Sentenza 17 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/07/2001, n. 9661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9661 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA1 966 1/0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE: Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Presidente R.G. N. 4233/98 - Rel. ONsigliere Cron.22263 Dott. Vincenzo MILEO Dott. Alberto SPANO' ONsigliere Rep . ONsigliere Ud. 24/01/01 Dott. Luciano VIGOLO Dott. Federico ROSELLI - ONsigliere- ha pronunciato la seguente 162 SENTENZA sul ricorso proposto da: RU FR, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati LOJODICE OSCAR, les LOJODICE NICOLA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati STARNONI 395 GIORGIO, PASSARO MARIO, giusta delega in calce alla -1- copia notificata del ricorso. - resistente con mandato avverso la sentenza n. 273/97 del Tribunale di BARI ' | depositata il 07/02/97 R.G.N. 1682/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/01 dal ONsigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Mile -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ricorso del 27 novembre 1990 RU ON RA chiedeva al Pretore di Bari la declaratoria di condanna dell'I.N.P.S. a riconfermargli l'assegno di invalidità riconosciutogli per il triennio 85 88 e negatogli per quello successivo. Resistente il convenuto, che contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva la C.T.U., ilreiezione , e disposta ed espletata giudice adito rigettava la domanda con sentenza del 6 aprile 1995. All'esito dell'appello proposto dal soccombente il Tribunale del luogo, acquisita nuova consulenza tecnica d'ufficio, riformava tale decisione con les pronuncia del 7 febbraio 1997, condannando مو 1'I.N.P.S. a corrispondere all'assicurato l'assegno preteso, ma а decorrere dall' 1 ottobre 1996, adeguandosi al parere espresso dal proprio ausiliare. Ritenevano giudici di merito che correttamente detto beneficio poteva essere concesSO a partire da tale data, in quanto, come evidenziato dal C.T.U. di secondo grado con logica valutazione dell'attuale riduzione della capacità 3 lavorativa del soggetto, valutabile al 60%, questa si sarebbe immediatamente aggravata, fino a raggiungere la soglia legale utile per ottenere il beneficio, in ipotesi di protrazione della usurante attività svolta dal RU correlata alla sua attuale situazione patologica. Avverso la sentenza l'assicurato ha proposto ricorso per cassazione ancorato ad un solo motivo;
l'Istituto ha depositato soltanto la procura. MOTIVI DELLA DECISIONE ON l'unico mezzo di impugnazione il ricorrente, denunciando genericamente omessa, insufficiente e falsa applicazione dell'art. 10 1 legge n. 222/84, ne R.D.L. 14 aprile 1949 e While nello svolgimento del specifica poi il contenuto ricorso, deducendo che il Tribunale ha errato nel non sentire a chiarimenti il proprio ausiliare, al fine di confermare ○ meno le conclusioni raggiunte dal C.T.U. di primo grado circa i profili usuranti dell'attività lavorativa espletata e le conseguenze negative del protrarsi della stessa;
laddove tali chiarimenti risultavano indispensabili per dedurne, eventualmente, l'attuale aggravamento in conseguenza dell'usura lavorativa, come del resto già diagnosticato in prime cure. 4 Il motivo è infondato per un triplice ordine di considerazioni. Va, anzitutto, Osservato al riguardo che la consulenza di appello, rinnovata proprio su istanza del RU ed alla quale motivatamente si è adeguato il tribunale, si è pronunciata inequivocabilmente sul punto oggetto della attuale impugnazione, avendo accertato in modo rigoroso sia l'attuale aggravamento delle condizioni di salute del soggetto (60% di invalidità), non idoneo di per sé ai fini pretesi dall'assicurato, sia il pericolo di un ulteriore loro aggravamento immediato in ipotesi di protrazione della usurante attività svolta dal predetto, al punto da ritenere rapidamente raggiungibile la soglia legale invalidante necessaria per il beneficio richiesto, ove il ricorrente avesse insistito nell'espletare le proprie mansioni. Di guisa che giustamente il giudice di merito non ha dato corso alla richiesta di chiarimenti, in quanto in sostanza l'ausiliare si era già pronunciato al riguardo, atteso che, sentenza impugnata,come da l'aggravamento diagnosticato dal consulente stato riscontrato all'atto dei propri accertamenti e dunque gli invocati chiarimenti non potevano in alcun modo 5 portare alla pretesa retrodatazione della erogazione dell'assegno; tanto più che la prognosi effettuata allo stato riguardava unicamente un futuro aggravamento ulteriore condizionato al perdurare dell'attività usurante del soggetto. Inoltre è da rilevare che, a fronte delle rigorose e logiche conclusioni del C.T.U. di appello, ancorate agli accertamenti approfonditi attuali e proiettate nel futuro, il RU non ha offerto validi elementi contrari a supporto della retrodatazione, ma si è limitatosua pretesa di unicamente a mere affermazioni con riferimento alla W ien consulenza di primo grado, peraltro non seguita dalla sentenza pretorile e rigorosamente smentita, dalle conclusioni raggiunteper quanto preced dall'ausiliare d'appello. Infine, va ribadito sul punto il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, secondo il quale rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione della opportunità di disporre indagini tecniche suppletive od integrative di quelle già espletate, di sentire а chiarimenti il consulente tecnico di ufficio, ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri 6 consulenti, e l'esercizio di tale potere (così come il mancato esercizio) non è censurabile in sede di legittimità, soprattutto qualora, come nella specie, dell'operato sia stato offerta adeguata contezza motivazionale (cfr., ex plurimis, Cass. n. 5777/1998). La sentenza impugnata, pertanto, non appare inficiata dai vizi di motivazione e dalle violazioni di legge prospettati nella censura;
per 1'effetto il ricorso va rigettato. Non si effettua alcuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, atteso che 1'I.N.P.S. ha depositato soltanto la né procura, senza resistere con controricorso, espletare alcuna attività defensionale. 0 1 A 3 . I S 3 T S D 5 R A ,
P.Q.M.
T A . O ' , L L N A L L S O E E 3 B D P 7 La Corte;
S I . I I 3 D S N N A G E T S Rigetta il ricorso. O S O A P D M & I Nulla per le spese relative al giudizio di A D S cassazione. Roma 24 gennaio 2001. il Presidente:Медічіно витором II ONs. estensore oveIl • IL CANCELLIER _ Depositata in Cancelleria Oggi, 17 LUG. 2001 I CANCELLIERE 7