Sentenza 20 dicembre 2002
Massime • 1
Nel caso di mancata iscrizione a ruolo di causa introdotta con atto notificato a due convenuti, e di successiva riassunzione nei confronti di uno soltanto di questi, deve escludersi che sussista obbligo di integrazione del contraddittorio nei confronti del convenuto pretermesso allorché non si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso la necessità dell'integrazione, trattandosi di autonome domande restitutorie nei confronti di soggetti diversi, cui venivano addebitati distinti atti di distrazione del patrimonio della società attrice).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/12/2002, n. 18140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18140 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLLI - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. GIULIO GRAZIADEI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC AD, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANAPO 29, presso l'avvocato DARIO DI GRAVIO, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO RESIDENCE RICASOLI SPA, in persona del curatore pro tempore avvocato Giovanni Giacobbe, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIMA 15, presso l'avvocato GIAN GUIDO PORCACCHIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2087/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 13/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/06/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Lanni con delega che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Porcacchia che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del 1^ e 2^ motivo di ricorso e inammissibilità del 3^ motivo;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 12.12.1988 il Fallimento Residence Ricasoli s.p.a. conveniva avanti al Tribunale di Roma AD CE, deducendo che:
- con contratto del 28.11.1978 la s.p.a. Ricasoli aveva ottenuto dalla Banca Toscana un finanziamento in c/c dell'importo di L. 700.000.000 al tasso del 24%, concedendo garanzia sui propri beni siti in Firenze;
- intervenuto il fallimento della società, era stato accertato dal curatore che la somma era stata utilizzata per l'estinzione di obbligazioni che altri soggetti avevano assunto nei confronti di vari istituti di credito;
in particolare AD CE, all'epoca consigliere di amministrazione della società, aveva fruito dell'importo di L. 66.500.000 per soddisfare un proprio debito da scoperto di c/c verso la stessa Banca Toscana.
Chiedeva pertanto la condanna della convenuta alla restituzione di detta somma, oltre interessi e rivalutazione, anche a titolo di arricchimento senza causa.
La causa non veniva iscritta a ruolo e con successivo atto, notificato il 20.2.1989 sempre ai sensi dell'art. 143 C.P.C., il Fallimento provvedeva alla riassunzione.
La CE rimaneva contumace.
Nel prosieguo dell'istruttoria, a seguito della notifica del verbale di produzione in udienza della relazione di consulenza tecnica eseguita nel separato giudizio di responsabilità promosso dalla curatela nei confronti di altri amministratori e dei sindaci della Residence Ricasoli s.p.a., la CE si costituiva, eccependo l'estinzione del giudizio, l'inopponibilità della documentazione prodotta e la prescrizione del credito.
Con sentenza del 24.3.1998 il Tribunale di Roma condannava la CE al pagamento della richiesta somma, oltre agli interessi al 24% dalla data di erogazione del mutuo.
Quest'ultima proponeva impugnazione ed all'esito del giudizio, nel quale si costituiva ritualmente il Fallimento, la Corte d'Appello di Roma con sentenza dell'8.2-13.6.2000 rigettava il gravame. Ravvisava in primo luogo la Corte d'Appello la ritualità della notifica dell'atto di riassunzione eseguita ai sensi dell'art. 143 C.P.C. dopo l'esito negativo di un primo tentativo presso la residenza anagrafica della convenuta di via Rialto n. 6 Roma e di un secondo in via Monte Parioli n. 62, ove la destinataria non risultava però domiciliata. Riteneva inoltre che in ogni caso la costituzione, sia pure tardiva, della convenuta aveva sanato eventuali nullità con efficacia "ex tunc" ai sensi dell'art. 291 C.P.C.. Rilevava poi l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale in quanto, non vertendosi in tema di azione revocatoria, la quale presupporrebbe una causa negoziale sottostante alla dazione che però non era stata nemmeno dedotta, trovava applicazione la prescrizione di quindici anni prevista dall'art. 2947 comma 3 c.c., dovendosi ritenere consentita, a tali soli fini, qualificare la distrazione della somma come debito di bancarotta fraudolenta in considerazione della qualità di consigliere di amministrazione della società rivestita dalla CE.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione AD CE, deducendo tre motivi di censura.
Resiste con controricorso, illustrato anche con memoria, il Fallimento della Residence Ricasoli s.p.a..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso AD CE denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 166, 171, 307, e 291 C.P.C. nonché carenza e contraddittorietà della motivazione. Deduce che, essendo stato l'atto di citazione notificato in un primo tempo, oltre che a lei, anche alla soc. Holidays House, avrebbe dovuto il Fallimento in sede di riassunzione notificare l'atto a tutti i soggetti nei cui confronti si era costituito originariamente il rapporto processuale specie allorché ricorra l'ipotesi di litisconsorzio necessario e si tenda alla prosecuzione della precedente fase di giudizio in virtù della stessa procura, con la conseguenza che, non essendo stato il giudizio riassunto nei confronti di tutte le parti originarie, se ne deve dichiarare l'estinzione. Deduce altresì che, essendo risultato dal certificato di "variazioni anagrafiche" che lei aveva avuto il suo domicilio in Roma via Rialto n. 6 solo dal 15.10.1961 al 24.10.1971 e successivamente in via De Carolis n.7 per trasferirsi infine il 7.6.1991 in via Pian Saccoccia n.43, le notificazioni eseguite in data 31.1.1989 e in data 22.11.1988 erano da considerarsi inesistenti, con conseguente estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 C.P.C., come eccepito con la sua prima difesa, senza che possa operare con efficacia "ex tunc" la sanatoria derivante dalla sua costituzione in giudizio, avvenuta solo a seguito della notifica del verbale di causa quando il processo era ormai estinto per decorso dell'anno.
Il presente motivo di censura, articolato in due distinte censure riguardanti entrambe la valida costituzione del rapporto processuale, è infondato.
Quanto alla prima, con cui viene lamentata la mancata notifica, dopo l'omessa iscrizione a ruolo, del successivo atto di citazione a tutte le parti precedentemente convenute in giudizio, deve escludersi che sia ipotizzabile l'obbligo di integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa in quanto, non vertendosi in tema di litisconsorzio necessario, deve ritenersi consentita una riassunzione parziale (Cass. 10167/93; Cass. 13431/92; C. Cost. ord. 18/99). Nel caso in esame, peraltro, deve essere esclusa anche l'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, trattandosi di due distinte richieste basate su altrettanti pretesi atti di distrazione compiuti da soggetti diversi, sia pure sulla stessa somma di denaro che la società, poi fallita, aveva ottenuto in mutuo da un istituto di credito.
Quanto alla seconda censura, relativa alla nullità della notifica dell'atto di citazione, deve ritenersi, conformemente alle conclusioni cui è pervenuta l'impugnata sentenza, che, essendo risultata la convenuta sconosciuta all'indirizzo indicato nel certificato di residenza all'epoca appositamente richiesto (via Rialto n. 6 Roma), legittimamente la notificazione è stata poi eseguita con il rito previsto dall'art. 143 C.P.C.. Nè può assumere rilevanza il certificato di "variazioni anagrafiche" prodotto successivamente dalla convenuta a seguito della sua costituzione e da cui risulta che all'epoca risiedeva altrove, non potendo certamente imputarsi all'attore ma alla stessa convenuta la mancanza di corrispondenza, all'epoca della citazione, fra la residenza effettiva e quella risultante all'Anagrafe, cui l'attore si era diligentemente rivolto.
Accertata in tal modo la piena validità della notifica, risulta assorbita ogni considerazione in ordine alla ulteriore "ratio decidendi", basata sulla successiva costituzione in giudizio della CE che la Corte d'Appello ha valorizzato per ritenere sanata in ogni caso l'eventuale nullità, nonostante tale costituzione fosse avvenuta a seguito della notifica di un verbale di produzione in udienza della relazione di una consulenza tecnica eseguita in un separato giudizio promosso dalla curatela nei confronti degli altri amministratori e dei sindaci della stessa società.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 146 e 67 L.F.; 2697 e 2947 comma 3 C.C.; 112 C.P.C. nonché motivazione carente, perplessa e contraddittoria.
Lamenta che la Corte d'Appello, nonostante il Fallimento avesse qualificato l'azione intrapresa di "restituzione, di ripetizione d'indebito e di arricchimento senza causa", abbia considerato la domanda come debito da bancarotta fraudolenta, applicando la prescrizione di quindici anni di cui all'art. 2947 comma 3 C.C., anziché quella quinquennale prevista dall'art. 146 L.F. per l'azione di responsabilità (art. 146 L.F.) o per l'azione revocatoria (art. 67 L.F.), senza che fosse pendente alcun procedimento penale ma solo un giudizio civile di responsabilità contro altri amministratori. Sostiene altresì che in tal modo, facendo riferimento ad un fatto- reato nemmeno dedotto, la Corte d'Appello ha violato anche l'art. 112 C.P.C., senza peraltro aver accertato, "incidenter tantum", la presenza degli elementi costitutivi del reato di bancarotta. Anche tale censura è infondata.
Nell'esercizio dei poteri di cui è investito, il giudice di merito ha interpretato la domanda, ravvisando nei fatti posti dal Fallimento a sostegno della sua richiesta - costituiti dalla distrazione per esigenze personali ad opera della CE, all'epoca consigliere di amministrazione della società poi fallita, di parte di una somma di denaro che la società medesima aveva ottenuto in mutuo da una banca - gli estremi del reato di bancarotta fraudolenta. Ora, nonostante nell'atto introduttivo non risulti espressamente menzionata tale ipotesi di reato, nessun vizio di ultrapetizione in violazione dell'art. 112 C.P.C. è individuabile, dovendo il giudice ricercare l'effettiva volontà delle parti contenuta nella domanda, al di là delle espressioni letterali impiegate dalle quali non può ritenersi legato, e provvedere alla sua qualificazione. Circa la correttezza della qualificazione data, questa Corte ha certamente il potere di sindacarla nell'ambito della censura dedotta dalla ricorrente che ha fatto riferimento ad altre figure giuridiche. Orbene, deve escludersi che in base ai fatti allegati a fondamento della domanda sia configurabile l'azione di responsabilità prevista dall'art. 146 L.F.. Tale norma, che richiama gli artt. 2393 e 2394 C.C., riguarda infatti le azioni proponibili nei confronti degli amministratori per responsabilità verso la società e verso i creditori sociali in presenza di comportamenti contrari ai doveri imposti dalla legge o dall'atto costitutivo ovvero in violazione dell'obbligo generale di diligenza, comportamenti tutti riconducibili nell'ambito della "mala gestio".
Con l'atto introduttivo è stata avanzata invece una richiesta di restituzione di una somma di denaro giustificata da un'illecita distrazione operata dalla CE, quando era consigliere di amministrazione, per l'estinzione di obbligazioni personali, prospettandosi in tal modo, al di là delle generiche previsioni delle norme richiamate, una situazione specifica riconducibile all'ipotesi delittuosa di bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 216 e 223 L.F..
Del resto la ricorrente nessuna considerazione giuridica ha dedotto a sostegno della diversa qualificazione da lei sostenuta. Del pari deve essere esclusa la configurabilità nel caso in esame di un'azione revocatoria, non essendo stata la somma prelevata per l'estinzione di un precedente debito della società fallita. Correttamente pertanto la Corte d'Appello, avendo ravvisato nei fatti esposti con l'atto di citazione e ritenuti provati un'ipotesi di bancarotta fraudolenta, ha applicato ai sensi dell'art. 2947 comma 3 C.C. la prescrizione di quindici anni prevista per tale reato.
Nè rileva che nel caso in esame un'azione penale non sia stata esercitata, ben potendo l'accertamento essere operato incidentalmente dal giudice civile anche ai soli fini dell'adeguamento della prescrizione dell'azione civile a quella prevista per il reato. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2948, 1224, 1815 e 2947 comma 3 C.C. nonché difetto di motivazione. Lamenta che la Corte d'Appello, nell'applicare don decorrenza dal fatto gli stessi interessi del 24% richiesti dalla Banca Toscana all'atto del mutuo alla società, non abbia considerato che non v'è nesso di causalità fra il capitale e gli interessi, che questi decorrono dalla domanda e sono prescritti in cinque anni e che infine in ordine agli interessi devono trovare applicazione i principi espressi dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5286/00 in materia di usura. La censura è inammissibile, non essendo stata impugnata avanti alla Corte d'Appello la decisione del Tribunale nella parte in cui ha riconosciuto gli interessi nella stessa misura del 24% richiesti dalla Banca all'atto del mutuo concesso alla società e sul cui importo era stata prelevata la somma di cui si discute nel presente procedimento.
La novità della doglianza ne preclude quindi l'esame. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell'onorario che liquida in euro 5.000, oltre alle spese liquidate in euro 67,14.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2002