Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/2026, n. 9442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9442 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
Testo completo
09442-26
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio Qa richiesta di parte imposto dalla legge
Composta da:
CO AP BE LI
- Presidente -
PE ND
TT Di IO
- Relatrice -
ND LE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sent. n. sez. 351/2026 PU - 25/02/2026 R.G.N. 38969/2025
sul ricorso proposto da
TA IO, nato il [...], a [...]
avverso la sentenza del 26/05/2025 della Corte d'appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera TT Di IO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Paolo ND Maria Fiore, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna dell'imputato per maltrattamenti assistiti e lesioni aggravate, nei confronti della ex compagna.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso IO TA, per il tramite dell'Avvocato Gerardo Parisi, deducendo i seguenti quattro motivi.
2.1. Vizio di motivazione in rapporto alla errata interpretazione delle prove. La ritenuta credibilità soggettiva della persona offesa si è tradotta nell'inserimento di un'informazione che non esiste nel processo, conducendo ad un risultato probatorio diverso da quello acquisito attraverso le dichiarazioni della parte offesa, erroneamente ritenute credibili, e delle tre guardie urbane intervenute al momento della condotta presuntivamente tenuta il 3 maggio 2022. Infatti, la Corte d'appello, dapprima, ha affermato che in quell'occasione, l'imputato si diede appuntamento con la persona offesa in un parco per incontrare il figlio, la ingiuriò e successivamente la percosse con uno schiaffo e con un calcio alla gamba, tutto ciò "dopo aver gettato nel laghetto il telefono della compagna, precludendole la possibilità di allertare i Carabinieri;
poi, nello screditare le dichiarazioni dell'imputato - il quale, in modo più coerente, aveva negato di averla mai aggredito-, ha scritto che le tre vigilanti non esclusero categoricamente che la persona offesa avesse subito violenza, ma riportarono il solo segmento fattuale caduto sotto la loro diretta percezione, e cioè riferirono di aver assistito al momento in cui TA strappava il telefono di mano alla persona offesa e questa si avvicinava loro, in cerca di aiuto. Di conseguenza, non soltanto le tre vigilanti parlarono esclusivamente delle ingiurie e nessuna delle aggressioni fisiche come avrebbero potuto fare, anche solo de relato rispetto alla persona offesa (riferirono, anzi, che, quando la donna andò in escandescenze, l'imputato le gridò che non le stava facendo nulla) -, ma la motivazione è anche contraddittoria nella misura in cui dapprima ha anteposto il lancio del telefonino all'aggressione e poi ha lasciato intendere che tale lancio si fosse verificato, invece, dopo.
2.2. Errata applicazione dell'ipotesi aggravata di maltrattamenti. La Corte ha evidenziato come, seppure la messaggistica whatsapp documentata in atti si riferisca ad un momento successivo alla cessazione del rapporto di convivenza con la ex convivente, i comportamenti, ripetuti in più occasioni nel corso della medesima giornata, configurerebbero maltrattamenti, peraltro assistiti, collocandosi nel quadro di una condotta realizzata anche durante la convivenza. Ma la ricostruzione dei fatti emersa a seguito di istruttoria dibattimentale non suffraga l'ipotesi accusatoria, dal momento che il solo episodio di aggressione avvenuto nel parco, in un momento in cui peraltro la convivenza era cessata, non può denotare un sistema di sopraffazione. Dei maltrattamenti difettano, infatti, sia l'abitualità delle condotte sia il dolo dei maltrattamenti, che presuppone la finalizzazione degli insulti, prepotenze,
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violenze ecc. all'umiliazione della persona offesa, così da renderne penosa l'esistenza: laddove, nel caso di specie, gli episodi furono occasionali e sostenuti da dolo d'impeto. Ancora, la recente giurisprudenza di legittimità ha richiesto la coabitazione quale presupposto dei maltrattamenti in famiglia, ritenendo necessario che la relazione sia espressione di un rapporto di solidarietà, condivisione di vita e continuità di abitazione, e precisando che una diversa interpretazione della fattispecie incorrerebbe nel divieto di analogia in malam partem della fattispecie. Infine, la mancanza di una relazione stabile e la sporadicità degli episodi maltrattanti porta ad escludere pure l'ipotesi aggravata (maltrattamenti assistiti), non sorreggendo la prova dell'offesa al minore. D'altronde, dalla sentenza impugnata emerge la presenza del minore, in piccolissima età, soltanto in occasione dell'episodio avvenuto nel parco, sicché erra la Corte di appello quando ritiene sufficiente, ai fini dell'aggravante, che il minore abbia assistito a tale unico episodio, richiamando, a sostegno di tale tesi, una giurisprudenza oramai superata.
2.3 Errata applicazione dell'art. 133 cod. pen. La Corte d'appello non ha considerato circostanze che avrebbero condotto ad una pena più lieve, quali la personalità dell'imputato, incensurato, e il fatto che i suoi comportamenti erano stati indotti dall'attrito nella coppia, circostanza inidonea ad indiziare la capacità a delinquere invece erroneamente ritenuta dai Giudici di merito, oltre a non aver fatto corretta applicazione dei principi in tema di continuazione dei reati.
2.4. Inosservanza dell'art. 521 cod. proc. pen.; vizio di motivazione in ordine alla riqualificazione del titolo di reato e nullità della sentenza. I Giudici di merito non hanno risposto alla richiesta di riqualificare il reato e non hanno spiegato la differenza tra il reato e/o i reati contestati e quelli di molestia e/o minaccia grave.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, sebbene per ragioni solo accennate nel contesto del secondo motivo (sulla configurabilità dell'ipotesi aggravata) ma attinenti all'errata qualificazione giuridica del fatto, come tale rilevabile in questa sede.
2. Va premesso che i maltrattamenti assistiti sono stati contestati in relazione al periodo che va dal maggio 2022 sino al 4 marzo 2023 e che, sebbene a titolo esemplificativo, nel capo di imputazione, sono fatti consistere in: un episodio di lesioni, verificatosi all'interno di un parco, in data 3 maggio 2022, per cui si
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procedette dapprincipio separatamente;
minacce, molestie, ingiurie, e in genere condotte persecutorie, in particolare realizzate mediante insistenti telefonate anche in orari notturni, e messaggistica whatsapp, nel periodo successivo alla separazione dei due.
3. Ciò detto, il primo motivo, sebbene in termini poco chiari, censura la logicità della motivazione là dove i Giudici di secondo grado hanno reputato credibile la persona offesa, piuttosto che l'imputato, ricostruendo in modo contraddittorio lo svolgimento accadimentale e in particolare affermando, in un punto, che il lancio del telefonino segui e, in un altro punto, che precedette le lesioni inferte alla donna.
3.1. La questione troverebbe, invero, agevole replica. Infatti, al di là di quanto riferito dalla persona offesa e recepito in sentenza, lesioni ci furono, visto che - come si desume dalla sentenza impugnata - furono refertate dai sanitari, sicché la rilevata discrasia cronologica appare, per un verso, riconducibile ad un'imprecisione materiale;
per altro verso, irrilevante ai fini della tenuta della motivazione.
3.2. Il punto è un altro, ed ha piuttosto a che fare come già accennato - con la qualificazione giuridica del fatto, posto che le condotte risultano tutte realizzate dopo la cessazione della convivenza tra i due partner.
3.4. Non si nega che, secondo un orientamento, recepito nella sentenza impugnata, il reato di maltrattamenti fosse ritenuto configurabile in situazione di condivisa genitorialità, anche in assenza di convivenza, a condizione che la filiazione non fosse stata un evento meramente occasionale ma si fosse quantomeno instaurata una relazione sentimentale, ancorché non più attuale, tale da ingenerare l'aspettativa di un vincolo di solidarietà personale, autonomo rispetto al doveri connessi alla filiazione (Sez. 6, n. 37628 del 25/06/2019, C., Rv. 276697). Né che tale tesi sia stata sporadicamente ribadita anche in tempi più recenti (vd. Sez. 2, n. 43846 del 29/09/2023, V., Rv. 285330).
3.5. La posizione affatto dominante nell'attuale giurisprudenza di legittimità è, però, di segno diverso. Ilmutamento fu indotto dall'intervento della Corte costituzionale che, sebbene con una sentenza di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 98 del 2021), ha sollecitato l'interprete ad una lettura della disposizione (la quale parlava soltanto di «persona della famiglia o comunque convivente») dalla Consulta stessa ritenuta più aderente alla littera legis e tale da fugare surrettizie interpretazioni analogiche in malam partem.
Per effetto di tale monito, la giurisprudenza di questa Corte si è così nettamente orientata nel senso dell'irrilevanza, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 572 cod. pen., dei vincoli di filiazione (v., tra le tante, Sez. 6,
n. 294 del 14/11/2025,
n. 29928 del 29/05/2025,
dep.
2026,
Liberale,
Rv. 289121; Rv. 288417;
Sez. 6,
Sez. 6,
n. 26263 del 30/05/2024, N., Rv. 28676), chiarendo che gli obblighi di formazione e di mantenimento dei figli previsti, a carico dei genitori, dall'art. 337-ter, cod. civ. non determinano l'insorgere di un rapporto reciproco fra questi ultimi, essendo il figlio in comune l'unico soggetto interessato. In sintesi, sulla base del "diritto vivente" al momento dei fatti oggetto del presente procedimento, la genitorialità condivisa, in mancanza di un rapporto di coniugio e a fronte della cessazione della convivenza, non avrebbe potuto integrare un rapporto "familiare" rilevante ai fini della configurabilità del reato.
3.6. Per completezza, è opportuno altresì precisare che, di qui a poco, un'ulteriore svolta sarà impressa al corso della giurisprudenza, questa volta, dal legislatore, dal momento che la legge 2 dicembre 2025, n. 181, ha interpolato il testo dell'art. 572 cod. pen. aggiungendovi la locuzione ovvero non più convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione (e con ciò positivizzando il superato orientamento di legittimità). Ma tale modifica è irrilevante in questa sede, stanti i principi in tema di successione di leggi penali nel tempo (art. 2 cod. pen.), vieppiù considerato che la modifica sarebbe in malam partem.
3.7. Tirando le fila del discorso, con riguardo al caso di specie, deve concludersi come, ai fini della sussistenza dei maltrattamenti in famiglia, le condotte sempre che plurime ed abituali avrebbero dovuto essere realizzate nella persistenza di un vincolo formale di matrimonio oppure di una convivenza more uxorio: condizioni che, per l'intero periodo in contestazione (da maggio 2022 al 4 marzo 2023), risultano, invece, mancare.
4. Dal momento che la non configurabilità del delitto di maltrattamenti non preclude l'eventuale integrazione di differenti ipotesi delittuose (quali gli atti persecutori di cui all'art. 612-bis cod. pen.), si impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice dell'appello per nuovo giudizio, volto a verificare la sussistenza dei relativi elementi costitutivi, ogni ulteriore deduzione essendo assorbita, e ferma restando l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato con riferimento alle contestate lesioni.
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P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al fatto contestato ai sensi dell'art. 572 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato con riferimento al fatto contestato ai sensi degli artt. 582 e 585 cod. pen.
Così deciso il 25/02/2026
Il Consigliere estensore TT Di IO
Il Presidente CO AP
Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativ degli interessati riportati in sentenza.
Il Presidente
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 11 MAR 2026 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dousseppina Cirimele
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