Sentenza 7 marzo 2007
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il Tribunale, nel dichiarare la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., disponga altresì la restituzione degli atti al PM, in quanto esso determina un'indebita regressione del procedimento, considerato che si tratta di nullità generale a regime intermedio suscettibile di essere sanata, anche (come nella specie) in virtù della presenza del difensore all'udienza preliminare che nulla eccepisca.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2007, n. 18799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18799 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 07/03/2007
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 349
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 009919/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO;
nei confronti di:
1) IC IN N. IL 10/05/1970;
avverso ORDINANZA del 07/11/2005 TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
letta la requisitoria del PG il quale ha chiesto annullamento senza rinvio.
OSSERVA
Il Tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato la nullità dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. al difensore di VA NI e ha disposto la restituzione degli atti al PM.
Ricorre il PM e deduce la abnormità del provvedimento in quanto il giudicante non ha considerato che, a seguito della comparizione del difensore nell'udienza preliminare (nel corso della quale nulla ha dedotto al proposito) la nullità deve ritenersi sanata (trattandosi di nullità a regime intermedio), con la conseguenza che la errata decisione assunta dal Tribunale ha determinato una indebita regressione del procedimento.
Resiste con memoria il difensore di VA.
Il ricorso è fondato.
Invero, premesso che la nullità in questione va definita nullità generale a regime intermedio, e dunque passibile di sanatoria (ASN 200330270-RV 225489: ASN 200321436-RV 22627; ASN 200404871-RV 229379), essa risulta sanata, ai sensi dell'art. 184 c.p.p., dalla comparizione del difensore all'udienza preliminare, che nulla ebbe a eccepire.
È certamente esatto quello che si sostiene nella memoria difensiva, vale a dire che, ai sensi dell'art. 416 c.p.p., comma 1, deve esser dichiarata la nullità della richiesta di rinvio a giudizio se essa non è preceduta dall'avviso ex art 415 bis stesso codice, ma, trattandosi appunto di nullità sanabile, deve essere accertato se essa sia stata - appunto - sanata (come nel caso di specie è avvenuto).
Ne consegue che effettivamente la erronea decisone del Tribunale ha determinato una indebita regressione del procedimento, assumendo, pertanto, carattere di abnormità.
La ordinanza impugnata va dunque annullata senza rinvio. Gli atti vanno restituiti al Tribunale di Busto Arsizio per il corso ulteriore.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Busto Arsizio per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 marzo 2007. Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2007