Sentenza 29 ottobre 2004
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione dell'indulto il reato continuato deve essere scisso nei reati che lo compongono e nei vari episodi che attengono a ciascuno dei reati continuati, con la conseguente possibilità di applicazione del beneficio ai reati o agli episodi rientranti nel limite temporale di applicazione dell'indulto. (Fattispecie relativa ad indulto concesso con d.P.R. 394/90).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/10/2004, n. 43862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43862 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 29/10/2004
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 4187
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 009887/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AL IN N. IL 19/11/1962;
avverso ORDINANZA del 14/01/2004 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. FABBRI GIANVITTORE;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Galasso annullamento con rinvio;
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 14-1-2004 la Corte di Assise di Appello di Milano rigettava l'istanza di applicazione dell'indulto di cui al D.P.R. 394/1990 presentata da PA AN in relazione alla pena inflittagli con propria sentenza del 17-9-1999. La Corte, premesso che la predetta sentenza riguardava i reati, vincolati dalla continuazione, di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione e spaccio di ingenti quantitativi di cocaina e di hashish, osservava che il reato associativo e quello aggravato di spaccio di cocaina erano esclusi dal condono e che quello di detenzione e spaccio di hashish si era protratto dopo il termine di efficacia del provvedimento di clemenza e che, comunque, il beneficio del condono per il predetto reato sarebbe revocabile per effetto della condanna alla pena di anni tredici e mesi quattro di reclusione inflitta per il predetto reato associativo, commesso fino al 3 maggio 1994 e quindi entro i cinque anni dall'entrata in vigore del decreto di clemenza (24-12-1990).
Avverso la predetta ordinanza ricorre il PA, deducendo la violazione di legge e sostenendo che doveva essere applicato l'indulto al reato di detenzione e spaccio di hashish, previo scioglimento del cumulo e non essendosi verificata la recidiva ostativa al beneficio in base alla condanna per il reato associativo, in quanto contestuale a quella per il reato di detenzione e spaccio di hashish.
Il ricorso è infondato.
È vero che ai fini dell'applicazione dell'indulto il reato continuato deve essere scisso nei reati che lo compongono e nei vari episodi che attengono a ciascuno dei reati continuati, con la conseguente possibilità di applicazione del beneficio ai reati o agli episodi rientranti nel limite temporale di applicazione dell'indulto; tuttavia il beneficio è stato negato anche perché, se concesso, dovrebbe essere revocato, in conseguenza della condanna per il reato associativo, reato permanente protrattosi anche dopo il limite temporale di applicazione dell'indulto di cui al D.P.R. 394/1990. Ai fini della revocabilità non è richiesto che la pena inflitta per il reato commesso successivamente all'entrata in vigore dei decreto di clemenza sia applicata con sentenza diversa da quella che infligge la pena per la quale dovrebbe operare il condono. Per contro si osserva che se così fosse il condannato verrebbe a beneficiare della non revocabilità soltanto per il fatto di essere giudicato simultaneamente, anziché separatamente, per i vari reati commessi prima e dopo dell'entrata in vigore del decreto di clemenza. In senso contrario non appare conferente l'arresto giurisprudenziale citato dal difensore (Cass., 6^, 29-1-1988, dep. 8-8-1988, Galigiuri) affermando esso la non computabilità della condanna alla quale deve essere applicato l'indulto tra i precedenti ostativi alla concessione del beneficio nella sua interezza - e non la non computabilità della predetta condanna ai fini della revoca del beneficio - e in base alla lettera dell'art. 6 comma 3^ ultimo periodo del D.P.R. 865/1986, cioè con riferimento a un caso del tutto particolare e diverso da quello in esame e in forza di una specifica disposizione di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2004