CASS
Sentenza 31 marzo 2023
Sentenza 31 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/03/2023, n. 13763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13763 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AP LU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/07/2022 del GIP TRIBUNALE di CHIETI udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette sentite le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. MARCO DALL'OLIO, per l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Il GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di CHIETI in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 12/7/2022, ha revocato l'applicazione della sanzione sostitutiva di 334 ore di lavoro di pubblica utilità, concessa ex art. 186, comma 9 bis C.d.S. con sentenza n. 237/2020 del 22/12/2020, irrevocabile il 13/1/2021, a AP LU e ha, per l'effetto, ripristinato la pena originariamente determinata in mesi cinque e giorni 10 di arresto ed euro 1.750.00 ammenda con l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi sei. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 165 e 168 cod. pen. con riferimento alla causa che ha determinato la revoca e in relazione alla mancata considerazione che la prestazione non era eseguibile. Nel 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 13763 Anno 2023 Presidente: FIORDALISI DOMENICO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 20/01/2023 primo motivo la difesa evidenzia che il AP aveva avuto la sostituzione della pena per due distinti titoli esecutivi, il primo dei quali relativo a una sentenza pronunciata in data 22/9/2020, data dalla quale lo stesso aveva iniziato a prestare servizio di pubblica utilità per un totale allo stato di 236 ore. L'attività, quindi, era stata prestata e solo da ultimo ciò era avvenuto in modo non continuo perché il ricorrente, concluso il contratto di lavoro per apprendistato, si era dovuto trasferito a Genova dove aveva cercato di reperire un altro ente presso il quale prestare il lavoro di pubblica utilità. Ragioni queste per le quali la revoca non avrebbe dovuto essere disposta, ciò anche in quanto la comunicazione dell'U.E.P.E. di Pescara del 19/5/2022 non avrebbe appunto tenuto conto che l'attività di lavoro dallo stesso prestata presso il Comune di IC era riferibile a entrambi i titoli esecutivi. Sotto altro profilo, poi, la decisione sarebbe errata in quanto non si fonderebbe sulla violazione delle prescrizioni imposte ma, piuttosto, farebbe riferimento a criteri estranei alla valutazione delle modalità di esecuzione del lavoro di pubblica utilità. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento all'assoluta mancanza di valutazione del periodo di lavoro di pubblica utilità svolto in precedenza. Nel secondo e nel terzo motivo la difesa rileva che il giudice non avrebbe tenuto in considerazione il lavoro di pubblica utilità comunque svolto e avrebbe, pertanto, erroneamente ripristinato l'intera pena originaria laddove, invece, avrebbe dovuto calcolare in proporzione quella già effettivamente scontata. 3. In data 19 dicembre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. Marco Dall'Olio, chiede che il ricorso sia accolto e l'ordinanza annullata con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 1. Nei motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alle ragioni poste dal giudice dell'esecuzione a fondamento della revoca della sanzione sostitutiva e quanto alla decisione di ripristinare l'intera pena sostituita senza considerare il periodo di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Le doglianze sono fondate. 1.1. Il giudice dell'esecuzione ha revocato la pena sostitutiva e ha ripristinato la pena originariamente inflitta in quanto ha ritenuto che la sostituzione fosse stata disposta in violazione della legge e, in seconda battuta, poiché il monte ore svolto dal 29 settembre 2020 non era coerente con l'entità delle pene sostituite. 2 L'assunto sul quale si fonda la prima affermazione è errato e la conclusione in ordine allo svolgimento del lavoro sostitutivo è apodittica. 1.1.1. L'art. 186, comma 9 bis CdS prevede che il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, in caso di violazione degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità, "tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita". A fronte del tenore letterale della norma pertanto la pena sostitutiva può essere revocata nelle sole ipotesi di violazione degli obblighi connessi .allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Una volta applicata la sanzione e divenuta irrevocabile la statuizione sul punto, infatti, il giudice dell'esecuzione non ha il potere di rilevare eventuali vizi originari della decisione del giudice della cognizione e il potere di intervento dello stesso è circoscritto ai soli casi di ritenuta e comprovata immeritevolezza del condannato al mantenimento o alla prosecuzione dell'esperimento lavorativo. Sul punto, quindi, deve ribadirsi quanto anche di recente stabilito da questa Corte per la quale "il giudice dell'esecuzione non può revocare il provvedimento di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità emesso dal giudice della cognizione in violazione del divieto di concessione della sanzione sostitutiva per più di una volta, stabilito dall'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, atteso che una simile causa di revoca non è prevista né da tale norma né dalle disposizioni relative al lavoro di pubblica utilità dettate dal d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, cui la stessa fa riferimento" (Sez. 1, n. 13755 del 21/01/2020, Vinci, Rv. 278897 - 01; Sez. 1, n. 17263 del 22/02/2019, Bastelli, Rv. 275243). 1.1.2. L'affermazione secondo la quale il monte ore non sarebbe coerente con l'entità delle pene sostituite a fronte della nota dell'UEPE in data 19/5/2022 è apodittica. La motivazione così resa con il mero riferimento alla nota dell'UEPE, infatti, considerato peraltro che il provvedimento impugnato si riferisce esclusivamente al secondo titolo esecutivo (cioè quello per complessive 334 ore) non consente di comprendere in quale conto il giudice abbia tenuto e, quindi, come abbia valutato i motivi e le circostanze che avrebbero determinato le violazioni. Né il giudice, d'altro canto, ha dato conto dei criteri utilizzati per valutare l'entità della violazione per la quale, pure a fronte del riconosciuto svolgimento di 236 ore di lavoro sostitutivo, è stato disposto il ripristino dell'intera pena originaria e non della sola pena residua, calcolata sottraendo dalla pena complessivamente inflitta il periodo di positivo svolgimento dell'attività, mediante i criteri di ragguaglio dettati dall'art. 58 d.lgs. 28 agosto 2000, n.274 3 (cfr. da ultimo Sez. 4, n. 4176 del 28/01/2022, Guarino, Rv. 282579 - 01; Sez. 1, n. 32416 del 31/03/2016, Bergamini, Rv. 267456 - 01). Ragioni queste per le quali il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio affinché il giudice proceda a un nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla con rinvio l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Chieti. Così deciso il 20/1/2023
lette sentite le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. MARCO DALL'OLIO, per l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Il GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di CHIETI in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 12/7/2022, ha revocato l'applicazione della sanzione sostitutiva di 334 ore di lavoro di pubblica utilità, concessa ex art. 186, comma 9 bis C.d.S. con sentenza n. 237/2020 del 22/12/2020, irrevocabile il 13/1/2021, a AP LU e ha, per l'effetto, ripristinato la pena originariamente determinata in mesi cinque e giorni 10 di arresto ed euro 1.750.00 ammenda con l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi sei. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 165 e 168 cod. pen. con riferimento alla causa che ha determinato la revoca e in relazione alla mancata considerazione che la prestazione non era eseguibile. Nel 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 13763 Anno 2023 Presidente: FIORDALISI DOMENICO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 20/01/2023 primo motivo la difesa evidenzia che il AP aveva avuto la sostituzione della pena per due distinti titoli esecutivi, il primo dei quali relativo a una sentenza pronunciata in data 22/9/2020, data dalla quale lo stesso aveva iniziato a prestare servizio di pubblica utilità per un totale allo stato di 236 ore. L'attività, quindi, era stata prestata e solo da ultimo ciò era avvenuto in modo non continuo perché il ricorrente, concluso il contratto di lavoro per apprendistato, si era dovuto trasferito a Genova dove aveva cercato di reperire un altro ente presso il quale prestare il lavoro di pubblica utilità. Ragioni queste per le quali la revoca non avrebbe dovuto essere disposta, ciò anche in quanto la comunicazione dell'U.E.P.E. di Pescara del 19/5/2022 non avrebbe appunto tenuto conto che l'attività di lavoro dallo stesso prestata presso il Comune di IC era riferibile a entrambi i titoli esecutivi. Sotto altro profilo, poi, la decisione sarebbe errata in quanto non si fonderebbe sulla violazione delle prescrizioni imposte ma, piuttosto, farebbe riferimento a criteri estranei alla valutazione delle modalità di esecuzione del lavoro di pubblica utilità. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento all'assoluta mancanza di valutazione del periodo di lavoro di pubblica utilità svolto in precedenza. Nel secondo e nel terzo motivo la difesa rileva che il giudice non avrebbe tenuto in considerazione il lavoro di pubblica utilità comunque svolto e avrebbe, pertanto, erroneamente ripristinato l'intera pena originaria laddove, invece, avrebbe dovuto calcolare in proporzione quella già effettivamente scontata. 3. In data 19 dicembre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. Marco Dall'Olio, chiede che il ricorso sia accolto e l'ordinanza annullata con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 1. Nei motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alle ragioni poste dal giudice dell'esecuzione a fondamento della revoca della sanzione sostitutiva e quanto alla decisione di ripristinare l'intera pena sostituita senza considerare il periodo di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Le doglianze sono fondate. 1.1. Il giudice dell'esecuzione ha revocato la pena sostitutiva e ha ripristinato la pena originariamente inflitta in quanto ha ritenuto che la sostituzione fosse stata disposta in violazione della legge e, in seconda battuta, poiché il monte ore svolto dal 29 settembre 2020 non era coerente con l'entità delle pene sostituite. 2 L'assunto sul quale si fonda la prima affermazione è errato e la conclusione in ordine allo svolgimento del lavoro sostitutivo è apodittica. 1.1.1. L'art. 186, comma 9 bis CdS prevede che il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, in caso di violazione degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità, "tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita". A fronte del tenore letterale della norma pertanto la pena sostitutiva può essere revocata nelle sole ipotesi di violazione degli obblighi connessi .allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Una volta applicata la sanzione e divenuta irrevocabile la statuizione sul punto, infatti, il giudice dell'esecuzione non ha il potere di rilevare eventuali vizi originari della decisione del giudice della cognizione e il potere di intervento dello stesso è circoscritto ai soli casi di ritenuta e comprovata immeritevolezza del condannato al mantenimento o alla prosecuzione dell'esperimento lavorativo. Sul punto, quindi, deve ribadirsi quanto anche di recente stabilito da questa Corte per la quale "il giudice dell'esecuzione non può revocare il provvedimento di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità emesso dal giudice della cognizione in violazione del divieto di concessione della sanzione sostitutiva per più di una volta, stabilito dall'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, atteso che una simile causa di revoca non è prevista né da tale norma né dalle disposizioni relative al lavoro di pubblica utilità dettate dal d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, cui la stessa fa riferimento" (Sez. 1, n. 13755 del 21/01/2020, Vinci, Rv. 278897 - 01; Sez. 1, n. 17263 del 22/02/2019, Bastelli, Rv. 275243). 1.1.2. L'affermazione secondo la quale il monte ore non sarebbe coerente con l'entità delle pene sostituite a fronte della nota dell'UEPE in data 19/5/2022 è apodittica. La motivazione così resa con il mero riferimento alla nota dell'UEPE, infatti, considerato peraltro che il provvedimento impugnato si riferisce esclusivamente al secondo titolo esecutivo (cioè quello per complessive 334 ore) non consente di comprendere in quale conto il giudice abbia tenuto e, quindi, come abbia valutato i motivi e le circostanze che avrebbero determinato le violazioni. Né il giudice, d'altro canto, ha dato conto dei criteri utilizzati per valutare l'entità della violazione per la quale, pure a fronte del riconosciuto svolgimento di 236 ore di lavoro sostitutivo, è stato disposto il ripristino dell'intera pena originaria e non della sola pena residua, calcolata sottraendo dalla pena complessivamente inflitta il periodo di positivo svolgimento dell'attività, mediante i criteri di ragguaglio dettati dall'art. 58 d.lgs. 28 agosto 2000, n.274 3 (cfr. da ultimo Sez. 4, n. 4176 del 28/01/2022, Guarino, Rv. 282579 - 01; Sez. 1, n. 32416 del 31/03/2016, Bergamini, Rv. 267456 - 01). Ragioni queste per le quali il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio affinché il giudice proceda a un nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla con rinvio l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Chieti. Così deciso il 20/1/2023