Cass. pen., sez. I, sentenza 29/10/2004, n. 43862
CASS
Sentenza 29 ottobre 2004

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, presieduta dal Dott. Gianvittore Fabbri, il 29 ottobre 2004. Le parti in causa erano un soggetto condannato per reati di associazione per delinquere e spaccio di sostanze stupefacenti, il quale aveva presentato ricorso contro un'ordinanza della Corte di Assise di Appello di Milano che aveva rigettato la sua istanza di applicazione dell'indulto. Il ricorrente sosteneva che l'indulto dovesse essere applicato al reato di detenzione e spaccio di hashish, argomentando che non si fosse verificata la recidiva ostativa al beneficio.

La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che, sebbene fosse possibile scindere i reati continuati per l'applicazione dell'indulto, il beneficio non poteva essere concesso a causa della condanna per il reato associativo, che si era protratto oltre il termine di efficacia dell'indulto. Il giudice ha sottolineato che la revocabilità del beneficio non dipendeva dalla separazione delle sentenze, ma dalla natura permanente del reato associativo, che escludeva la concessione dell'indulto. La Corte ha quindi confermato la decisione della Corte di Appello, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Massime1

Ai fini dell'applicazione dell'indulto il reato continuato deve essere scisso nei reati che lo compongono e nei vari episodi che attengono a ciascuno dei reati continuati, con la conseguente possibilità di applicazione del beneficio ai reati o agli episodi rientranti nel limite temporale di applicazione dell'indulto. (Fattispecie relativa ad indulto concesso con d.P.R. 394/90).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 29/10/2004, n. 43862
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43862
    Data del deposito : 29 ottobre 2004

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