Sentenza 20 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/02/2003, n. 2553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2553 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
E N O I Z 6 8 A A 9 C.C. 65104 R 1 I T / T 6 S A I / 5 A 1 D T E T REPUBBLICA ITALIANA N L E A S Y E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARI Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 11447/99 Dott. Enrico ALTIERI Cron. 5810 Consigliere Dott. Massimo ODDO Consigliere Dott. Paolo GIULIANI Rep. Rel. Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI Ud.21/06/02 th 5 Dott. Achille MELONCELLI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAFFEI GIULIANA, ZZ LA, MAFFEI MARIAROSARIA, MAFFEI ANTONIETTA, MAFFEI FELICE, MAFFEI PAOLA, MAFFEI CORTE SUPR A DI CASSA ARISTIDE, MAFFEI MARIO, MAFFEI CARLO, MAFFEI ERSILIA, CAMPICINE CL E elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DELL'ESPERANTO N. 65104 71, presso lo studio dell'avvocato REPAS LUNCH COUPON SRL, difesi dagli avvocati GAETA UGO VIA DEI MILLE 16 NAPOLI (avviso postale) e GAETA GIULIO, giusta procura a margine;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro2002 2873 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI -1- PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente - avverso la sentenza n. 65/98 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 06/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/02 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Apertasi in data 07/12/1982 la successione di GI MA, gli eredi legittimi accettavano l'eredità con beneficio di inventario. La dichiarazione di successione venne prodotta all'Ufficio del Registro Successioni di Napoli. Quest'ultimo notificava in data 11/03/1988 ingiunzione di pagamento agli eredi di GI MA,disconoscendo l'esistenza di passività ereditarie, contro la quale veniva prodotto ricorso alla Commissione Tributaria di 1° grado di Napoli, che lo rigettava con la decisione n.37° del 23/04/1993. Contro detta decisione i ricorrenti proponevano appello che veniva anch'esso respinto dalla Commissione Regionale della Campania. Hanno proposto ricorso gli intimati affidato a due motivi . Ha resistito l'amministrazione finanziaria con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione di norme di diritto assumendo che la sentenza impugnata ha frainteso le disposizioni di cui al combinato disposto del comma 5 dell'art.21 del D.LGS.31/10/1990 n.316e del comma 4 art.23 detto D.LGS. poiché essi eredi di MA GI, nei propri ricorsi, avevano fatto chiaro ed espresso riferimento agli accertamenti eseguiti ai fini dell'IVA a carico del de cuius, anteriormente alla data dell'apertura della successione, a suo tempo impugnati ed ancora pendenti davanti le Commissioni Tributarie da cui si deduceva l'esistenza delle passività ereditarie. In -assumono i ricorrenti - sarebbe applicabile la norma di riferimento a ciò cui al predetto comma 4 dell'art.23 che chiaramente dispone che la dimostrazione dei debiti tributari può avvenire fino a sei mesi dalla data in cui la relativa sentenza giurisdizionale sia divenuta definitiva. Inoltre erroneamente sostengono chela Commissione Tributaria Regionale ha, fondato la sua sentenza sul fatto che essi contribuenti non avrebbero presentato l'inventario, idoneo a provare l'esistenza di debiti consolidati o probabili quando invece tale inventario era stato presentato all'Ufficio del registro successioni di Napoli.. Con il secondo motivo di ricorso deducono l'omessa motivazione da parte della decisione impugnata circa il dedotto motivo d'appello concernente la violazione dell'art. 490 C.C. per essere stato l'avviso notificato semplicemente al nome degli eredi senza l'indicazione della qualità di beneficiari. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha rigettato l'appello dei ricorrenti in base alla constatazione che questi non avevano prodotto né in primo grado e né in secondo grado copia dell'inventario redatto nel corso della procedura di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da cui potesse desumersi l'esistenza delle passività dedotte. Trattasi di un accertamento di merito che inerisce alla mancanza di prova in ordine alla fondatezza della domanda,che in quanto motivato su un accertamento negativo concernente alla mancata produzione di un documento essenziale ai fini dell'accoglimento della domanda,non può costituire oggetto di sindacato in questa sede di legittimità. Va oltretutto aggiunto che l'assunto della Commissione tributaria regionale è confermato dagli stessi ricorrenti che danno atto nel ricorso di avere presentato l'inventario all' Ufficio del registro successioni di Napoli e₁ quindi, non nel corso del giudizio tributario unica sede idonea ove presentare la documentazione probatoria a sostegno della domanda. Mette appena conto di dire che la documentazione in esame non può essere presentata per la prima volta in sede di legittimità ostando a ciò l'espressa previsione dell'art. 372 cpc. Il rigetto del primo motivo del ricorso in riferimento a tale punto rende irrilevanti le ulteriori censure presentate in punto di diritto con il medesimo motivo poiché le stesse si basano sull'implicito riconoscimento della esistenza di passività nell'eredità accettata con beneficio d'inventario. Infondato è altresì il secondo motivo di ricorso. Dall'atto di appello proposto avanti alla Commissione tributaria regionale non risulta che i ricorrenti abbiano proposto una specifica censura alla sentenza di primo grado impugnata lamentando la erroneità di tale decisione per non aver rilevato l'illegittimità della ingiunzione fiscale per non essere stata notificata agli eredi nella qualità di accettanti l'eredità con beneficio d'inventario. Con l'atto in questione, infatti i ricorrenti si sono limitati a dedurre, nella esposizione in fatto della vicenda, che l'Ufficio successione di Napoli provvedeva a notificare in data 11.3.88 ingiunzione di pagamento agli eredi senza indicare la qualità dianzi detta, citando a sostegno della illegittimità di tale notifica una sentenza di questa Corte. Nessun vizio della sentenza di primo grado veniva però su tale punto dedotto specificamente con la conseguenza che la censura deve ritenersi non proposta. Anche a voler poi,in via di mera ipotesi, ritenere che tale proposizione vi sia stata, la stessa sarebbe del tutto generica proprio perché in nessun modo rapportata al contenuto ed alla motivazione della decisione di primo grado ( Cass 5068/01;Cass 6231/00)con la conseguenza che il motivo proposto sarebbe stato comunque inammissibile (Cass 16/00). In entrambi i casi esaminati, la conseguenza è che il giudice di secondo grado non aveva alcun obbligo di motivazione sul punto. Il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese del presente procedimento che si liquidano in euro 1100,00 di cui euro100,00 di spese oltre importi prenotati a debito.
PQM
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di questo grado di giudizio liquidate in euro 1100,00 di cui euro 100,00 di spese oltre importi prenotati a debito. Roma 21.06.02 Il Cons.est. Il Presidente caso DEPOPOSITATO IN CANCELLERIA 20 FEB. 2003 IL CANCELLIERE aldo CasanoC очень IL CANCELLIERE C1 Oggi Casario