Sentenza 14 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2003, n. 7488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7488 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
AULA "A" 0 74 8 8/03 F REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 14550/2000 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Sergio Mattone Presidente Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. 16518 Cron. Consigliere Rep. Dott. Luciano Vigolo Ud. 11 feb- Celentano Consigliere Dott. Attilio braio 2003 Dott. Giovanni Amoroso Consigliere ha pronunciato la seguente: S ENTENZA sul ricorso proposto da: AS TA, CC IS, AC IC e, in qualità di eredi di RU AN, LL ZI, LL Giu- e LI AU seppe, LL EF, LL ON tutti elettivamente domici- liati in Roma, via Anapo n. 46, presso l'avv. Mario Farina che li rap- presenta e difende giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente do- miciliato in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, presso l'avv. Gu- 833 glielmo Frigenti che lo rappresenta e difende giusta delega in at- ti;
controricorrente avverso la sentenza n. 25336/99, decisa il 17 marzo 1999 e pubbli- cata il 30 novembre 1999, resa dal Tribunale di Roma nel procedi- mento n. 9415/95 R. G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 11 febbraio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; uditi gli avvocati S. Frigenti per i ricorrenti e G. Farina per il controricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 23 marzo 1993 AS TA, CC IS, AC IC, RU AN, assieme ad altri lavo- ratori che si sono acquietati alla pronunzia di appello, conveni vano in giudizio dinanzi al Pretore di Roma in funzione di Giudice del Lavoro il Comune di Roma, alle cui dipendenze prestavano ser- vizio quali portieri di stabili di proprietà dell'Amministrazione, al fine di ottenere il corrispettivo per il lavoro prestato nei giorni festivi, con restituzione di quanto indebitamente trattenu- to da parte datoriale. Con sentenza. in data 4 maggio - 13 giugno 1994, il Giudice adito respingeva la domanda. Interponevano appello gli attori e in esito il gravame veniva ri- 2 30 gettato con sentenza n. 25336/99 emessa in data 17 marzo 1999 novembre 1999 dal Tribunale di Roma. La decisione veniva così motivata, per quanto ancora rileva in questa sede, non essendovi censura in ordine al rigetto del motivo di appello attinente all'inesistenza della sentenza di primo grado siccome motivata con ripetizione degli argomenti adottati in altra pronuncia. Il Collegio di merito prendeva in esame la contrattazione collet- tiva ed osservava che la nomina di un sostituto del portiere tito- lare per i periodi di assenza rientra nelle facoltà del datore di lavoro e nell'ambito di tale facoltà 1'Amministrazione Comunale, d'accordo con le organizzazioni sindacali, aveva deliberato di far luogo ad una nuova regolamentazione del lavoro mediante la forma- zione di un gruppo di lavoro incaricato di svolgere le prestazioni del sostituto anche per i giorni festivi. L'eventuale attività prestata dai portieri, nei giorni festivi, al di fuori della partecipazione a tale gruppo, era quindi resa senza richiesta del datore di lavoro e non dava titolo al pagamento. Il Tribunale Osservava ancora che non era stata proposta azione di arricchimento ex art. 2041 cc. Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente non risulta notificata, propongono ricorso per cassazione AS TA, CC IS, AC IC e, in qualità di eredi di RU AN, LL ZI, Fan- tilli GI, LL EF, LL ON, con atto noti- 3 Λ ficato in data 30 giugno 2000, sulla base di due motivi. Il Comune di Roma resiste con controricorso notificato in data 11 novembre 2000. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione dell'art. 2077 cc. Si Osserva che la delibera adottata dal Comune, ancorché contrat- tata con le Organizzazioni Sindacali, introducendo di fatto una decurtazione della precedente retribuzione, introduce condizioni sfavorevoli al lavoratore, in violazione all'art. 2077 CC. Si OS- serva altresì che il contratto collettivo rinnovato dopo la deli- bera in esame, prevede ancora la figura del sostituto del portie- re e pertanto la delibera risulterebbe illegittima anche per vio- lazione della contrattazione collettiva. La doglianza non appare fondata. Non viene infatti censurata l'interpretazione del contratto col- lettivo accolta dal Tribunale, nel senso che lo stesso attribui- sce al datore di lavoro la facoltà discrezionale di assumere 0 me- no un sostituto del portiere, da retribuire a parte in caso di as- senza del titolare. Il Collegio di merito non indica gli estremi del contratto di ca- tegoria cui fa riferimento ma non vi sono ragioni per dubitare che la decisione, assunta nel marzo dell'anno 1999, si ricolleghi al contratto all'epoca vigente, rinnovato nell'anno 1998. D'altro 4 Л canto i ricorrenti non indicano eventuali modifiche intercorse fra successivi contratti e quindi l'interpretazione accolta dal Tribu- nale non può essere censurata in sede di legittimità, non risul- tando indicato, neppure per implicito, alcuno fra i criteri legali di interpretazione degli atti di autonomia privata eventualmente violato. Col secondo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione o falsa applicazione dell'art. 36 della Co- stituzione. Si Osserva che la retribuzione "di specifiche voci quali le maggiorazioni festive, domenicali e di riposo era necessaria al fine di garantire un compenso adeguato ai sensi dell'articolo suddetto". Da tale rilievo si trae la conclusione che la retribuzione corrisposta ad essi ricorrenti, decurtata de- gli importi sopra specificati, non appare proporzionata alla pre- stazione eseguita. La censura è palesemente contraddittoria: invero se la retribuzio- ne spettante in caso di normale prestazione lavorativa è inadegua- ta il rimedio non è certo quello di rendere più gravosi, pur se retribuiti a parte, gli obblighi del lavoratore;
se invece il la- voro festivo non viene in concreto accettato e retribuito non si può invocare il criterio di proporzionalità per richiederne il pa- gamento al solo scopo di meglio remunerare l'opera prestata nei giorni feriali. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle 5 spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Roma, 11 febbraio 2003 Mattan IL PRESIDENTE Albela IL CONSIGLIERE ESTENSORE Сине IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria 14 MAR 2003 IL CANCELLIERE rudne 6