Sentenza 9 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/10/2003, n. 15133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15133 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Composta dagli Ill.mi1 51 33/ 0151 33/ SEZIONE LAVORO tensione;
integrar. шінічно Dott. Giovanni PRESTIP O Presidente R.G.N. 1398/01 Cron.30664 - Rel. Consigliere Dott. Federico ROSELLI Dott. Paolo STILE Consigliere Rep. Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO Ud.18/02/03 Dott. Camilla DI IASI Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, --- presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
EG NA;
intimata 2003- avverso la sentenza n. 1359/00 del Tribunale di $69 SAVONA, emessa il 19/04/00 R.G.N. 3678/94; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/03 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. - -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che con ricorso del 15 gennaio 1991 al RE di Savona, IA GL esponeva di essere titolare di una pensione Inps di vecchiaia e di essere stata contitolare di una pensione Inps di riversibilità insieme ad una figlia minorenne, e aggiungeva che entrambe le pensioni preesistevano all'entrata in vigore del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, conv. in 1. 11 novembre 1983 n.638; che, divenuta maggiorenne la figlia nel 1985 e cessata perciò la situazione di contitolarità, 1'Istituto aveva riliquidato la pensione di riversibilità, senza peraltro includervi l'integrazione al minimo che sarebbe spettato sulla pensione, singolarmente goduta, fino al 1° ottobre 1983 e che doveva essere conservato(Iper così dire "cristallizzato") pur dopo l'entrata in vigore del d. l. cit., in forza del suo art. 6; che pertanto l'GL chiedeva la condanna dell'Inps a liquidare la pensione di reversibilità a lei sola ormai spettante, includendovi la detta integrazione al minimo ed a pagare la relativa differenza;
che, costituitosi il convenuto, il RE rigettava la domanda con decisione del 18 ottobre 3 1993, riformata con sentenza del 2 maggio 2000 dal Tribunale il quale riteneva che, effettuando il calcolo della pensione che sarebbe spettata alla singola superstite prima del 1985, ossia prima del raggiungimento della maggiore età da parte della figlia, ella nel 1983 doveva avrebbe avuto diritto all'integrazione al minimo, la quale doveva essere conservata ai sensi dell'art. 6 cit.; che per ciò il Tribunale condannava 1'Inps а riliquidare la pensione di reversibilità spettante all'GL integrandola al minimo, con riferimento al 1° ottobre 1983, data di entrata in vigore del d.l. cit.; che contro questa sentenza ricorre per cassazione l'Inps, mentre la GL non si è costituita.
Considerato che
con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 22 1. n. 903 del 1965 e 6 d.l.n. 463 del 1983, conv . in 1. n.638 del 1983, sostenendo che, raggiunta la maggiore età da parte della figlia contitolare della pensione di riversibilità, la pensione ormai spettante all'unica titolare dev'essere ricalcolata con riferimento alla data di detto raggiungimento;
che pertanto, se tale data è successiva al 1° 4 ottobre 1983 ossia all'entrata in vigore del d.l. nontransitoria cit., l'art. 6 di questo norma trova applicazione e non sussiste alcuna integrazione al minimo da conservare;
che il motivo è fondato;
che, in caso di perdita del diritto alla di uno deipensione di riversibilità da parte contitolari in epoca successiva al 30 settembre 1983, il trattamento spettante ai rimanenti contitolari decorre da tale momento ossia dopo la data considerata dall'art. 6 d.l. cit., ancorchè riliquidato dall'origine e secondo i criteri fissati dall'art. 22 1. 21 luglio 1965 n.903. Rispetto a tale data non è ravvisabile una perdita del diritto all'integrazione al minimo, onde non può trovare applicazione l'art. 6 cit. comma 7, che su tale presupposto prevede la cosiddetta cristallizzazione dell'importo erogato alla data di cessazione del diritto all'integrazione; statoche a tale principio di diritto, che enunciato dalle Sezioni unite di questa Corte con sentenza del 13 dicembre 2002 n.17888 e che qui si intende confermare, non si è attenuta la sentenza impugnata, la quale perciò va cassata;
nuovi accertamenti di che, non occorrendo 5 fatto, è possibile decidere nel merito ai sensi dell'art.. 384, primo comma, cod. proc. civ. attraverso il rigetto della domanda;
che sulle spese dell'intero processo non si deve provvedere ai sensi dell'art. 152 disp.att. cod. proc. civ..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da IA GL contro l'Inps; nulla per le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 18.02.2003 Il Presidente: IL CANCELLIERECANCELLIERE Il Cons. estensore: areSeans the Depositats Cancelleria Oggi, 09 OTT 2003 A M Juvelle E IL CANCELLIERE R U M S