Sentenza 11 dicembre 2002
Massime • 1
In materia di indennità di disoccupazione speciale non è previsto alcun meccanismo di adeguamento di siffatta indennità durante il periodo del suo godimento, e quindi ai lavoratori che la percepiscono non spettano gli aumenti dell'indennità di contingenza, la cui incidenza rileva all'esclusivo scopo di stabilire l'ammontare dell'indennità di disoccupazione al momento iniziale dell'insorgere del relativo diritto, nonché il tetto massimo erogabile ed il suo adeguamento con aggiornamento annuale ai sensi del terzo comma dell'art. 31 n. 33 del 1980.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/12/2002, n. 17662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17662 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO ETTORE - Presidente -
Dott. FIGURELLI DONATO - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS ALDO - Consigliere -
Dott. MAMMONE GIOVANNI - Consigliere -
Dott. DI LELLA RAFFAELE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da
CO CI, AS IA E RU ER rappresentati e difesi, per procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. Mariano Ferrante, già elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Carlo Izzo, in Via Giulio Cesare n. 14 - Roma ed ora dom.ti d'ufficio presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S., ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dagli avv.ti Giuseppe Fabiani, Umberto L. Picciotto e Vincenza Gorga giusta procura in calce al ricorso notificato, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Inps in Via Della Frezza n. 17 - Roma. - resistente con procura -
avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 575 del 15/6/1999 - R.G. 150/1995.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/7/2002 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Di Lella;
Udito l'avv.to Jeni per delega Fabiani;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Nola, depositato il 17/12/1991, i ricorrenti in epigrafe indicati, premesso di aver percepito la indennità di disoccupazione speciale a seguito della cessazione del loro rapporto di lavoro, si dolevano che l'Inps non aveva adeguato detta prestazione, tenendo conto dell'aumento della indennità di contingenza, così come previsto dall'art. 3 della legge n. 33 del 1980, e chiedevano la condanna dell'ente previdenziale alla corresponsione del suddetto adeguamento.
Il Pretore rigettava la domanda.
Il Tribunale di Nola, sull'appello proposto dagli emarginati lavoratori, confermava la sentenza pretoriale.
A fondamento della decisione il giudice del gravame osservava che l'art. 3 della legge n. 33 del 1980 non prevede alcun meccanismo di adeguamento del trattamento di disoccupazione erogato al lavoratore disoccupato, limitandosi ad individuare, attraverso la previsione dell'aumento annuale, determinato sulla base dell'aumento della indennità di contingenza maturata nell'anno precedente, l'adeguamento periodico del tetto massimo, all'interno del quale va erogata la indennità in questione.
Avverso tale pronuncia i lavoratori indicati in epigrafe propongono ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
L'Inps ha depositato procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso (violazione e falsa applicazione della legge n. 33 del 29 febbraio 1980), i ricorrenti sostengono che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 33 del 29 febbraio 1980, una volta determinato il trattamento di disoccupazione in misura pari all'80% della ultima retribuzione percepita, il relativo importo va adeguato, tenendo conto dell'aumento della contingenza intervenuto nell'anno precedente, sempre che l'importo così determinato risulti inferiore o pari al tetto massimo previsto dal legislatore.
Il ricorso non merita accoglimento.
L'art. 3 della legge n. 33 del 1980 dispone: "A decorrere dal 16 dicembre 1979 l'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, ed all'art. 10 della legge 6 agosto 1975, n. 427, è elevato dai due terzi all'ottanta per cento.
L'importo del trattamento di cui al comma precedente non può superare l'ammontare mensile di L. 600.000.
Con effetto dal 1^ gennaio di ciascun anno, compreso quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, detto importo massimo è aumentato in misura pari all'80 per cento dell'aumento dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti maturata nell'anno precedente".
Il legislatore, al primo comma, ha inteso garantire ai lavoratori che restano privi di occupazione una indennità di disoccupazione, di durata temporanea, pari all'80% della ultima retribuzione percepita. L'indennità, essendo prevista non già in cifra fissa, ma in misura proporzionale alla ultima retribuzione, garantisce ai lavoratori, per il periodo previsto, un emolumento di importo aggiornato e ragguagliato al valore retributivo per ultimo maturato. Al secondo comma il legislatore, con riferimento alle retribuzioni più elevate, ha disposto un limite massimo dell'ammontare della indennità di disoccupazione, fissandolo in lire 600.000 mensili. È evidente che la previsione di un limite in cifra fissa sarebbe risultato sfavorevole per i lavoratori, titolari delle retribuzioni più elevate, destinati a perdere la occupazione (ed a percepire la conseguente indennità) negli anni successivi alla introduzione della legge, e li avrebbe discriminati rispetto a quelli destinatari della disposizione del primo comma. Questi ultimi infatti avrebbero percepito una indennità rapportata ad un valore aggiornato, quale quello della ultima retribuzione percepita, mentre i secondi sarebbero risultati beneficiari di una indennità rapportata ad un importo fisso, determinato alla data di promulgazione della legge, e perciò soggetto a svalutarsi progressivamente.
Il legislatore (terzo comma) ha pertanto previsto, al fine di mantenere pressoché immutato il valore effettivo del tetto massimo, l'aggiornamento annuale dello stesso, attraverso un aumento pari all'80% della indennità di contingenza maturata ciascun anno. Se questa è la ratio della normativa in esame, ne consegue che i lavoratori che, come nel caso di specie, percepiscono la indennità di disoccupazione (in un ammontare inferiore al tetto massimo) calcolata sulla base di un valore aggiornato, e cioè in misura pari all'80% della ultima retribuzione percepita, non possono pretendere di usufruire degli aumenti della indennità di contingenza, la cui incidenza riguarda esclusivamente il limite di massimo valore che può assumere la indennità in questione, quando l'importo della stessa, calcolato ai sensi del primo comma, supera quel limite. Le disposizioni normative in esame non prevedono insomma, come ha ben osservato il giudice del gravame, alcun meccanismo di adeguamento della indennità di disoccupazione nel periodo limitato del suo godimento, ma riguardano esclusivamente la determinazione della indennità in questione al momento iniziale dell'insorgere del relativo diritto, nonché la previsione del tetto massimo erogabile ed il suo adeguamento (vedi, per quanto concerne la incidenza degli aumenti di contingenza sull'ammontare del "tetto massimo" della indennità di disoccupazione, Cass. n. 8432 dell'11 luglio 1992; Cass. n. 2125 del 5 maggio 1989).
Il ricorso va dunque rigettato.
Nessuna pronuncia sulle spese, non avendo l'Inps svolto attività defensionale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2002