Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/2026, n. 9442
CASS
Sentenza 11 marzo 2026

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  • Accolto
    Errata applicazione dell'ipotesi aggravata di maltrattamenti

    La Corte Suprema di Cassazione ha ritenuto che, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente al momento dei fatti, la genitorialità condivisa, in assenza di matrimonio o convivenza more uxorio, non integra un rapporto familiare rilevante ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia. La modifica legislativa successiva è irrilevante in quanto in malam partem.

  • Accolto
    Responsabilità per lesioni

    La Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato con riferimento al fatto contestato ai sensi degli artt. 582 e 585 cod. pen.

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La Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, ha esaminato il ricorso proposto da un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la sua condanna per maltrattamenti assistiti e lesioni aggravate nei confronti dell'ex compagna. L'imputato, tramite il proprio difensore, aveva sollevato quattro motivi di ricorso. Il primo motivo lamentava un vizio di motivazione per errata interpretazione delle prove, contestando la ritenuta credibilità della persona offesa e la contraddittoria ricostruzione dei fatti, in particolare riguardo all'episodio del lancio del telefono e alle aggressioni fisiche, evidenziando discrepanze tra le dichiarazioni della persona offesa, quelle delle guardie urbane intervenute e la versione dell'imputato. Il secondo motivo censurava l'errata applicazione dell'ipotesi aggravata di maltrattamenti, sostenendo che i fatti contestati, verificatisi dopo la cessazione della convivenza e caratterizzati da dolo d'impeto e occasionalità, non potessero configurare il reato di maltrattamenti in famiglia, né tantomeno l'aggravante dei maltrattamenti assistiti, data la sporadicità della presenza del minore. Il terzo motivo denunciava l'errata applicazione dell'art. 133 c.p. per mancata considerazione di circostanze attenuanti e per una non corretta valutazione della personalità dell'imputato e dei principi in tema di continuazione dei reati. Infine, il quarto motivo invocava l'inosservanza dell'art. 521 c.p.p. e vizio di motivazione in ordine alla riqualificazione del titolo di reato, lamentando la mancata risposta dei giudici di merito alla richiesta di riqualificazione e la carenza di spiegazioni sulla differenza tra i reati contestati e quelli di molestia o minaccia grave.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, sebbene per ragioni attinenti all'errata qualificazione giuridica del fatto, dichiarando la fondatezza del secondo motivo, seppur in parte. In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che, ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), la giurisprudenza di legittimità, a seguito del monito della Corte Costituzionale, si è nettamente orientata nel senso dell'irrilevanza dei vincoli di filiazione in assenza di un rapporto di coniugio o di convivenza more uxorio. Pertanto, le condotte contestate, realizzate interamente dopo la cessazione della convivenza e caratterizzate da occasionalità, non potevano integrare il reato di maltrattamenti in famiglia. La Corte ha precisato che la recente modifica legislativa (legge n. 181/2025) che ha esteso la fattispecie ai non conviventi legati da vincoli di filiazione è irrilevante in quanto successiva ai fatti e in malam partem. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al fatto contestato ai sensi dell'art. 572 c.p., con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio volto a verificare l'eventuale sussistenza di differenti ipotesi delittuose, quali gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.), ogni ulteriore deduzione essendo assorbita. È stata invece dichiarata l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della responsabilità penale per le contestate lesioni, ai sensi degli artt. 582 e 585 c.p.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/2026, n. 9442
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9442
    Data del deposito : 11 marzo 2026

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