Cass. civ., sez. I, sentenza 20/12/2002, n. 18140
CASS
Sentenza 20 dicembre 2002

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Nel caso di mancata iscrizione a ruolo di causa introdotta con atto notificato a due convenuti, e di successiva riassunzione nei confronti di uno soltanto di questi, deve escludersi che sussista obbligo di integrazione del contraddittorio nei confronti del convenuto pretermesso allorché non si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso la necessità dell'integrazione, trattandosi di autonome domande restitutorie nei confronti di soggetti diversi, cui venivano addebitati distinti atti di distrazione del patrimonio della società attrice).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 20/12/2002, n. 18140
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18140
    Data del deposito : 20 dicembre 2002

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