Sentenza 2 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2002, n. 11543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11543 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 1 543/02 LA CORTE SUPREMA Oggetto dario,хашо SEZ ONE T RZA exer contrattuale Composta dagli Ill.mr Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6195/99 Dott. Angelo GIULIANO Presidente 7632/99 Dott. Italo PURCARO Consigliere Cron.29151 Dott. Fabio MAZZA Rel. Consigliere Rep. 3040 Dott. Ennio MALZONE Consigliere - Ud. 18/03/02 Dott. LB TALEVI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: IL AN SRL, corrente in persona dell'Avv. Lorieri Gianfranco, LORIERI GABRIELLA in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MERULANA 234, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPE presso lo studio dell'avvocato BOLOGNA GIULIANO, che li Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE difende unitamente all'avvocato BRONDI GIACOMO, giusta dal Sig. per diritu delega in atti;
110-3 AGO 2007 RE ricorrenti -
contro
AT ALBERTO, FLORA VED AT, GUIDI €0,27 11500 CANCELLERIA elettivamente domiciliati in ROMA LGO BRADANO 4, presso 2002 lo studio dell'avvocato MEMEO ANTONIO, che li difende 663 unitamente all'avvocato ROSSI GIANCARLO, giusta delega G922274 1 in atti;
controricorrenti - nonchè
contro
ED SPA;
- intimato e sul 2° ricorso n° 07632/99 proposto da: SOLVAY BARIO DERIVATI SPA, in persona dell'Amministratore Delegato dott. Giorgio Favro, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL BABUINO 51, 1 presso lo studio dell'avvocato CORRAO ANTONIO, che la difende unitamente all'avvocato UCCELLI ALBERTO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
GUIDI AT ALBERTO, FLORA VED AT, elettivamente domiciliati in ROMA LGO BRADANO 4, presso lo studio dell'avvocato MEMEO ANTONIO, che li difende unitamente all'avvocato ROSSI GIANCARLO, giusta delega in atti;
controricorrenti nonchè
contro
IL AN SRL;
- intimato avverso la sentenza n. 998/98 della Corte d'Appello di GENOVA, sezione seconda civile emessa il 25/11/1998, 2 depositata il 31/12/98; RG.953+1341/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/02 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito l'Avvocato ANTONIO MEMEO;
udito l'Avvocato ANTONIO CORRAO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 7.2/19.3.1995 il Tribunale di Massa Con sentenza condannava la SOC. ED (ora OL) e la soc. Edil- chimica AN, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti da UI OR e ON LB in con- seguenza del decesso di ON VA, coniuge della UI e padre di ON LB. Decesso avvenuto a seguito di incidente verificatosi nel cantiere della Sabed, ove erano in corso lavori appaltati alla Edil- chimica. La sentenza era impugnata dalle due società, con separati appelli e da UI e ON con appello in- cidentale. La Corte di Appello di Genova, con sentenza 25.11/31.12.1998, rigettava tutti gli appelli e poneva le spese del grado per due terzi a carico dei ricorren- ti principali, compensando il residuo terzo. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ri- 3 corsi la soc. IL AN e LA in proprio, nonché la società OL IO e RI (già Sabed). Resistono UI OR e ON LB con distinti controricorsi. MOTIVI DELLA DECISIONE Come esattamente osservato dal P.G. e dai controri- correnti, i ricorsi sono inammissibili per omessa espo- sizione sommaria dei fatti di causa (art. 366, 1° com- ma, n. 3, c.p.c.). I ricorrenti, infatti, hanno dato per note sia la vicenda sostanziale dalla quale ha tratto azione il presente giudizio, sia in massima par- te la stessa vicenda processuale, violando così il det- tato della norma sopra richiamata. Tale norma prevede, a pena di inammissibilità del ricorso, l'indicazione degli elementi di fatto che ren- dano possibile la cognizione della concreta fattispecie che ha dato origine al processo, senza necessità di consultazione di altri atti (ved. Cass. Sez. II 11.3.1995 n. 2867). Le spese devono essere regolate secondo quanto di- sposto dall'art. 91 c.p.c., con conseguente condanna di ciascuno dei ricorrenti al rimborso, in favore del ri- spettivo controricorrente, delle spese e degli onorari liquidati in € 4000. Le spese di lite tra i due ricor- renti devono essere compensate. 4
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammis- sibili. Condanna ciascuno dei ricorrenti al rimborso in favore dei rispettivi controricorrenti delle spese del grado, liquidate in €309,00 oltre € quattromila per onorari;
compensa interamente le spese del grado tra le società ricorrenti. Così deciso in Roma, addì 18.3.2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE "Anger Jurcians 1. DIRETTORE DI CANCELLERÍA Umberto Cicero 의 Depositata in Cancelleria 02 AGO. 2002 oggi IL DIRETTORE DI CANCELLERIA amsodao '1660 Abmberto Cicero ajabueJ u g B E T R 100T 129,11 MEGT 2166 TOT. 149,77 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 in 26 SE120 Serie 4.Regis 4037.6 al n. 149.77 (euro CENIC IANOVE/77 p. Dirigenteren Servizi (Dott.ssa Maria Ch AC FILIP Il Responsabile Servicio utapdir (Dr M RACCICHIX 5