CASS
Sentenza 13 aprile 2023
Sentenza 13 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/04/2023, n. 15737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15737 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RD AL, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 07/10/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di AL RD avverso la sentenza del 17 gennaio 2019 del Tribunale di Reggio Emilia che aveva affermato la penale responsabilità del predetto per il reato di tentato furto in abitazione e l'aveva condannato, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica ed infraquinquennale, alla pena ritenuta di giustizia. Al RD si contesta di essere entrato in un'area privata adibita a parcheggio costituente pertinenza dell'abitazione di MO OL e di avere Penale Sent. Sez. 5 Num. 15737 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 16/01/2023 rovistato all'interno di un furgone allo scopo di impossessarsi dei beni mobili ivi presenti, senza riuscirci a causa del tempestivo intervento della vittima. La Corte territoriale ha affermato che il motivo di appello era generico, non muovendo esso una critica argomentata alle ragioni poste dal Tribunale a base della affermazione di penale responsabilità, e che lacIdove si invocava l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. il motivo era inammissibile perché proposto per la prima volta con l'atto di appello e perché comunque l'applicazione della recidiva reiterata portava ad escludere la possibilità di applicare la causa di non punibilità. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso AL RD, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce che il motivo di appello non era generico, poiché con esso si chiedeva di rivalutare la deposizione della persona offesa evidenziando che da essa non emergeva che l'imputato avesse messo le mani all'interno del furgone facendole passare dal finestrino, cosicché veniva a mancare proprio la circostanza fattuale sulla quale il Tribunale aveva basato l'affermazione di penale responsabilità. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che la applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. poteva essere invocata per la prima volta con l'atto di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del secondo. La sentenza di primo grado ha posto a base dell'affermazione della penale responsabilità del RD le dichiarazioni testimoniali della persona offesa, che avrebbe dichiarato di avere colto l'odierno ricorrente mentre all'esterno del furgone teneva una mano infilata nel finestrino lasciato aperto. Con l'atto di appello si è sostenuto che le dichiarazioni testimoniali della persona offesa sono contraddittorie, poiché dopo aver inizialmente affermato che il RD stava con le mani all'interno del finestrino del furgone, il teste avrebbe ammesso di non avere veduto chiaramente quanto stava accadendo e di avere solo visto che c'era del «movimento» dietro il furgone e che il RD stava cercando di fare qualcosa. Il teste non aveva visto l'imputato con il braccio nel furgone e la condanna si fondava su una mera congettura riferita dal testimone. Il motivo di appello è abbastanza chiaro e specifico;
con esso l'imputato si lamenta di un'errata valutazione della prova testimoniale dalla quale non emergerebbe la circostanza fattuale sulla quale poggia l'affermazione di penale 2 responsabilità. Ne consegue che la ordinanza impugnata deve essere annullata e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Bologna per il giudizio di appello.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio di appello. Così deciso il 16/01/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di AL RD avverso la sentenza del 17 gennaio 2019 del Tribunale di Reggio Emilia che aveva affermato la penale responsabilità del predetto per il reato di tentato furto in abitazione e l'aveva condannato, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica ed infraquinquennale, alla pena ritenuta di giustizia. Al RD si contesta di essere entrato in un'area privata adibita a parcheggio costituente pertinenza dell'abitazione di MO OL e di avere Penale Sent. Sez. 5 Num. 15737 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 16/01/2023 rovistato all'interno di un furgone allo scopo di impossessarsi dei beni mobili ivi presenti, senza riuscirci a causa del tempestivo intervento della vittima. La Corte territoriale ha affermato che il motivo di appello era generico, non muovendo esso una critica argomentata alle ragioni poste dal Tribunale a base della affermazione di penale responsabilità, e che lacIdove si invocava l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. il motivo era inammissibile perché proposto per la prima volta con l'atto di appello e perché comunque l'applicazione della recidiva reiterata portava ad escludere la possibilità di applicare la causa di non punibilità. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso AL RD, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce che il motivo di appello non era generico, poiché con esso si chiedeva di rivalutare la deposizione della persona offesa evidenziando che da essa non emergeva che l'imputato avesse messo le mani all'interno del furgone facendole passare dal finestrino, cosicché veniva a mancare proprio la circostanza fattuale sulla quale il Tribunale aveva basato l'affermazione di penale responsabilità. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che la applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. poteva essere invocata per la prima volta con l'atto di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del secondo. La sentenza di primo grado ha posto a base dell'affermazione della penale responsabilità del RD le dichiarazioni testimoniali della persona offesa, che avrebbe dichiarato di avere colto l'odierno ricorrente mentre all'esterno del furgone teneva una mano infilata nel finestrino lasciato aperto. Con l'atto di appello si è sostenuto che le dichiarazioni testimoniali della persona offesa sono contraddittorie, poiché dopo aver inizialmente affermato che il RD stava con le mani all'interno del finestrino del furgone, il teste avrebbe ammesso di non avere veduto chiaramente quanto stava accadendo e di avere solo visto che c'era del «movimento» dietro il furgone e che il RD stava cercando di fare qualcosa. Il teste non aveva visto l'imputato con il braccio nel furgone e la condanna si fondava su una mera congettura riferita dal testimone. Il motivo di appello è abbastanza chiaro e specifico;
con esso l'imputato si lamenta di un'errata valutazione della prova testimoniale dalla quale non emergerebbe la circostanza fattuale sulla quale poggia l'affermazione di penale 2 responsabilità. Ne consegue che la ordinanza impugnata deve essere annullata e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Bologna per il giudizio di appello.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio di appello. Così deciso il 16/01/2023.