Sentenza 28 gennaio 2009
Massime • 1
Le norme regolamentari, che hanno introdotto un regime più restrittivo dei colloqui visivi e telefonici nei confronti di detenuti e internati per reati previsti dall'art. 4 bis ord. pen., si applicano al condannato che, al momento dell'entrata in vigore di tali norme, non godeva di un trattamento di miglior favore per aver raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/2009, n. 5647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5647 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 28/01/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 353
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 024238/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IG NI, N. IL 20/06/1966;
avverso ORDINANZA del 05/06/2008 GIUD. SORVEGLIANZA di PAVIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Delehaye chiedeva l'annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
Il Magistrato di sorveglianza di Pavia respingeva il reclamo presentato da IO OV in relazione alla limitazione di colloqui telefonici e visivi osservando che la nuova normativa sulla limitazione dei colloqui per i detenuti per reati rientranti dell'art. 4 bis O.P. doveva applicarsi anche ai detenuti che fino al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina non avevano usufruito dei benefici, come per il IO che era sempre stato sottoposto al regime del 41 bis O.P.. Per quanto atteneva alla procedura della decisione del reclamo, osservava che la materia rientrava nell'ambito del procedimento disciplinato dagli artt. 14 ter e 69 O.P..
Avverso la decisione presentava ricorso il condannato e deduceva:
- violazione di legge in quanto il reclamo era stato deciso senza che fosse stato dato avviso al difensore di fiducia regolarmente nominato;
- vizio di motivazione in quanto la restrizione dei colloqui telefonici e visivi introdotta dal D.P.R. n. 230 del 2000, art. 39 poteva trovare applicazione solo per coloro che venivano condannati dopo l'entrata in vigore della legge e non per chi aveva scontato parte della pena in un regime più favorevole;
la circostanza che egli fosse stato sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis O.P. sospendeva il trattamento ordinario che però continuava ad essergli applicabile;
la decisione quindi violava il principio della irretroattività della legge meno favorevole;
- con motivi aggiunti ribadiva le medesime considerazioni. La Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. La questione processuale sollevata col primo motivo di ricorso è infondata in quanto dall'esame degli atti processuali è possibile ricavare che il magistrato di sorveglianza ha emesso regolare avviso di fissazione dell'udienza camerale per la discussione del reclamo in data 28 aprile 2008 nominando al condannato un difensore d'ufficio, avviso che è stato regolarmente notificato. Il condannato ha proceduto alla nomina del difensore di fiducia in data successiva e precisamente il 30 aprile e pertanto nessuna notifica era dovuta a detto difensore, essendo onere dell'interessato comunicare al proprio avvocato la data di svolgimento dell'udienza.
In merito all'applicabilità della nuova disciplina delle restrizioni anche ai detenuti condannati in un momento antecedente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 230 del 2000, deve rilevarsi che il divieto, conformemente ai principi fissati dalla Corte Costituzionale con le decisioni n. 306 del 1993, 445 del 1997, 137 del 1999 e 257 del 2006, opera solo nei confronti di coloro che al momento dell'entrata in vigore di tali disposizioni godevano di un trattamento di miglior favore, avendo già raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio concesso, mentre nel caso in questione il condannato, essendo stato sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis O.P., non aveva mai beneficiato del trattamento più favorevole e, pertanto, l'applicazione del nuovo regime non aveva interrotto alcun procedimento di rieducazione (Sez. 1, 21 novembre 2006, rv. 235595). Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2009