Sentenza 9 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2004, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ND LI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MEDAGLIE D'ORO N. 157, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PELLEGRINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato UGO FERRONI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 913/00 del Tribunale di FERRARA, depositata il 22/11/00 - R.G.N. 13146/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/03 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato CIPRIANI per delega PELLEGRINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 25.2.1999 il Pretore di Ferrara, accogliendo la domanda proposta da AN ND contro l'Inps, condannava l'Istituto assicuratore a corrispondere al medesimo la pensione di anzianità con decorrenza dal novembre 1994. Rilevava che, visto che il ricorrente era cessato dal rapporto di lavoro dipendente in data 10.7.1993 e aveva riproposto la domanda di pensione in data 20.7.1994, la disposizione sulla sospensione dell'accesso ai trattamenti pensionistici, di anzianità di cui all'art. 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1995 n. 724, non era operativa, trovando applicazione la deroga di cui al comma 4, lett. b). Nè in senso contrario rilevava lo svolgimento da parte dell'assicurato di attività lavorativa autonoma come commerciante, dato che il requisito della totale cessazione dell'attività lavorativa, previsto in relazione all'ipotesi di cui alla lett. a), non era contemplato dalla lett. b).
Proposto appello da parte dell'Inps, il Tribunale di Ferrara concordava con il primo giudice quanto all'applicabilità dell'art. 13, comma 4, lett. b) della l. n. 724/1995, ma, accogliendo una deduzione subordinata dell'Istituto appellante, riteneva applicabile altresì l'art. 13, comma 5, - relativo ai lavoratori pubblici e privati, nonché ai lavoratori autonomi, che abbiano presentato la domanda di pensionamento di anzianità entro il 28.9.1994 -, e quindi rilevante la precisazione della data di decorrenza della pensione dal 1.1.1996 contenuta nella lett. b) di detto comma con riferimento a coloro che alla data del 28.9.1994 abbiano maturato un'anzianità contributiva o di servizio non inferiore a 31 anni.
Contro questa sentenza il ND propone ricorso per Cassazione. L'Inps resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente denuncia violazione dell'art. 13, comma 5, l. 23 dicembre 1994 n. 724. Osserva che il giudice di appello ha erroneamente ritenuto applicabile detta disposizione ai fini della decorrenza della pensione di anzianità, trascurando che il quinto comma non può riferirsi alle fattispecie regolate dal quarto comma, come si evince dalla dizione "fuori dalle ipotesi di cui ai commi 3 e 4", introduttiva del medesimo quinto comma, che peraltro si riferisce a particolari e diverse fattispecie. Inoltre, esclusa dal Tribunale l'applicabilità del comma 10, è contraddittoria la ritenuta applicabilità del comma 5, che richiama il comma 10 (con la espressione "fermo restando quanto previsto dal comma 10"). Il ricorso è fondato.
Il giudice di merito ha accertato la sussistenza nella specie dei presupposti per l'accesso al pensionamento di anzianità previsti dall'art. 13, comma 4, lett. b), della legge 23 dicembre 1994 n. 724, in deroga al provvedimento di sospensione di cui al primo comma dello stesso articolo. È erronea quindi l'applicazione, ai fini della decorrenza della pensione, delle previsioni di cui al quinto comma, dirette ad assicurare la possibilità di accesso al pensionamento di anzianità dei lavoratori non in grado di usufruire delle più favorevoli previsioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, come fatto palese dal tenore rispettivo della disposizione e dall'inciso "fuori delle ipotesi di cui ai commi 3 e 4".
Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui, in riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto il diritto alla pensione di anzianità con decorrenza solo dal 1 gennaio 1996. Il giudice di rinvio determinerà la corretta data di decorrenza della pensione, tenuta presente l'accertata applicabilità della deroga prevista dall'art. 13, comma 4, lett. b), alla sospensione dei pensionamenti di anzianità disposta dal primo comma dello stesso articolo, l'inapplicabilità delle previsioni di cui al quinto comma, nonché l'eventuale temporanea incidenza, in relazione alla concreta fattispecie delle sospensioni disposte con i d.l. 28 settembre 1994 n. 553, non convertito, e 26 novembre 1994 n. 654,
"abrogato" con il comma 9 del medesimo art. 13 l. 724/1994, gli effetti già prodotti dei quali sono stati convalidati da detto comma 9.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Bologna, che provvederà anche per le spese di questo giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004