Sentenza 8 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/2003, n. 12005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12005 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2003 |
Testo completo
AULA "A" 3 /0 1 2005 REPUBBLIC ELAGO ITALIANO R.G.N. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1594/2001 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. NZ Mileo Presidente Cron 25887 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Luciano Vigolo Consigliere Ud. 26 feb- De Matteis Consigliere Dott. Aldo braio 2003 Dott. Saverio Toffoli Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ET IN, in proprio e in qualità di legale rappresen- tante della ditta F.LI ET NT e NZ S.n.c., elet- tivamente domiciliato in Agrigento, via Plebis Rea n. 66, presso l'avv. A. M. Cremona che lo rappresenta e difende giusta delega in at- ti ricorrente 1221
contro
Ispettorato Provinciale del Lavoro (ora Direzione Provinciale del La- voro) di Agrigento intimato avverso la sentenza n. 370/2000, decisa e pubblicata il 17 maggio 2000, resa dal Tribunale di Agrigento nel procedimento n. 15/97 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 febbraio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'Angelo, ha concluso per l'accoglimento del ricor- so;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con separati ricorsi al Giudice del Lavoro di Agrigento, ET IN proponeva opposizione avverso ordinanze dell'Ispettorato del Lavoro di quella Città, con le quali venivano applicate san- zioni amministrative per irregolare assunzione di un dipendente. I relativi procedimenti venivano riuniti e decisi con la sentenza 370/2000 del Tribunale di Agrigento in composizione monocrati- n. con la quale le opposizioni venivano rigettate. ca, La decisione veniva così testualmente motivata. "Stessa parte processuale (il ricorrente, nota dell'estensore] a sostegno delle proprie tesi difensive nell'ambito della memoria di 3M costituzione del 25.01.2000, ha escluso la presenza di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato tra la Ditta F.LI ET Anto- nino e IC S.n.c. e LO LO;
tali circostanze sono sta- te riscontrate dalla dichiarazione resa da ET IN all'udienza del 5 febbraio 1998 e dalle testimonianze riferite da 2 AM IN, BR LO ed infine dallo stesso LO Ca- logero all'udienza del 23.04.98; tuttavia con comunicazione del 21.04.95 LO LO confermava l'esistenza di un accordo per ritornare al proprio posto di lavoro. Per effetto di quest'ultima considerazione l'opposizione proposta non merita accoglimento." Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente non risulta notificata, propone ricorso per cas- sazione il ET IN con atto notificato in data 17 gen- naio 2001, sulla base di sette motivi. L'Ispettorato del Lavoro di Agrigento è rimasto intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i sette motivi, da esaminarsi congiuntamente atteso che trat- tasi piuttosto di argomenti portati a sostegno di un'unica censu- ra, si denuncia con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vi- zio di motivazione, sotto vari profili attinenti alla valutazione delle risultanze processuali. La censura è fondata. Invero nella denunciata sentenza si dà atto che la tesi difensiva è avvalorata da due testimoni, che si devono considerare come in- differenti non essendo avanzato alcun rilievo al riguardo, e dallo aveva provocato l'indagine svolta stesso denunciante che dall'Ispettorato, sentito nel corso del giudizio di opposizione. Si rileva che lo stesso denunciante, con precedente dichiarazione, aveva confermato "l'esistenza di un accordo per ritornare al pro- 3 Л prio posto di lavoro". Si conclude quindi per l'infondatezza dell'opposizione, senza in- dicare le ragioni per cui una comunicazione risalente nel tempo, fra l'altro dal significato, per quanto viene riferito, non del tutto univoco, dovrebbe essere più credibile della testimonianza resa dalla stessa parte con tutte le garanzie del procedimento ci- vile e confermata da due testimoni. Si impone pertanto la cassazione dell'impugnata sentenza con rin- vio, per nuovo esame del materiale probatorio e in particolare va- lutazione della credibilità dell'una o dell'altra versione offerta dal LO LO e del preciso significato delle espressioni usate dal medesimo, allo stesso Tribunale di Agrigento. Appare opportuno demandare a detto giudice anche la pronuncia sul- le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte : Accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese Tribuna- IL CANCELLIERE le di Agrigento. Depositate in Cancelleria Roma, 26 febbraio 2003 IL PRESIDENTE NZ M illo E M AGO. 2003 E R oggi, P U S CANCELLIERE ревила до IL CONSIGLIERE ESTENSORE POSTA BOLLO, DIDA OGNI SPESA, TASSA R TO AI SENSI DELL'ART. 10 LLA LEGGE 11-8-73 N. 533