Sentenza 11 febbraio 2004
Massime • 2
Qualora per un periodo di custodia cautelare ingiustamente sofferta sia stata ottenuta la riparazione pecuniaria prevista dall'art. 314 cod. proc. pen. lo stesso periodo non può essere computato a titolo di fungibilità sulla pena da espiare per altro reato. Si desume, infatti, dal disposto di cui al quarto comma del citato art. 314 (secondo cui il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della pena da eseguire) che il suddetto istituto e quello della fungibilità, previsto dall'art. 657 cod. proc. pen., sono alternativi, per cui è rimessa all'interessato la facoltà di scegliere quello del quale avvalersi; e ciò anche al fine di evitare l'ingiustificata disparità di trattamento che, altrimenti, si verificherebbe fra chi, avendo ottenuto la fungibilità, non potrebbe ottenere la riparazione e chi, invece, avendo ottenuto la riparazione, avrebbe diritto anche alla fungibilità.
Avuto riguardo al carattere amministrativo della funzione esercitata dal P.M. in sede di unificazione di pene concorrenti e di determinazione della pena complessiva da espiare, deve ritenersi legittima la revoca, da parte dello stesso P.M., del provvedimento con il quale esso aveva in precedenza riconosciuto la fungibilità di un periodo di custodia cautelare ingiustamente sofferta, relativamente al quale l'interessato aveva poi anche ottenuto la riparazione pecuniaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2004, n. 10366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10366 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 11/02/2004
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - N. 785
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 009167/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ID IO N. IL 09/08/1965;
avverso ORDINANZA del 05/12/2002 CORTE APPELLO di POTENZA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Mario Iannelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza 05/12/2002 la Corte di Appello di Potenza, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da TI IO diretta ad ottenere la revoca del provvedimento 17/09/2002, con il quale il Procuratore Generale della Repubblica aveva revocato il decreto con cui in precedenza era stata detratta, in sede di cumulo, la pena di mesi otto e giorni due di reclusione sofferta ingiustamente in regime di custodia cautelare dal TI in un procedimento che si era concluso con la sentenza 04/02/1992 di piena assoluzione. In particolare la Corte territoriale osservava che la richiesta non poteva essere accolta, in quanto il richiedente, in relazione allo stesso periodo di custodia cautelare sofferta ingiustamente, aveva ottenuto l'indennizzo per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 c.p.p., di guisa che ricorreva la preclusione prevista dal quarto comma della norma suddetta.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento per violazione degli artt. 314 e 657 c.p.p., deducendo da un lato che non vi è incompatibilità tra la riparazione per ingiusta detenzione e la fungibilità della pena prevista dall'art. 657 c.p.p., trattandosi di istituti che operano in settori distinti dell'ordinamento e su piani diversi, e rilevando dall'altro che non poteva considerarsi legittimo l'operato del Procuratore Generale, il quale, invece di eccepire nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione l'esistenza del proprio provvedimento di fungibilità della custodia cautelare ingiustamente sofferta con la pena in espiazione, aveva proceduto alla revoca del provvedimento stesso.
Il ricorso non merita accoglimento.
Invero, come giustamente osservato dal P.G. con la requisitoria scritta, la revoca del decreto di fungibilità operata dal P.M. è diretta conseguenza di una situazione di incompatibilità sopravvenuta determinata dal fatto che il ricorrente, nonostante che avesse beneficiato della detrazione della pena da espiare per la custodia cautelare sofferta ingiustamente, aveva successivamente chiesto ed ottenuto l'indennizzo per l'ingiusta detenzione sofferta per lo stesso periodo. Non vi è dubbio che i due istituti devono ritenersi incompatibili, come si evince del resto dallo stesso tenore letterale della disposizione contenuta nel quarto comma dell'art. 314 c.p.p. secondo cui il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura della pena da eseguire. Da tale disposizione - anche se non vi è espressa previsione del contrario principio secondo cui chi ha ottenuto la riparazione per ingiusta detenzione non può ottenere la fungibilità in relazione allo stesso periodo di ingiusta detenzione - si deve comunque dedurre che i due istituti sono alternativi per cui, non essendo tra loro cumulabili, è rimessa all'interessato la facoltà di scegliere il beneficio di cui intende avvalersi prima del decorso del termine fissato dall'art. 315 c.p.p.. Tale interpretazione appare la più corretta, in quanto, in caso contrario, si verificherebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra chi, avendo ottenuto la fungibilità, non potrebbe ottenere la riparazione e chi, avendo ottenuto la riparazione, avrebbe diritto anche alla fungibilità (Cass. sez. 1^ n. 3488/1999, c.c. 10/5/99, proc. Aversa). Pertanto, ricorrendo una evidente incompatibilità tra i due istituti e non potendosi procedere alla revoca del provvedimento di riparazione per ingiusta detenzione ormai definitivo, giustamente il P.M. ha proceduto alla revoca del decreto relativo alla fungibilità della pena, rientrando tale provvedimento nella categoria degli atti revocabili per causa sopravvenuta dallo stesso organo che li ha emessi. Infatti tale decreto è stato emesso dal P.M. nell'esercizio di una funzione amministrativa in sede di unificazione di pene concorrenti e di determinazione della pena complessiva da scontare, di guisa che lo stesso, anche se soggetto a successivo controllo giurisdizionale mediante la proposizione dell'incidente di esecuzione, ben poteva essere revocato una volta che il provvedimento di riparazione per ingiusta detenzione era divenuto definitivo. Nè, come correttamente osservato dal P.G. nella requisitoria scritta, può essere invocato a supporto della tesi difensiva il principio affermato dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza 191/2002 (riguardante la declaratoria di manifesta inammissibilità della sollevata questione di illegittimità costituzionale degli artt. 314 e 315 c.p.p. in relazione all'art. 3 della Costituzione), attesa la nessuna attinenza del precedente giudiziario richiamato al caso di specie.
Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p..
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2004