Sentenza 20 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/02/2004, n. 3423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3423 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Consorzio BACINI TIDONE TREBBIA, in persona del Commissario regionale, legale rappresentante Pier CARLO BRUNELLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, che lo difende unitamente all'avvocato GIAN PAOLO NASCETTI, giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
RA IA, LE GI, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZA BORGHESE 3, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GUARINO, che li difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE MANFREDI, giusta procura a margine;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 21/98 del Giudice di pace di BORGONOVO VAL TIDONE, depositata il 16/11/98;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 29/09/03 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
ai sensi della legge n. 89/01;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbiti gli altri motivi del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RA IE e TT SE, quali proprietari di immobili, hanno convenuto in giudizio nel maggio del 1997 dinanzi al Giudice di Pace il Consorzio Bacini Tidone Trebbia per contestare l'obbligazione contributiva consortile per asserita insussistenza del beneficio.
Il Consorzio ha eccepito la carenza di giurisdizione e, in subordine, l'incompetenza del giudice adito, ritenendo che la controversia fosse di competenza del Tribunale.
Il Giudice di Pace ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario e la sua competenza ed ha accolto la domanda nel merito. Ha proposto ricorso il Consorzio.
RA IE e TT SE hanno resistito con controricorso.
Il Consorzio ha presentato una memoria.
Il P.G. ha chiesto che la causa venisse decisa in Camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 9 c.p.c. poiché i contributi consortili hanno natura tributaria ed appartengono alla cognizione del Tribunale ordinario. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione perché il Giudice di Pace, senza ammettere le prove richieste, ha poi concluso sostenendo che il Consorzio non aveva fornito la prova della esistenza del beneficio goduto dagli immobili degli attori.
Con il terzo motivo il Consorzio ha dedotto violazione dei parametri costituzionali dell'equità, ragionevolezza e buona amministrazione, nonché vizi della motivazione poiché il Giudice di Pace ha escluso che l'attività prodromica necessaria alla esecuzione di opere di bonifica potesse legittimare l'imposizione di contributi. Lo RA e la TT hanno contrastato il ricorso del quale hanno chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto. In subordine hanno chiesto che gli fossero rimessi alla Corte costituzionale per sentire dichiarare l'illegittimità dell'art. 9 c.p.c., se ed in quanto la norma fosse stata ritenuta applicabile alle controversie in materia di contributi di bonifica. Innanzitutto la Corte ritiene che sussistono le condizioni per decidere la causa in Camera di consiglio trattandosi di questioni la cui soluzione risulta pacifica per una giurisprudenza consolidata. Il primo motivo del ricorso è fondato alla stregua di quanto è stato deciso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 9493/1998, secondo la quale i contributi spettanti ai consorzi di bonifica rientrano nella categoria generale dei tributi (in senso conforme cfr. Cass. n. 12678/2002, 5967/2002, 5282/2002), con la conseguenza che la cognizione delle controversie relative all'obbligo di pagamento dei suddetti contributi spetta al tribunale ordinario ai sensi dell'articolo 9 c.p.c..- Va evidenziato che è ininfluente per il processo in esame, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., la modifica apportata dall'art. 12 l. n. 448/2001, con la quale la materia è stata assegnata alla giurisdizione delle Commissioni tributarie. La Corte ritiene, inoltre, non è emerso alcun profilo di illegittimità costituzionale del citato articolo 9 c.p.c. poiché non è configurabile alcuna disparità di trattamento, ne' alcuna limitazione del diritto di difesa.
L'accoglimento del primo motivo è assorbente rispetto agli altri motivi di ricorso.
La sentenza va dunque cassata senza rinvio.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 29 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2004