Sentenza 12 dicembre 2014
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, il deposito del decreto di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno eseguito sette anni dopo la relativa decisione, assunta all'esito della celebrazione dell'udienza in camera di consiglio, comporta l'inesistenza della motivazione, tale da integrare il vizio di violazione di legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/2014, n. 17112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17112 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVINO Mariapia G. - Presidente - del 12/12/2014
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 1664
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - rel. Consigliere - N. 21340/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO VA NO N. IL 10/11/1954;
avverso il decreto n. 55/2005 CORTE APPELLO di MESSINA, del 01/02/2006;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. di a.s.r.. RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di TT NI AR propone ricorso per cassazione contro il decreto emesso dalla Corte d'Appello di Messina, in data 1 febbraio 2006, che confermava il provvedimento del Tribunale di Messina, del 27 ottobre 2008, di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di Piraino, per la durata di anni due, nonché l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende della somma di Euro 2500, a titolo di cauzione.
2. Avverso il decreto del Tribunale aveva presentato ricorso il difensore, contestando il giudizio di pericolosità sociale, fondato su elementi errati e inconsistenti ed evidenziando l'assenza di frequentazioni da parte del proposto con pregiudicati e l'esistenza di un reddito, tratto dall'attività di geometra e dall'impresa edile di cui lo stesso era titolare.
3. I motivi di impugnazione sono stati ritenuti infondati dalla Corte territoriale e contro tale decreto propone ricorso per cassazione il difensore del proposto lamentando:
- violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, in ordine all'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione, per assenza del profilo della pericolosità;
- violazione della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4 poiché il deposito del decreto in tempi non ragionevoli, comunque oltre modo superiori al termine di 30 giorni, ha determinato la violazione delle libertà costituzionalmente garantite e l'esplicazione delle diritto di difesa.
4. Con parere scritto del 26 giugno 2014 il Procuratore generale della Corte di Cassazione ha concluso per l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il decreto impugnato merita censura.
5. Con il primo motivo la difesa del proposto lamenta violazione di legge e assenza di motivazione o manifesta illogicità della stessa, rilevando che il decreto impugnato, depositato dopo oltre sette anni dalla celebrazione della udienza in camera di consiglio, si fondava su circostanze contenute nell'ordinanza di custodia cautelare, del tutto smentite dal successivo provvedimento del Tribunale del Riesame di Messina del 14 agosto 2003, che aveva escluso l'ipotesi di un contributo fornito dal proposto all'attività illecita espletata da QU MA, al fine di alterare gli esiti dei pubblici incanti. In particolare, l'ufficio della Procura aveva richiesto, in assenza di elementi utili, l'archiviazione della posizione del proposto. Pertanto, sulla base di una doverosa valutazione globale dell'intera personalità del soggetto e in considerazione della assenza di riscontri, il provvedimento non avrebbe dovuto essere emesso.
6. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge per assenza di motivazione per la mancata applicazione della L. n. 1423 del 1956, art. 4 per evidente violazione del termine di 30 giorni previsto dalla legge per la decisione della Corte d'Appello in materia.
7. Rileva questa Corte come sia noto che, in tema di procedimento di prevenzione, non sono deducibili, in sede di legittimità, i vizi di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente o presenti difetti tale da renderla meramente apparente o, sostanzialmente, inesistente, in quanto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità.
8. Il Procuratore generale nel parere del 26 giugno 2014, rileva che, nella vicenda in esame, anche in considerazione del notevole ritardo nel deposito del provvedimento impugnato, il decreto difetti di ogni valutazione delle circostanze relative al giudizio di r pericolosità sociale. Infatti, gli elementi di fatto posti a sostegno del giudizio di pericolosità, compendiati nell'ordinanza di custodia cautelare del GIP di Messina del 13 luglio 2004, emessa nell'ambito del procedimento cosiddetto EL (che evidenziavano una collaborazione dell'imputato nella attività di alterazione degli esiti dei pubblici incanti), sono stati ampiamente smentiti dall'ordinanza del Tribunale del Riesame di Messina del 14 agosto 2003, che ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare. Pertanto, è possibile affermare che, nel provvedimento impugnato, difettavano i requisiti minimi di coerenza e di completezza della motivazione riguardo all'esistenza di fatti e situazioni che vedrebbero il ricorrente come protagonista di i rapporti illeciti con alcuni esponenti di una associazione criminale.
9. La Corte ritiene di condividere tali valutazioni, dovendosi ritenere che un decreto emesso dopo oltre sette anni dalla data della decisione, sostanzialmente non possa essere considerato la motivazione di quel provvedimento, tenuto conto che la decisione ha a oggetto l'affermazione della pericolosità sociale del proposto, ancorata ai gravi indizi contenuti in una ordinanza cautelare. 10. Ricorrendo l'ipotesi di motivazione sostanzialmente inesistente, tale da integrare il denunciato vizio di legge, s'impone la pronunzia di annullamento senza rinvio, in considerazione, peraltro, dell'integrale decorso del termine di due anni della misura di prevenzione.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, il provvedimento impugnato. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2015