per la violazione degli articoli 1394 e 1395 cod. civile. La tesi è che non sussiste alcun conflitto reale di interessi per la ragione che la OE non ha contratto con la EFIM (v. ff. 8 del ricorso) ma si è sostituita per designazione del OL al OL stesso. Si aggiunge che il prezzo della compravendita è stato de- terminato dalla EFIM e che la OE ha solo reso pub- blico il preliminare di vendita, senza apportare "una virgola di modifica". In senso contrario si osserva come il motivo si fonda su elementi di fatto diversi da quelli considera- ti dai giudici del merito come elementi della fattispe- 4 -- ---- cie propria della situazione di conflitto di interessi (art.1395 cc) e quindi investa la ricostruzione del fatto, piuttosto che la violazione (insussistente) del- le norme giuridiche. La Corte di appello con adeguata ed analitica moti- vazione considera in vero il conflitto di interessi sotto il profilo che il contratto venne concluso dal rappresentante in proprio o con se stesso, e quindi in una situazione reale di conflitto di interessi, in re- lazione alle circostanze di fatto correttamente indica- te e valutate. (Cfr. Cass. 15 gennaio 1985 n.63; Cass. 8 ottobre 1970 n.1852). Si tratta di valutazione in fatto, che si sottrae al giudizio di legittimità. Non sussiste dunque alcuna (consequenziale) viola- zione delle norme sostanziali richiamate. Nel secondo motivo si deduce l'error iuris e la falsa applicazione dell'art. 1260 e SS c. civ. La tesi è che non vi è stata cessione del credito tra il OL e la EDIPOEM ma una mera operazione contabile. In senso contrario si osserva che il motivo è inam- missibile per la sua genericità, equivocità ed apodit- ticità. Inoltre si rileva che nella motivazione della sen- (ff.8) si assume che la cessione è documentalmente tenza 5 provata;
onde era la valutazione del documento che an- dava contestata. Nel terzo motivo si deduce infine la tardività dell'appello incidentale e che sul punto la INFIM avrebbe fatto acquiescenza. In senso contrario si osserva (v. motiva. ff.9) che la domanda consequenziale di annullamento era stata già posta in primo grado e nell'appello incidentale, e che quindi nessuna acquiescenza si era verificata;
mentre per la tempestività vale la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass.1997 n.1113; 1997 n.844; 1996 n. 10768 tra le tante) che ammette il rimedio, senza subire gli effetti dello spirare del termine or- dinario e con riguardo a qualsiasi capo della decisio- ne, ancorchè diverso e autonomo rispetto a quello inve- stito dal gravame principale. Al rigetto del ricorso segue la condanna della so- cietà ricorrente alla rifusione delle spese ed onorari di questo giudizio di cassazione, liquidate come in di- spositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Immobi- liare OE alla rifusione in favore della INFIM spa in LCA le spese e gli onorari di questo giudizio di cassa- zione, che liquida in EURO382,000 per spese in EURO 6 5000,00 per Roma 19 IL CONS onorari. giugno 2002 IGLIERE EST. IL PRESIDENTE Gaan FiduciaДаста Select the IL CANCELLIERE C1 IN AT DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1Z DIC, 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 IN LT CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si atlesta la registrazione 28 MAR. 2003. delle Entrate di Roma 2 il -serie 4 al n. 12992 versate € 143,77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U, n°116 dl 90/5/2002) IL DIRETTORE DI CANCELLERIA (F. Filip Scarpino) J