Sentenza 8 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/05/2026, n. 16546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16546 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
Testo completo
16546-26
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
EMANUELE DI LV
DA AL
DA IN
- Presidente -
RO UN
SC LU ND
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sent. n. sez. 252/2026 UP - 19/02/2026 R.G.N. 40098/2025
sul ricorso proposto dalla parte civile: AU AS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/06/2025 della Corte d'appello di Bologna.
nel procedimento a carico di: OU MO nato in [...] il [...]
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;
letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della decisione impugnata.
1
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bologna, con la decisione indicata in epigrafe, ha dichiarato la nullità della sentenza emessa dal Tribunale di Modena il 19 maggio 2022, con la quale l'imputato veniva dichiarato responsabile di lesioni colpose e condannato alla pena di EURO 250 multa, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile e alla rifusione delle spese. La Corte territoriale, all'udienza del 20 maggio 2025, ha rilevato la mancanza, agli atti, della prova dell'avvenuta citazione dell'imputato per il giudizio di primo grado e ha disposto rinvio al 27 giugno 2025 per l'acquisizione della documentazione afferente alla notifica. All'esito dell'acquisizione, la Corte di appello ha ricostruito che l'imputato aveva eletto domicilio in Modena, via Puccini n. 125, poi risultato inidoneo;
ha quindi rilevato che il decreto di citazione a giudizio per il primo grado non era stato notificato al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod.proc.pen., ma era stato consegnato dalla polizia giudiziaria alla moglie dell'imputato, indicata come "asseritamente convivente dell'imputato", presso la caserma dei Carabinieri. Pertanto, ritenuta questa modalità inidonea a realizzare la vocatio in ius (anche in considerazione della celebrazione del giudizio di primo grado in assenza dell'imputato), la Corte ha ravvisato il vizio come omessa citazione e lo ha qualificato come nullità assoluta e insanabile, dichiarando la nullità della sentenza di primo grado, con restituzione degli atti al giudice di primo grado.
2. La parte civile propone ricorso, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione del vizio come nullità assoluta. Sostiene che la citazione non sarebbe stata omessa, poiché l'atto risultava consegnato alla moglie convivente dell'imputato; assume inoltre che, al più, si verserebbe in unavnullità a regime intermedio non tempestivamente eccepita e, comunque, sanata per raggiungimento dello scopo, desunto dalla successiva nomina di un difensore di fiducia da parte dell'imputato. Il ricorso censura, infine, la ritenuta contraddittorietà della decisione impugnata in punto di valutazione della regolarità delle notifiche concernenti il giudizio di appello.
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento con rinvio della decisione impugnata.
2
:50
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso della parte civile è infondato. La Corte di appello ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado sul presupposto che, divenuto inidoneo il domicilio eletto dall'imputato, la notificazione del decreto di citazione a giudizio dovesse essere eseguita presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod.proc.pen., e che la notificazione in concreto effettuata dalla polizia giudiziaria mediante consegna di copia alla moglie dell'imputato presso la caserma dei Carabinieri non fosse idonea a realizzare la vocatio in lus, con conseguente configurabilità di una omessa citazione e di una nullità assoluta e insanabile ex art. 179 cod.proc.pen. Il ricorso contesta tale qualificazione, sostenendo che si tratterebbe, al più, di nullità a regime intermedio e che, comunque, la notifica avrebbe raggiunto lo
scopo.
2. In tema di notificazione della citazione dell'imputato, le Sezioni Unite hanno chiarito che, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato. In tali ipotesi la nullità è assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e, soprattutto, non è suscettibile di sanatoria. (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 07/01/2005, Rv. 229539-01). Le Sezioni Unite hanno, per converso, distinto l'ipotesi in cui la notificazione, benché viziata, sia stata eseguita secondo un modello astrattamente idoneo a veicolare la conoscenza dell'atto: in tal caso la nullità rientra tra quelle di ordine generale a regime intermedio (art. 178, lett. c), cod.proc.pen.) ed è soggetta ai termini di deduzione e alle sanatorie previste dal codice.
3. Nel caso in esame, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei criteri enunciati dalle Sezioni Unite. Dagli atti, come ricostruiti nella sentenza impugnata, risulta che il domicilio eletto dall'imputato era divenuto inidoneo;
in tale evenienza, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod.proc.pen., la notificazione della citazione per il giudizio avrebbe dovuto essere eseguita presso il difensore. La notificazione effettuata pacificamente avvenuta mediante consegna di copia alla moglie dell'imputato, "asseritamente convivente", presso la caserma dei Carabinieri - si colloca fuori dal modello legale previsto per l'ipotesi di inidoneità del domicilio eletto e presenta profili di radicale eccentricità tali da
3
t
comprometterne l'attitudine a realizzare la funzione propria della citazione, ossia la effettiva chiamata dell'imputato a giudizio. Va osservato in proposito che la regola dettata dall'art. 161, comma 4, cod.proc.pen. risponde all'esigenza di assicurare, quando il domicilio dichiarato o eletto non sia più utilizzabile per fatto riferibile all'imputato, una modalità di notificazione di sicura riferibilità mediante il difensore, così da garantire la conoscenza legale della citazione e la regolare instaurazione del contraddittorio. La consegna dell'atto in un luogo del tutto diverso (caserma) a un familiare, pur qualificatosi convivente, non può surrogare tale modello, perché priva la notificazione di quel collegamento tipico che il legislatore, in questa specifica evenienza, ha inteso presidiare. La successiva celebrazione del giudizio di primo grado in assenza dell'imputato, valorizzata dalla Corte territoriale, costituisce inoltre un dato coerente con la mancata realizzazione della chiamata a giudizio.
4. Non giova il richiamo del ricorrente alla regola del raggiungimento dello scopo desunto dalla successiva nomina di un difensore di fiducia. Da un lato, secondo Sezioni Unite, la conoscenza effettiva non può essere postulata in via presuntiva, ma deve emergere da elementi oggettivi, specie quando la modalità seguita è, come nella specie, eccentrica rispetto ai luoghi e ai soggetti tipici di notificazione;
dall'altro lato, una volta qualificata la patologia in termini di omessa citazione in senso sostanziale, la nullità assoluta prevista dall'art. 179 cod.proc.pen. non è suscettibile di sanatoria. La nomina fiduciaria, non accompagnata da dati univoci sull'avvenuta conoscenza del decreto di citazione e sulla possibilità di comparire, non vale quindi a degradare il vizio a nullità a regime intermedio e a sanarlo.
5. Ne consegue che la decisione impugnata, nell'affermare la sussistenza di una nullità assoluta e insanabile e nel disporre la restituzione degli atti al giudice di primo grado, non presenta le violazioni di legge denunciate. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 19/02/2026 Il Consigliere estensore Francesco Luigi Branda Anly Bunke DEPOSITATO IN CANCELLERIA agol. 8/5/2016
DZIAF
IL FUNZIONARIO GUDIZIARIO Dott.ssa Irene Calenda
Il Presidente, Emanuele Di Salvo