Sentenza 4 novembre 2004
Massime • 1
Ai fini della legittimità del decreto (nella specie, di proroga) che dispone il regime carcerario differenziato nei confronti di detenuti per reati commessi al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, è irrilevante la formale contestazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, essendo sufficiente il dato sostanziale della tipologia criminologica del delitto considerato, nonché la "ratio" della previsione normativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/11/2004, n. 46068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46068 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 04/11/2004
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 4293
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 021730/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ES IO N. IL 03/06/1965;
avverso ORDINANZA del 15/04/2004 TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO;
lette/sentente le conclusioni del P.G. Dr. Consolo per la inammissibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza in epigrafe ha, salvo che per la limitazione del numero dei pacchi ricevibili dall'esterno, respinto il reclamo di AN IO avverso il D.M. 23.12.2003, che aveva disposto nei suoi confronti la proroga del regime carcerario differenziato di cui all'art. 41-bis, co. 2 O.P., ritenendo fondate - in relazione alle informative acquisite ed al persistente radicamento nel territorio delle organizzazioni criminali di tipo mafioso - le valutazioni del provvedimento in ordine alla pericolosità del soggetto (ritenuto membro di spicco della cosca "Piromalli", inserita nella ed. "ndrangheta" calabrese) ed alla sussistenza di gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica e rilevando la carenza di elementi significativi di una cessata capacità del detenuto di mantenere contatti con l'ambiente malavitoso di provenienza.
Ricorre il difensore per asseriti violazione di legge e vizio motivazionale in ordine ai presupposti legali per l'adozione del provvedimento (pericolosità soggettiva e sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata) nonché per la ritenuta applicabilità dello stesso anche ad imputati di delitti per i quali non sia stata contestata espressamente l'aggravante di cui all'art. 7 1. 203/1991 ed a soggetti in custodia cautelare. Il ricorrente deduce, altresì, i medesimi vizi quanto all'interpretazione dell'art. 41 bis co. 2 bis O.P. secondo cui sarebbe onere dell'interessato provare la cessazione della sua capacità di mantenere contatti con associazioni criminali, prospettandone l'illegittimità costituzionale, non senza rilevare l'annosità delle informazioni sul conto del condannato prese in considerazione dal D.M..
Il ricorso è infondato.
In primo luogo va condivisa la decisione impugnata in punto di ritenuta applicabilità del regime differenziato anche a detenuti per reati in relazione ai quali non sia stata espressamente contestata l'aggravante di cui all'art. 7 D. L. n. 152/1991 purché commessi, come chiaramente risultante nella specie, al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, in tal senso univocamente deponendo la lettera dell'art. 4 bis O.P., che non fa specifico riferimento alla formale contestazione dell'aggravante in questione ma al dato sostanziale della tipologia criminologica del delitto considerato, nonché la ratio della previsione normativa (e ciò a prescindere dall'esatto rilievo del giudice a quo circa l'impossibilità tecnica di contestare, nel caso in esame, la predetta aggravante, trattandosi di reato punito con l'ergastolo). Del pari indiscutibile, atteso il riferimento dell'art. 41 bis O.P. alla categoria dei "detenuti" e non dei "condannati", deve ritenersi l'applicabilità del regime in questione ai soggetti in custodia cautelare per taluno dei delitti contemplati dalla legge. Per il resto il provvedimento del T.S. risulta immune dai denunciati vizi, avendo esso ragionevolmente ritenuto fondate le valutazioni del decreto circa la persistenza di gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica in relazione alla perdurante attività ed al non risolto radicamento sul territorio delle aggregazioni criminali di cui risulta aver fatto parte il condannato e circa l'assenza di elementi modificativi dell'originario quadro giustificativo dell'adozione del regime differenziato in punto di capacità del soggetto di mantenere contatti con il sodalizio di appartenenza, in considerazione dell'elevato spessore criminale dell'AN, manifestato dalla stessa natura dei delitti commessi, e del tenore delle specifiche informazioni acquisite preso gli organi indicati dalla legge, la cui inattualità viene solo genericamente dedotta dal ricorrente (con conseguente irrilevanza dell'adombrata questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis, co. 2 bis, ult. parte O.P., anch'essa, peraltro, solo genericamente prospettata senza indicazione alcuna circa i parametri costituzionali asseritamele violati).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2004