Sentenza 13 novembre 2003
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo, costituisce condizione legittimante il provvedimento cautelare la circostanza che il bene assoggettato a sequestro si trovi in rapporto di necessaria correlazione con la commissione del reato, nel senso che non è sufficiente che esso sia stato in qualche modo utilizzato per porre in essere il fatto illecito, ma occorre che rappresenti un mezzo indispensabile per l'attuazione e la protrazione della condotta criminosa. (Nella specie, la Corte ha ritenuto illegittimo il sequestro di un immobile, la cui motivazione non chiariva se esso fosse stato il mezzo con il quale il reato era stato commesso, ovvero ne costituiva il prodotto, il profitto o il prezzo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/11/2003, n. 3619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3619 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 13/11/2003
1. Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 1736
3. Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 024839/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CC AO, N. IL 19/02/1952;
2) CC IA, N. IL 07/02/1980;
3) CC ES, N. IL 25/06/1978;
avverso ordinanza del 24/03/2003 TRIB. LIBERTÀ di TERAMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Fumo Maurizio;
sentito il P.G. nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Delehaye E. che ha chiesto rigettarsi i ricorsi;
sentito il difensore avv. P. Spinelli, che, illustrando i motivi dei ricorsi, ne ha chiesto l'accoglimento;
OSSERVA QUANTO SEGUE
Il TdR di Teramo, con l'ordinanza impugnata, ha rigettato il ricorso proposto da TI OL, NN e ES avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. presso quel medesimo Tribunale in data 21.2.2003 ed avente ad oggetto immobili in Tortoreto e Giulianova.
Ricorrono gli interessati e, con motivo unico, deducono violazione ed erronea applicazione di legge. Osservano che nel provvedimento cautelare si afferma che i beni di cui sopra sono stati acquisiti a seguito di una regolare transazione economica e dunque contro esborso di denaro, anche se poi si aggiunge che a tanto i TI sarebbero stati "costretti" dalla necessità di tornare in possesso dei loro beni, acquistandoli tramite la EDILSTANDA srl, che ebbe a partecipare all'asta nell'ambito della procedura fallimentare della CAST srl. Sulla base di tale dato di fatto, il TdR sostiene che il funus commissi delicti sarebbe evidente. Immotivatamente poi i giudici de libertate affermano trattarsi di un'operazione di finanziamento tutt'altro che chiara, pur ammettendo, come si è visto, che essa era del tutto lecita.
Si afferma inoltre che gli immobili in questione sarebbero stati utilizzati per effettuare una compravendita "verosimilmente" inesistente, senza altra spiegazione in merito e senza esplicitare alcuna regola di giudizio. D'altronde, il fenomeno della interposizione di persona non è, di per sè, penalmente rilevante. Nè si comprende quale sia l'illecito che la misura cautelare sarebbe destinata ad impedire. In pratica il TdR, sulla mera probabilità che la libera disponibilità dei beni in sequestro possa aggravare o protrarre le conseguenze di un reato non specificato, ha confermato il sequestro. Nè è dato comprendere in base a quali elementi è stato ravvisato il pericolo. Invero, il rapporto di strumentalità tra res e reato deve essere essenziale e non meramente occasionale, per evitare di allargare a dismisura il concetto di sequestrabilità, poiché l'istituto del sequestro preventivo non può sacrificare indiscriminatamente i diritti patrimoniali dei cittadini. Per tali ragioni è stato ritenuto contra legem il sequestro preventivo di un immobile, qualora esso non rappresenti ne' la cosa con la quale il reato è stato commesso, ne' quella che ne costituisce il prodotto, il profitto o il prezzo. Il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorso è fondato.
Il provvedimento impugnato non chiarisce in cosa consista il pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato, pericolo che il sequestro preventivo dovrebbe scongiurare.
Trattandosi, per altro, di un immobile, vale a dire di un bene il cui utilizzo può essere "piegato" a disparate funzioni, appare necessario che l'AG procedente chiarisca se esso sia stato mezzo con il quale il reato è stato commesso, ovvero se ne costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo (ASN 199001463-RV 184267 + Cass. sez. 3^, Martino, dep. 21.3.1997). Ed invero condizione legittimante dell'assoggettamento di una cosa al sequestro preventivo è che la cosa in questione si trovi in rapporto di necessaria correlazione con la commissione del reato, nel senso che non basta che essa sia stata in qualche modo utilizzata per porre in essere il fatto illecito, ma occorre che rappresenti un mezzo indispensabile per l'attuazione o la protrazione della condotta criminosa (ASN 199404648-RV 196087). In realtà, nel caso di specie, la motivazione esibita dal Collegio cautelare genera assoluta confusione in ordine alle vicende societarie che ricostruisce ed espone, affermando che la misura cautelare reale è finalizzata ad imporre cautela su beni pertinenti al reato, senza specificare il fondamento di tale pertinenza ed assimilando, senza adeguatamente motivare, un'operazione di acquisto, apparentemente regolare, ad altre operazioni societarie. Conseguentemente il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per nuovo esame al medesimo giudice, il quale farà applicazione dei principi di diritto sopra indicati.
P.Q.M.
la Corte annulla l'impugnato provvedimento con rinvio al tribunale di Teramo per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 novembre 2003. Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2004