Sentenza 20 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/05/2003, n. 7904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7904 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2003 |
Testo completo
ESEATS DA REGISTRAZIONE ee 67853 AI PERSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAS. ALL. B N. 5 MATERIA REPUBBLICA ITALIANA TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A IONE17 9 0 4 03 LA CORTE SUP MADI to SEZIO LIBUT || Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1337/00Dott. Ugo RIGGIO - Presidente Cron. 17-356 Consigliere Dott. Massimo ODDO Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Rep. Dott. Paolo GIULIANI Ud. 23/10/02Consigliere Consigliere Dott. Antonino DI BLASI Sr. 4 7 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da UFFICIO IMPOSTE DIRETTE DI SORA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in N. ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope 2002 legis;
- ricorrente -
3832 -1- contro elettivamente domiciliato in ROMA VIA FORTUNA ITALO, ROMEO ROMEI 19, presso lo studio dell'avvocato BRUNO RIITANO, difeso dall'avvocato GIUSEPPE IUCCI, giusta procura a margine;
controricorrente avversO la sentenza n. 254/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 19/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso;
accoglimento del secondo motivo del ricorso. -2- Svolgimento del processo AL OR ha impugnato l'avviso di accertamento del reddito di partecipazione relativo al 1984 in due società, la Beton Effe s.n.c. e la Calcestruzzi Sorana s.r.l.. La Commissione di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso, e cioè quello relativo alla Beton Effe. La Commissione Regionale ha poi dichiarato inammissibile l'appello dell'ufficio ed ha accolto quello incidentale del contribuente. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze deducendo due motivi. Il contribuente ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 22 d.p.r.n.636/92 e difetto di motivazione, in quanto la Commissione Regionale avrebbe errato a dichiarare l'inammissibilità dell'appello dell'ufficio per genericità dei motivi. Ha evidenziato che l'art. 22 citato richiede l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi di impugnazione, a differenza dell'art. 342 c.p.c., e che nella specie l'atto di appello dell'ufficio consentiva di individuare la censura mossa alla motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui era stato ribadito che la controversia era la “conseguenza della contestazione esistente, ai fini Ilor sul reddito di impresa minore per il 1984 a carico della società Beton Effe". Il contribuente ha rilevato l'infondatezza della censura. Ritiene la Corte che la doglianza è infondata poiché nell'atto di gravame non è stata esplicitata alcuna censura specifica nei confronti della sentenza impugnata. La necessità della formulazione di motivi specifici di doglianza discende sia dal principio del contraddittorio, secondo il quale l'altra parte deve conoscere la posizione dell'appellante per potere articolare la sua difesa, e sia dal principio secondo il quale il giudice di appello ha una cognizione limitata alle censure proposte dall'appellante. Quando le doglianze sono generiche, i due principi testè richiamati vengono violati, per cui doverosamente viene dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 41 d.p.r. n.597/73 in quanto la Commissione Regionale ha errato ad accogliere la tesi del contribuente secondo la quale, ai fini dell'accertamento del reddito nei confronti dei soci di una società di capitali, occorresse fornire la prova dell'effettiva percezione di dividendi o di altri proventi distribuiti dalla società. Ha sostenuto che in una società a ristretta base familiare, quale quella in esame, era giustificata la presunzione di distribuzione di utili derivanti dal maggior reddito accertato nei confronti della società. Il contribuente ha evidenziato l'infondatezza della censura. Ritiene la Corte che la doglianza è fondata e merita accoglimento alla luce dell'orientamento abbastanza consolidato secondo il quale "In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristrettissima base familiare, pur non sussistendo -a differenza delle Joftlen società di persone- una presunzione legale di distribuzione degli utili ai soci, non può considerarsi illogica -tenuto conto della "complicità", che normalmente avvince un gruppo così composto- la presunzione semplice di distribuzione degli utili extracontabili ai soci;
pertanto, una volta stabilito che la titolarità delle azioni e l'organizzazione aziendale sono concentrate in una stretta cerchia familiare, il giudice di merito non può escludere la distribuzione ai soci di utili non contabilizzati, limitandosi ad enunciare l'inapplicabilità dell'art. 5 d.p.r. n.917/1986"*** (cfr. per tutte Cass. sent. n.3254/00).
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo del ricorso, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della CTR del Lazio;
rigetta il primo motivo. Così deciso in Roma il 23.10.2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il Presidente Il cons. est. Dr. Ugo Reggio Dr. Giuseppe Falcone Jean J Then CANCELLIERE M E dot Luigi RiitancCASS R P U B T DEPORTATA IN CANELLERI LI R O E À O N C gh : 20 MAG. 20 03 L CANCELLIERE gon. Lygi Ritapo ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA