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Sentenza 21 aprile 2026
Sentenza 21 aprile 2026
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- 1. Reato ex art. 391 ter, comma 3, c.p.c.: anche se il cellulare non ha la SIMAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 28 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/04/2026, n. 14469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14469 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte di appello di Catania nel procedimento a carico di: EA SA ND nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/06/2025 del Tribunale di Catania Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Roberta Licci;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LV DO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catania assolveva SA ND EA dal reato di cui all'art. 391-ter, terzo comma, cod. pen. perché il fatto non sussiste. 2. Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso Corte di appello di Catania denunciando violazione di legge in relazione all'art. 391-ter cod. pen. Il Tribunale ha assolto l'imputato Penale Sent. Sez. 6 Num. 14469 Anno 2026 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: LICCI ROBERTA Data Udienza: 13/03/2026 affermando che la condotta di ricezione di un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni, implica, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che l'apparecchio sia dotato di una SIM, in quanto solo in questo caso il dispositivo presenta l'intrinseca idoneità ad effettuare comunicazioni telefoniche ed evidenziando che tale dotazione era assente nel caso di specie. Rileva il ricorrente che la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 391-tèr cod. pen. è fattispecie autonoma e punisce anche la mera ricezione di un apparecchio telefonico o di altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni in alternativa all'utilizzazione ed è dunque sufficiente ai fini della integrazione della condotta che l'agente qualificato, ovvero il detenuto, sia in possesso dell'apparecchio per averlo ricevuto, non rilevando la finalità della ricezione, né l'inserimento della SIM nell'apparecchio telefonico, non previsto dalla norma. Nel caso di specie, l'imputato aveva la disponibilità di due smartphone che costituiscono sia apparecchi telefonici sia dispositivi idonei ad effettuare comunicazioni, e la circostanza che egli detenesse anche il cavetto di alimentazione ne rafforza la potenzialità di immediato utilizzo. Peraltro, gli smartphone vengono utilizzati principalmente per comunicazioni (telefonate, chat, messaggi social, traffico internet) a mezzo di connessione Internet sovente attraverso connessione derivante (a mezzo bluetooth o WIFI) da altri dispositivi utilizzati come routers. 3. Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della procedura camerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Preliminarmente va affermata la legittimazione del Procuratore generale alla proposizione dell'odierno ricorso, da qualificarsi come ricorso ordinario per cassazione ex artt. 606, comma 2, e 608 cod. proc. pen. proposto in presenza "delle condizioni per presentare appello ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen.". Sul punto le Sezioni Unite, nell'affermare con sentenza n. 21716 del 23/02/2023, Rv. 284490-03, che "In tema di impugnazione della parte pubblica, in assenza delle condizioni per presentare appello ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., il procuratore generale non è legittimato a proporre ricorso immediato per cassazione ex art. 569 cod. proc. pen. né ricorso ordinario ai sensi fr 2 degli artt. 606, comma 2, e 608 cod. proc. pen.", hanno chiarito che la "legittimazione del procuratore generale a proporre appello avverso le sentenze di primo grado a seguito dell'acquiescenza del procuratore della Repubblica consegue alle intese o alle altre forme di coordinamento richieste dall'art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen. che impongono al procuratore generale di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni del procuratore della Repubblica in merito all'impugnazione della sentenza", precisando che, escluso ogni onere di prova o allegazione circa l'effettiva sussistenza di tali intese in relazione al singolo procedimento, è lo stesso procuratore generale che propone appello avverso una sentenza di primo grado che riconosce, assumendosi la relativa responsabilità ordinamentale, di avere esercitato il potere-dovere di coordinamento e di preliminare verifica assegnatogli dall'art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen., e indica così il proprio ufficio come legittimato ad impugnare ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen. Si può dunque concludere che, nel caso di specie, non sussistono dubbi in ordine alla legittimazione "soggettiva" del Procuratore generale ricorrente ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen. Si è inoltre in presenza di una sentenza "oggettivamente" inappellabile e dunque impugnabile dal Procuratore generale con ricorso ordinario ai sensi degli artt. 606 e 608 cod. proc. pen. Le Sezioni Unite, nella richiamata sentenza, hanno chiarito che l'interpretazione logico-sistematica delle suddette disposizioni induce fondatamente a ritenere che, nel riconoscere al Procuratore generale la legittimazione a proporre il ricorso per cassazione avverso la "sentenza inappellabile", il legislatore abbia inteso richiamare i casi nei quali è oggettiva la qualità della inappellabilità della sentenza, ossia quelli in cui il codice di rito esclude che l'Ufficio del pubblico ministero, in tutte le sue articolazioni, possa presentare appello contro una sentenza di primo grado. In queste ipotesi, sottolineano le Sezioni Unite, è pacifico che il Procuratore generale possa proporre contro la sentenza di primo grado ricorso per cassazione ordinario e, qualora la Corte di cassazione accolga il ricorso e disponga l'annullamento con rinvio, gli atti saranno trasmessi al giudice che ha emesso la sentenza in primo grado, giusta la previsione dell'art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. La sentenza impugnata con l'odierno ricorso rientra nella categoria delle sentenze inappellabili da parte dell'Ufficio del pubblico ministero ai sensi dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di sentenza di proscioglimento per uno dei reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2 cod. proc. pen. 3 3. Tanto premesso, la fondatezza dell'unico motivo di ricorso va affermata sulla base delle seguenti considerazioni. Il reato di cui all'art. 391-ter cod. pen. (Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti) è stato introdotto dall'art. 9 d. I. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, nell'ambito dei delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie. La norma prevede che, fuori dei casi disciplinati dall'art. 391-bis cod. pen. (Agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti a regime detentivo differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen. in elusione delle relative prescrizioni), chiunque indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni o comunque consente a costui l'uso indebito dei predetti strumenti o introduce in un istituto penitenziario uno dei predetti strumenti al fine di renderlo disponibile a una persona detenuta è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni (primo comma). Viene sanzionata nella medesima misura anche la condotta del detenuto che riceve o utilizza tale dispositivo, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato (terzo comma). Il secondo comma contempla, infine, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, l'ipotesi in cui il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense. Come già chiarito in precedenti pronunce di questa Corte, secondo quanto emerge dai lavori preparatori, l'introduzione di tale fattispecie criminosa risponde all'esigenza di contrastare le comunicazioni con l'esterno, diverse da quelle specificamente autorizzate, da parte dei detenuti sottoposti a regime detentivo ordinario. Individuata la ratio dell'intervento normativo nella necessità di fornire adeguata risposta all'endemico fenomeno dell'introduzione in carcere di apparecchi cellulari, essendo risultata non praticabile, sia da un punto di vista tecnico che economico, l'alternativa soluzione di attuare una "schermatura" degli istituti penitenziari, si è affermato che il bene giuridico tutelato dalla fattispecie in esame va individuato nell'esigenza di garantire l'effettività della pena detentiva e della custodia cautelare in carcere (cfr., in motivazione, Sez. 6, n. 42941 del 11/09/2024, Collalunga, Rv. 287262 - 01). Quanto alla struttura del reato, con riferimento al soggetto attivo, il primo comma della norma incriminatrice contempla un reato comune, che diventa proprio nella fattispecie aggravata commessa dal pubblico ufficiale, dall'incaricato di un pubblico servizio o da un soggetto che esercita la professione forense. Con riguardo all'elemento oggettivo, la norma è strutturata a più fattispecie, tra loro alternative. Il legislatore ha, infatti, tipizzato tre alternative condotte consistenti nel: 1) procurare a un detenuto «un apparecchio telefonico o altro dispositivo 4 idoneo ad effettuare comunicazioni»; 2) consentire «l'uso indebito» di tali strumenti;
3) introdurre in un istituto penitenziario uno dei predetti strumenti al fine renderlo disponibile a una persona detenuta. Simmetricamente alla previsione del primo comma, il terzo comma sanziona, inoltre, la condotta del detenuto che indebitamente (e dunque al di fuori dei casi in cui sia autorizzato) riceve o utilizza tali dispositivi. Con riferimento a tali condotte il reato si caratterizza come un reato proprio, mentre la disgiuntiva "o" vale a rendere punibile la condotta anche quando il detenuto non abbia effettivamente utilizzato il dispositivo ricevuto per effettuare comunicazioni, con ciò assicurandosi una anticipazione della tutela coerente con la ratio della norma. 4. Decisivo rilievo assume, ai fini della soluzione della questione posta con l'odierno ricorso, la premessa ermeneutica riguardante l'individuazione dell'oggetto delle condotte sanzionate. Con la citata sentenza Sez. 6 Collalunga, questa Corte è intervenuta sul tema della interpretazione della locuzione "apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni". Si è sul punto affermato che il termine "apparecchio telefonico" si riferisce ai dispositivi che consentono la comunicazione a distanza tra gli utilizzatori, quali, tra gli altri, i telefoni fissi, i telefoni mobili, gli smartphone e tutte le successive evoluzioni tecnologiche di tale strumento (ad es., in tempi recenti, i c.d. "criptofonini"), mentre, di converso, «la locuzione "altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni" si riferisce agli altri dispositivi, che, pur diversi dai primi, sono a questi accomunati dalla medesima destinazione funzionale». Si è precisato che tanto emerge «dalla struttura della norma che, attraverso la congiunzione disgiuntiva "o", prevede tali dispositivi, in alternativa agli apparecchi telefonici, quale oggetto delle condotte sanzionate» e che l'espressione "altri dispositivi idonei ad effettuare comunicazioni" risponde a «una esigenza di tecnica legislativa volta a ricomprendere in un'unica locuzione tutti i dispositivi diversi dagli apparecchi telefonici, sia attualmente disponibili sul mercato che frutto di una futura evoluzione tecnologica, che sono connotati dalla medesima destinazione funzionale, evitando, così, sia una pesante elencazione dei dispositivi vietati che continui interventi normativi di adattamento dell'oggetto delle condotte incriminate al progresso tecnologico». Si è così concluso che «un'interpretazione "letterale, teleologica e sistematica" della norma incriminatrice porti a circoscrivere l'oggetto delle condotte rilevanti ex art. 391-ter c.p. ai soli apparecchi telefonici o ad altri dispositivi intesi in senso unitario, con esclusione di singoli accessori» quale è stata ritenuta la sola scheda SIM, che può essere inserita all'interno sia di un telefono 5 cellulare che di altri dispositivi quali, tra gli altri, il tablet, il router portatile, e che neppure è indispensabile ai fini della comunicazione e/o navigazione internet «potendosi, ad esempio, accedere ad internet attraverso un telefono, un "tablet" o anche un "personal computer", condividendo la connessione alla rete con altro dispositivo munito di scheda SIM, attraverso la funzione di hotspot disponibile nelle impostazioni del singolo dispositivo mobile». La successiva decisione espressa da Sez. 6, n. 25746 del 13/05/2025, Moise, Rv. 288187, invece, ha affermato che nella disposizione di cui all'art. 391- ter cod. pen. «sono descritte condotte che hanno come alternativo oggetto materiale un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni, così che la stessa espressione utilizzata dal legislatore rende evidente che i due strumenti menzionati sono in correlazione e accomunati proprio per essere entrambi dotati di idoneità alla comunicazione», trae la conseguenza che il concetto di "dispositivi idonei ad effettuare comunicazioni", include anche gli apparecchi telefonici, che dunque «devono avere idoneità alla comunicazione», giungendo ad escludere la configurabilità del reato «nel caso di un apparecchio telefonico privo di scheda SIM e di batteria, in quanto l'idoneità del dispositivo ad effettuare comunicazioni costituisce requisito necessario della fattispecie» ed evidenziando che una diversa interpretazione «finirebbe per colpire condotte in concreto inoffensive». Si registra, ancora, una pressoché coeva decisione di questa Corte che ha dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza, il ricorso proposto avverso una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 391-ter cod. pen., in relazione ad una fattispecie in cui l'oggetto attribuito al ricorrente era un apparato cellulare, in quanto tale costituente "apparecchio telefonico" di cui all'art. 391-ter cod. pen., essendo inconferente che lo stesso fosse privo di batteria e scheda SIM (Sez. 7, Ordinanza n. 22243 del 26/05/2025, Abouzahid, n.m.). Da ultimo, è stato affermato che integra il delitto di cui all'art. 391-ter cod. pen. la condotta del detenuto che indebitamente riceve un apparecchio telefonico mobile privo del cavo di alimentazione, atteso che, in tal caso, non è preclusa in modo assoluto la possibilità di fare uso della "res". (Sez. 6, n. 4819 del 26/11/2025, dep. 2026, Demasi, Rv. 289329 - 01), ricordandosi, in motivazione, sul piano dell'offensività del reato, la necessità costituzionale di ricostruire in chiave interpretativa qualunque fattispecie penale in termini almeno di pericolo (dovendo il giudice di merito effettuare l'accertamento in concreto della sua sussistenza: tra le altre, Corte cost. n. 139 del 2023, che richiama Corte cost. n. 225 del 2008). 6 5. Ritiene questo Collegio che il giudizio di conformità al tipo deve attenersi strettamente alla previsione della fattispecie - così dovendosi condividere pienamente la estraneità ad essa della sola introduzione della componente accessoria costituita dalla SIM - e non può ricomprendere la necessità della compresenza di elementi accessori dello strumento considerato - quali la stessa SIM, la batteria o il cavo di alimentazione -, né - d'altra parte - deve essere sovrapposto a quello di concreta offensività del fatto. Deve essere ribadito, con Sez. 6 Collalunga, che la disgiuntiva posta fra le parole "apparecchio telefonico" e "altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni" esprime chiaramente che l'idoneità ad effettuare comunicazioni è caratteristica che il legislatore ha attribuito solo agli altri dispositivi, essendo per sua natura l'apparecchio telefonico uno strumento comunicativo, dovendosi condividere l'osservazione svolta dalla medesima decisione sulla tecnica legislativa adottata, volta a considerare le repentine evoluzioni tecnologiche in materia di strumenti di comunicazione. Va precisato che l'idoneità strutturale a effettuare le comunicazioni, essendo volta a designare l'oggetto tipico della condotta, individua comprensivamente la necessaria caratteristica della seconda classe di strumenti, di per sé connaturata invece alla prima categoria degli apparecchi telefonici di cui esprimerebbe pleonasticamente la natura, e - soprattutto - non introduce, quale elemento costitutivo della fattispecie, in relazione al suo oggetto, la necessità della immediata capacità operativa degli strumenti di comunicazione introdotti. La norma incriminatrice che prevede l'indebita ricezione da parte del detenuto di uno di tali strumenti, così delineati, individua la messa in pericolo del bene protetto - costituito dalla effettività della detenzione carceraria - prescindendo dalla contestuale capacità dello strumento di connessione alla rete, essendo prevista l'ulteriore e distinta condotta penalmente rilevante ricollegata all'uso degli strumenti di comunicazione. Diversa, ancora, è la questione che involge la necessità della intrinseca idoneità di tali strumenti alla comunicazione - esclusa nel caso di loro rottura o difetto di elementi strutturali dell'hardware - che si pone nel diverso ambito della offensività in concreto del fatto, il cui giudizio è rimesso al giudice di merito. La lettura ermeneutica che si sostiene, del resto, è del tutto consona al mutevole orizzonte tecnologico presupposto - come detto - dall'intervento legislativo, tenendo conto del fatto che la struttura e funzionalità intrinseche di un apparecchio telefonico non sono escluse dalla mancanza di un elemento accessorio quale è la scheda SIM, la cui presenza non esaurisce le potenzialità comunicative dei telefoni cellulari, soprattutto considerando quelli di ultima generazione, utilizzabili per l'invio, la ricezione, la trasmissione di dati e informazioni, e dunque 7 di comunicazioni, sia telefoniche che telematiche, anche se sprovvisti della relativa SIM, ad esempio in ragione dell'attivazione di una o più e -SIM (schede digitali costituite da microchip programmabili integrati direttamente negli smartphone, che eliminano la necessità di una scheda fisica, consentendo l'uso immediato della rete) o per mezzo del collegamento bluetooth ad una rete WI -FI oppure ad una rete messa a disposizione, anche involontariamente, da altri soggetti all'interno della casa circondariale. In questo senso si è, di recente, espressa questa Corte che, con sentenza pronunciata dalla Sez. 6 in data 12/03/2026 nel procedimento n. 41268/25 (cfr. notizia di decisione n. 3/2026) ha affermato il seguente principio di diritto "«integra gli estremi del delitto di cui all'art. 391-ter, terzo comma, cod. pen. l'indebita ricezione da parte del detenuto di un telefono cellulare, anche se privo della scheda SIM». 7. Nel caso di specie, all'odierno ricorrente è stato contestato il reato di cui all'art. 391-ter, terzo comma, cod. pen. per avere indebitamente ricevuto e detenuto, mentre era ristretto presso la casa circondariale di Catania, due dispositivi smartphone marca "Xiaomi Readme", sprovvisti di schede telefoniche, unitamente ad un cavetto di ricarica USB con relativo caricabatterie. Alla luce delle argomentazioni esposte ai punti che precedono, va esclusa la correttezza della ratio decidendi della sentenza impugnata, nella parte in cui ha assolto l'imputato muovendo dall'assunto che la condotta di ricezione di un apparecchio telefonico implichi necessariamente che l'apparecchio sia dotato di scheda SIM, nel caso di specie assente. La sentenza impugnata va, dunque, annullata, con rinvio per il giudizio al Tribunale di Catania.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio al Tribunale di Catania. Così deciso, il 13/03/2026
udita la relazione svolta dal Consigliere Roberta Licci;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LV DO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catania assolveva SA ND EA dal reato di cui all'art. 391-ter, terzo comma, cod. pen. perché il fatto non sussiste. 2. Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso Corte di appello di Catania denunciando violazione di legge in relazione all'art. 391-ter cod. pen. Il Tribunale ha assolto l'imputato Penale Sent. Sez. 6 Num. 14469 Anno 2026 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: LICCI ROBERTA Data Udienza: 13/03/2026 affermando che la condotta di ricezione di un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni, implica, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che l'apparecchio sia dotato di una SIM, in quanto solo in questo caso il dispositivo presenta l'intrinseca idoneità ad effettuare comunicazioni telefoniche ed evidenziando che tale dotazione era assente nel caso di specie. Rileva il ricorrente che la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 391-tèr cod. pen. è fattispecie autonoma e punisce anche la mera ricezione di un apparecchio telefonico o di altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni in alternativa all'utilizzazione ed è dunque sufficiente ai fini della integrazione della condotta che l'agente qualificato, ovvero il detenuto, sia in possesso dell'apparecchio per averlo ricevuto, non rilevando la finalità della ricezione, né l'inserimento della SIM nell'apparecchio telefonico, non previsto dalla norma. Nel caso di specie, l'imputato aveva la disponibilità di due smartphone che costituiscono sia apparecchi telefonici sia dispositivi idonei ad effettuare comunicazioni, e la circostanza che egli detenesse anche il cavetto di alimentazione ne rafforza la potenzialità di immediato utilizzo. Peraltro, gli smartphone vengono utilizzati principalmente per comunicazioni (telefonate, chat, messaggi social, traffico internet) a mezzo di connessione Internet sovente attraverso connessione derivante (a mezzo bluetooth o WIFI) da altri dispositivi utilizzati come routers. 3. Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della procedura camerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Preliminarmente va affermata la legittimazione del Procuratore generale alla proposizione dell'odierno ricorso, da qualificarsi come ricorso ordinario per cassazione ex artt. 606, comma 2, e 608 cod. proc. pen. proposto in presenza "delle condizioni per presentare appello ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen.". Sul punto le Sezioni Unite, nell'affermare con sentenza n. 21716 del 23/02/2023, Rv. 284490-03, che "In tema di impugnazione della parte pubblica, in assenza delle condizioni per presentare appello ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., il procuratore generale non è legittimato a proporre ricorso immediato per cassazione ex art. 569 cod. proc. pen. né ricorso ordinario ai sensi fr 2 degli artt. 606, comma 2, e 608 cod. proc. pen.", hanno chiarito che la "legittimazione del procuratore generale a proporre appello avverso le sentenze di primo grado a seguito dell'acquiescenza del procuratore della Repubblica consegue alle intese o alle altre forme di coordinamento richieste dall'art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen. che impongono al procuratore generale di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni del procuratore della Repubblica in merito all'impugnazione della sentenza", precisando che, escluso ogni onere di prova o allegazione circa l'effettiva sussistenza di tali intese in relazione al singolo procedimento, è lo stesso procuratore generale che propone appello avverso una sentenza di primo grado che riconosce, assumendosi la relativa responsabilità ordinamentale, di avere esercitato il potere-dovere di coordinamento e di preliminare verifica assegnatogli dall'art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen., e indica così il proprio ufficio come legittimato ad impugnare ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen. Si può dunque concludere che, nel caso di specie, non sussistono dubbi in ordine alla legittimazione "soggettiva" del Procuratore generale ricorrente ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen. Si è inoltre in presenza di una sentenza "oggettivamente" inappellabile e dunque impugnabile dal Procuratore generale con ricorso ordinario ai sensi degli artt. 606 e 608 cod. proc. pen. Le Sezioni Unite, nella richiamata sentenza, hanno chiarito che l'interpretazione logico-sistematica delle suddette disposizioni induce fondatamente a ritenere che, nel riconoscere al Procuratore generale la legittimazione a proporre il ricorso per cassazione avverso la "sentenza inappellabile", il legislatore abbia inteso richiamare i casi nei quali è oggettiva la qualità della inappellabilità della sentenza, ossia quelli in cui il codice di rito esclude che l'Ufficio del pubblico ministero, in tutte le sue articolazioni, possa presentare appello contro una sentenza di primo grado. In queste ipotesi, sottolineano le Sezioni Unite, è pacifico che il Procuratore generale possa proporre contro la sentenza di primo grado ricorso per cassazione ordinario e, qualora la Corte di cassazione accolga il ricorso e disponga l'annullamento con rinvio, gli atti saranno trasmessi al giudice che ha emesso la sentenza in primo grado, giusta la previsione dell'art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. La sentenza impugnata con l'odierno ricorso rientra nella categoria delle sentenze inappellabili da parte dell'Ufficio del pubblico ministero ai sensi dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di sentenza di proscioglimento per uno dei reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2 cod. proc. pen. 3 3. Tanto premesso, la fondatezza dell'unico motivo di ricorso va affermata sulla base delle seguenti considerazioni. Il reato di cui all'art. 391-ter cod. pen. (Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti) è stato introdotto dall'art. 9 d. I. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, nell'ambito dei delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie. La norma prevede che, fuori dei casi disciplinati dall'art. 391-bis cod. pen. (Agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti a regime detentivo differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen. in elusione delle relative prescrizioni), chiunque indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni o comunque consente a costui l'uso indebito dei predetti strumenti o introduce in un istituto penitenziario uno dei predetti strumenti al fine di renderlo disponibile a una persona detenuta è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni (primo comma). Viene sanzionata nella medesima misura anche la condotta del detenuto che riceve o utilizza tale dispositivo, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato (terzo comma). Il secondo comma contempla, infine, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, l'ipotesi in cui il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense. Come già chiarito in precedenti pronunce di questa Corte, secondo quanto emerge dai lavori preparatori, l'introduzione di tale fattispecie criminosa risponde all'esigenza di contrastare le comunicazioni con l'esterno, diverse da quelle specificamente autorizzate, da parte dei detenuti sottoposti a regime detentivo ordinario. Individuata la ratio dell'intervento normativo nella necessità di fornire adeguata risposta all'endemico fenomeno dell'introduzione in carcere di apparecchi cellulari, essendo risultata non praticabile, sia da un punto di vista tecnico che economico, l'alternativa soluzione di attuare una "schermatura" degli istituti penitenziari, si è affermato che il bene giuridico tutelato dalla fattispecie in esame va individuato nell'esigenza di garantire l'effettività della pena detentiva e della custodia cautelare in carcere (cfr., in motivazione, Sez. 6, n. 42941 del 11/09/2024, Collalunga, Rv. 287262 - 01). Quanto alla struttura del reato, con riferimento al soggetto attivo, il primo comma della norma incriminatrice contempla un reato comune, che diventa proprio nella fattispecie aggravata commessa dal pubblico ufficiale, dall'incaricato di un pubblico servizio o da un soggetto che esercita la professione forense. Con riguardo all'elemento oggettivo, la norma è strutturata a più fattispecie, tra loro alternative. Il legislatore ha, infatti, tipizzato tre alternative condotte consistenti nel: 1) procurare a un detenuto «un apparecchio telefonico o altro dispositivo 4 idoneo ad effettuare comunicazioni»; 2) consentire «l'uso indebito» di tali strumenti;
3) introdurre in un istituto penitenziario uno dei predetti strumenti al fine renderlo disponibile a una persona detenuta. Simmetricamente alla previsione del primo comma, il terzo comma sanziona, inoltre, la condotta del detenuto che indebitamente (e dunque al di fuori dei casi in cui sia autorizzato) riceve o utilizza tali dispositivi. Con riferimento a tali condotte il reato si caratterizza come un reato proprio, mentre la disgiuntiva "o" vale a rendere punibile la condotta anche quando il detenuto non abbia effettivamente utilizzato il dispositivo ricevuto per effettuare comunicazioni, con ciò assicurandosi una anticipazione della tutela coerente con la ratio della norma. 4. Decisivo rilievo assume, ai fini della soluzione della questione posta con l'odierno ricorso, la premessa ermeneutica riguardante l'individuazione dell'oggetto delle condotte sanzionate. Con la citata sentenza Sez. 6 Collalunga, questa Corte è intervenuta sul tema della interpretazione della locuzione "apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni". Si è sul punto affermato che il termine "apparecchio telefonico" si riferisce ai dispositivi che consentono la comunicazione a distanza tra gli utilizzatori, quali, tra gli altri, i telefoni fissi, i telefoni mobili, gli smartphone e tutte le successive evoluzioni tecnologiche di tale strumento (ad es., in tempi recenti, i c.d. "criptofonini"), mentre, di converso, «la locuzione "altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni" si riferisce agli altri dispositivi, che, pur diversi dai primi, sono a questi accomunati dalla medesima destinazione funzionale». Si è precisato che tanto emerge «dalla struttura della norma che, attraverso la congiunzione disgiuntiva "o", prevede tali dispositivi, in alternativa agli apparecchi telefonici, quale oggetto delle condotte sanzionate» e che l'espressione "altri dispositivi idonei ad effettuare comunicazioni" risponde a «una esigenza di tecnica legislativa volta a ricomprendere in un'unica locuzione tutti i dispositivi diversi dagli apparecchi telefonici, sia attualmente disponibili sul mercato che frutto di una futura evoluzione tecnologica, che sono connotati dalla medesima destinazione funzionale, evitando, così, sia una pesante elencazione dei dispositivi vietati che continui interventi normativi di adattamento dell'oggetto delle condotte incriminate al progresso tecnologico». Si è così concluso che «un'interpretazione "letterale, teleologica e sistematica" della norma incriminatrice porti a circoscrivere l'oggetto delle condotte rilevanti ex art. 391-ter c.p. ai soli apparecchi telefonici o ad altri dispositivi intesi in senso unitario, con esclusione di singoli accessori» quale è stata ritenuta la sola scheda SIM, che può essere inserita all'interno sia di un telefono 5 cellulare che di altri dispositivi quali, tra gli altri, il tablet, il router portatile, e che neppure è indispensabile ai fini della comunicazione e/o navigazione internet «potendosi, ad esempio, accedere ad internet attraverso un telefono, un "tablet" o anche un "personal computer", condividendo la connessione alla rete con altro dispositivo munito di scheda SIM, attraverso la funzione di hotspot disponibile nelle impostazioni del singolo dispositivo mobile». La successiva decisione espressa da Sez. 6, n. 25746 del 13/05/2025, Moise, Rv. 288187, invece, ha affermato che nella disposizione di cui all'art. 391- ter cod. pen. «sono descritte condotte che hanno come alternativo oggetto materiale un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni, così che la stessa espressione utilizzata dal legislatore rende evidente che i due strumenti menzionati sono in correlazione e accomunati proprio per essere entrambi dotati di idoneità alla comunicazione», trae la conseguenza che il concetto di "dispositivi idonei ad effettuare comunicazioni", include anche gli apparecchi telefonici, che dunque «devono avere idoneità alla comunicazione», giungendo ad escludere la configurabilità del reato «nel caso di un apparecchio telefonico privo di scheda SIM e di batteria, in quanto l'idoneità del dispositivo ad effettuare comunicazioni costituisce requisito necessario della fattispecie» ed evidenziando che una diversa interpretazione «finirebbe per colpire condotte in concreto inoffensive». Si registra, ancora, una pressoché coeva decisione di questa Corte che ha dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza, il ricorso proposto avverso una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 391-ter cod. pen., in relazione ad una fattispecie in cui l'oggetto attribuito al ricorrente era un apparato cellulare, in quanto tale costituente "apparecchio telefonico" di cui all'art. 391-ter cod. pen., essendo inconferente che lo stesso fosse privo di batteria e scheda SIM (Sez. 7, Ordinanza n. 22243 del 26/05/2025, Abouzahid, n.m.). Da ultimo, è stato affermato che integra il delitto di cui all'art. 391-ter cod. pen. la condotta del detenuto che indebitamente riceve un apparecchio telefonico mobile privo del cavo di alimentazione, atteso che, in tal caso, non è preclusa in modo assoluto la possibilità di fare uso della "res". (Sez. 6, n. 4819 del 26/11/2025, dep. 2026, Demasi, Rv. 289329 - 01), ricordandosi, in motivazione, sul piano dell'offensività del reato, la necessità costituzionale di ricostruire in chiave interpretativa qualunque fattispecie penale in termini almeno di pericolo (dovendo il giudice di merito effettuare l'accertamento in concreto della sua sussistenza: tra le altre, Corte cost. n. 139 del 2023, che richiama Corte cost. n. 225 del 2008). 6 5. Ritiene questo Collegio che il giudizio di conformità al tipo deve attenersi strettamente alla previsione della fattispecie - così dovendosi condividere pienamente la estraneità ad essa della sola introduzione della componente accessoria costituita dalla SIM - e non può ricomprendere la necessità della compresenza di elementi accessori dello strumento considerato - quali la stessa SIM, la batteria o il cavo di alimentazione -, né - d'altra parte - deve essere sovrapposto a quello di concreta offensività del fatto. Deve essere ribadito, con Sez. 6 Collalunga, che la disgiuntiva posta fra le parole "apparecchio telefonico" e "altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni" esprime chiaramente che l'idoneità ad effettuare comunicazioni è caratteristica che il legislatore ha attribuito solo agli altri dispositivi, essendo per sua natura l'apparecchio telefonico uno strumento comunicativo, dovendosi condividere l'osservazione svolta dalla medesima decisione sulla tecnica legislativa adottata, volta a considerare le repentine evoluzioni tecnologiche in materia di strumenti di comunicazione. Va precisato che l'idoneità strutturale a effettuare le comunicazioni, essendo volta a designare l'oggetto tipico della condotta, individua comprensivamente la necessaria caratteristica della seconda classe di strumenti, di per sé connaturata invece alla prima categoria degli apparecchi telefonici di cui esprimerebbe pleonasticamente la natura, e - soprattutto - non introduce, quale elemento costitutivo della fattispecie, in relazione al suo oggetto, la necessità della immediata capacità operativa degli strumenti di comunicazione introdotti. La norma incriminatrice che prevede l'indebita ricezione da parte del detenuto di uno di tali strumenti, così delineati, individua la messa in pericolo del bene protetto - costituito dalla effettività della detenzione carceraria - prescindendo dalla contestuale capacità dello strumento di connessione alla rete, essendo prevista l'ulteriore e distinta condotta penalmente rilevante ricollegata all'uso degli strumenti di comunicazione. Diversa, ancora, è la questione che involge la necessità della intrinseca idoneità di tali strumenti alla comunicazione - esclusa nel caso di loro rottura o difetto di elementi strutturali dell'hardware - che si pone nel diverso ambito della offensività in concreto del fatto, il cui giudizio è rimesso al giudice di merito. La lettura ermeneutica che si sostiene, del resto, è del tutto consona al mutevole orizzonte tecnologico presupposto - come detto - dall'intervento legislativo, tenendo conto del fatto che la struttura e funzionalità intrinseche di un apparecchio telefonico non sono escluse dalla mancanza di un elemento accessorio quale è la scheda SIM, la cui presenza non esaurisce le potenzialità comunicative dei telefoni cellulari, soprattutto considerando quelli di ultima generazione, utilizzabili per l'invio, la ricezione, la trasmissione di dati e informazioni, e dunque 7 di comunicazioni, sia telefoniche che telematiche, anche se sprovvisti della relativa SIM, ad esempio in ragione dell'attivazione di una o più e -SIM (schede digitali costituite da microchip programmabili integrati direttamente negli smartphone, che eliminano la necessità di una scheda fisica, consentendo l'uso immediato della rete) o per mezzo del collegamento bluetooth ad una rete WI -FI oppure ad una rete messa a disposizione, anche involontariamente, da altri soggetti all'interno della casa circondariale. In questo senso si è, di recente, espressa questa Corte che, con sentenza pronunciata dalla Sez. 6 in data 12/03/2026 nel procedimento n. 41268/25 (cfr. notizia di decisione n. 3/2026) ha affermato il seguente principio di diritto "«integra gli estremi del delitto di cui all'art. 391-ter, terzo comma, cod. pen. l'indebita ricezione da parte del detenuto di un telefono cellulare, anche se privo della scheda SIM». 7. Nel caso di specie, all'odierno ricorrente è stato contestato il reato di cui all'art. 391-ter, terzo comma, cod. pen. per avere indebitamente ricevuto e detenuto, mentre era ristretto presso la casa circondariale di Catania, due dispositivi smartphone marca "Xiaomi Readme", sprovvisti di schede telefoniche, unitamente ad un cavetto di ricarica USB con relativo caricabatterie. Alla luce delle argomentazioni esposte ai punti che precedono, va esclusa la correttezza della ratio decidendi della sentenza impugnata, nella parte in cui ha assolto l'imputato muovendo dall'assunto che la condotta di ricezione di un apparecchio telefonico implichi necessariamente che l'apparecchio sia dotato di scheda SIM, nel caso di specie assente. La sentenza impugnata va, dunque, annullata, con rinvio per il giudizio al Tribunale di Catania.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio al Tribunale di Catania. Così deciso, il 13/03/2026