Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2004, n. 10366
CASS
Sentenza 11 febbraio 2004

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Qualora per un periodo di custodia cautelare ingiustamente sofferta sia stata ottenuta la riparazione pecuniaria prevista dall'art. 314 cod. proc. pen. lo stesso periodo non può essere computato a titolo di fungibilità sulla pena da espiare per altro reato. Si desume, infatti, dal disposto di cui al quarto comma del citato art. 314 (secondo cui il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della pena da eseguire) che il suddetto istituto e quello della fungibilità, previsto dall'art. 657 cod. proc. pen., sono alternativi, per cui è rimessa all'interessato la facoltà di scegliere quello del quale avvalersi; e ciò anche al fine di evitare l'ingiustificata disparità di trattamento che, altrimenti, si verificherebbe fra chi, avendo ottenuto la fungibilità, non potrebbe ottenere la riparazione e chi, invece, avendo ottenuto la riparazione, avrebbe diritto anche alla fungibilità.

Avuto riguardo al carattere amministrativo della funzione esercitata dal P.M. in sede di unificazione di pene concorrenti e di determinazione della pena complessiva da espiare, deve ritenersi legittima la revoca, da parte dello stesso P.M., del provvedimento con il quale esso aveva in precedenza riconosciuto la fungibilità di un periodo di custodia cautelare ingiustamente sofferta, relativamente al quale l'interessato aveva poi anche ottenuto la riparazione pecuniaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2004, n. 10366
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10366
    Data del deposito : 11 febbraio 2004

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