CASS
Sentenza 19 luglio 2023
Sentenza 19 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/07/2023, n. 31494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31494 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'AM CE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. • DEP C ':TAITA IN Ne E. L.L.71 no G.ri rhina Feo Penale Sent. Sez. 3 Num. 31494 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 23/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo con sentenza del 19 gennaio 2022, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Palermo del 5 maggio 2018 riqualificato il fatto nel quinto comma dell'art. 73 T.U. stup., ha rideterminato la pena nei confronti di D'MO CO in mesi 8 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. 2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge, art. 62 bis, cod. pen. e motivazione carente sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche La Corte di appello non ha motivato sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, richieste con l'atto di appello. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato e deve rigettarsi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorso per cassazione non contesta la responsabilità ma si limita a ritenere non motivata la decisione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Nell'appello il ricorrente genericamente richiedeva e circostanze attenuanti generiche e una pena nel minimo edittale, senza ulteriori specificazioni. Anche nel ricorso in cassazione il ricorrente non specifica i motivi per un riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza di primo grado aveva motivatamente escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rilevando che "la condotta tenuta dal D'MO nelle more del processo (assenza ai controlli della P.G. nel domicilio, ndr), di cui si è dato contezza, impedisce la concessione delle circostanze attenuanti generiche". Deve sul punto, quindi, confermarsi la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che esclude un obbligo di motivazione del giudice di appello nell'assenza di motivi specifici di impugnazione: "La concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituiscono l'esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito, il quale non è tenuto in particolare a motivare il diniego ove, in sede di conclusioni, non sia stata formulata specifica istanza con l'indicazione delle ragioni atte a giustificarne il riconoscimento. (Conf. n. 4597 del 1973 Rv. 124315)" (Sez. 3, Sentenza n. 26272 del 07/05/2019 Ud. (dep. 14/06/2019 ) Rv. 276044 - 01, vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 35570 del 30/05/2017 Ud. (dep. 19/07/2017 ) Rv. 270694 - 0). La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche, del resto, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 - dep. 14/06/1983, ROSAMILIA, Rv. 159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 - dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/02/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. • DEP C ':TAITA IN Ne E. L.L.71 no G.ri rhina Feo Penale Sent. Sez. 3 Num. 31494 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 23/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo con sentenza del 19 gennaio 2022, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Palermo del 5 maggio 2018 riqualificato il fatto nel quinto comma dell'art. 73 T.U. stup., ha rideterminato la pena nei confronti di D'MO CO in mesi 8 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. 2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge, art. 62 bis, cod. pen. e motivazione carente sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche La Corte di appello non ha motivato sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, richieste con l'atto di appello. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato e deve rigettarsi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorso per cassazione non contesta la responsabilità ma si limita a ritenere non motivata la decisione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Nell'appello il ricorrente genericamente richiedeva e circostanze attenuanti generiche e una pena nel minimo edittale, senza ulteriori specificazioni. Anche nel ricorso in cassazione il ricorrente non specifica i motivi per un riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza di primo grado aveva motivatamente escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rilevando che "la condotta tenuta dal D'MO nelle more del processo (assenza ai controlli della P.G. nel domicilio, ndr), di cui si è dato contezza, impedisce la concessione delle circostanze attenuanti generiche". Deve sul punto, quindi, confermarsi la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che esclude un obbligo di motivazione del giudice di appello nell'assenza di motivi specifici di impugnazione: "La concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituiscono l'esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito, il quale non è tenuto in particolare a motivare il diniego ove, in sede di conclusioni, non sia stata formulata specifica istanza con l'indicazione delle ragioni atte a giustificarne il riconoscimento. (Conf. n. 4597 del 1973 Rv. 124315)" (Sez. 3, Sentenza n. 26272 del 07/05/2019 Ud. (dep. 14/06/2019 ) Rv. 276044 - 01, vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 35570 del 30/05/2017 Ud. (dep. 19/07/2017 ) Rv. 270694 - 0). La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche, del resto, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 - dep. 14/06/1983, ROSAMILIA, Rv. 159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 - dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/02/2023