Sentenza 21 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/2002, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA006 12 /02 Aula 'B' IN NOME DEL POPO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 14092/98 Consigliere Cron..1624 Dott. Francesco Antonio MAIORANO LAMORGESE Consigliere Dott. Antonio Rep. COLETTI - Rel. Consigliere Ud. 26/09/01 Dott. Gabriella BALLETTI Consigliere Dott. Bruno - ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17elettivamente presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TO GI, elettivamente domiciliato in ROMA FORO TRAIANO 1/A, presso lo studio dell'avvocato SCHETTINI 2001 3603 DARIO O., rappresentato e difeso dall'avvocato RIZZUTO -1- FRANCESCO, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
ET IN;
intimato avverso la sentenza n. 1349/97 del Giudice di pace di GENOVA, depositata il 10/06/97 R.G.N. 2393/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato MARCHINI per delega DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza n.1349 del 10 giugno 1997 il giudice di pace di Genova, decidendo sulla domanda proposta da AT UI nei confronti dell'INPS e di ET IN, entrambi rimasti contumaci, ha dichiarato valida e irrevocabile la procura conferita dal RE al AT per la riscossione dei ratei maturati della pensione di vecchiaia n. 10064779 di cui il primo era titolare e ha dichiarato l'INPS tenuto a pagare al AT la somma complessiva di lire 1.716.400, corrispondente ai ratei maturati per i mesi di aprile-maggio 1997. Contro questa sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi, nei confronti del AT e del ET. Si è costituito il solo AT con controricorso. Alla udienza del 6 febbraio 2001, fissata per la discussione, questa Corte, rilevato che il ricorso non era stato notificato a IN ET, con ordinanza pronunciata in pari data ha disposto la integrazione del contraddittorio nei confronti di tale parte necessaria, assegnando a tal fine il termine di giorni sessanta dalla comunicazione dell'ordinanza medesima. Il relativo atto è stato depositato dall'INPS nel termine prescritto dall'art.371 bis c.p.c., insieme con un certificato di morte del ET e un certificato di residenza storico. Il AT non ha svolto ulteriore attività difensiva. Motivi della decisione Osserva la Corte che la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio a IN ET, alla quale ha proceduto l'INPS in data 11 maggio 2001, deve ritenersi non eseguita ma solo tentata, in quanto l'ufficiale giudiziario si è limitato a constatare la irreperibilità del destinatario nella sua residenza in Torino, via 3 Michelangelo Buonarroti n.11 presso Buffa Zaveria –affittacamere – senza peraltro concludere il procedimento notificatorio con una qualsiasi consegna dell'atto da notificare ed eventualmente far ricorso alle forme di notificazione di cui agli artt. 140 e 143 c.p.c. Tanto impone di considerare l'anzidetta notifica inesistente e non semplicemente nulla (ciò che esclude la possibilità di ordinarne la rinnovazione ex art. 291, primo comma, c.p.c.), la nullità presupponendo che una notificazione sia comunque materialmente, ancorchè irregolarmente, avvenuta (vedi Cass. 13 febbraio 1996 n.1084, 14 dicembre 1999 n. 14068). A sua volta, il decesso di IN ET, risultante dal certificato anagrafico depositato dall'INPS, imponeva al ricorrente di notificare l'atto di integrazione del contraddittorio agli eredi del medesimo ET nel termine di cui alla ricordata ordinanza, il che non è avvenuto. Invero, conseguenza della morte di una parte necessaria del processo, nei cui confronti debba essere integrato il contraddittorio, è che l'atto va notificato ai suoi eredi. Né l'evento determina l'interruzione del termine all'uopo fissato dal giudice, salvo il caso in cui “si deduca e si dimostri che il decesso è sopravvenuto in pendenza di tale termine", come ritiene la giurisprudenza in applicazione analogica dell'art.328 c.p.c. (cfr. Cass. 7 ottobre 1991 n.10469, 28 novembre 1997 n.12033, 9 ottobre 200 n.13393): ipotesi questa che non ricorre nella specie, dato che la morte di IN ET, secondo quanto risulta dal menzionato certificato, risale al 22 marzo 1999. Ribadito, pertanto, ciò che era stato affermato nel provvedimento del 6 febbraio 2001 quanto alla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di IN ET, il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art.331, ultimo comma, c.p.c. sia per la prima che per la seconda delle indicate ragioni e tale va dichiarato. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti costituite le spese di questo giudizio di cassazione.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 26 settembre 2001 Il Presidente Il Cons.estensore brylicken I would flabbet. Helle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 21 GEN. 2002 Volle IL CANCELLIERE 15